L’applicazione del DLgs 81/08 ai lavori relativi agli allacciamenti del gas
Per garantire la sicurezza e la tutela della salute del personale delle imprese durante l’esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, il legislatore ha previsto due regimi di tutela:
- art. 26 del Titolo I del D. Lgs. n° 81/2008,
- Capo I del Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. n° 81/2008.
Come noto, la differenza per l’applicazione dei due regimi di tutela, deriva dall’esecuzione o meno di lavori edili o d’ingegneria civile.
In riferimento alle attività riguardanti i cantieri temporanei o mobili e cioè quei luoghi dove sono eseguiti lavori edili o d’ingegneria civile, la direttiva 92/57/CEE, altresì conosciuta come “direttiva cantieri”, aveva individuato un elenco non esauriente (vedi tabella) di tredici distinte tipologie di “lavori edili o di genio civile” (allegato I).
Tabella 1 |
Allegato I – Dir. 92/57/CEE |
Elenco non esauriente dei lavori edili o di genio civile |
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Il legislatore italiano, nel recepire la direttiva 92/57/CEE e probabilmente con il fine di aumentare il livello di tutela, ha trasformato il citato elenco, dopo i precedenti passaggi con il D. Lgs. n° 494/1996 e il D. Lgs. n° 528/1999, nell’attuale allegato X al D. Lgs. n° 81/2008.
Tabella 2 |
Allegato X – D. Lgs. n° 81/2008 |
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile (art. 89 comma 1, lett. a)) |
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Come si può facilmente notare, questo elenco più che aumentare il livello di tutela, aumenta la confusione su cosa debba essere considerato “lavoro edile o d’ingegneria civile”.
Prova ne è che negli anni, si è provato ad intervenire più volte per dirimere i dubbi interpretativi [1].
Lo stesso D. Lgs. n° 81/2008 con l’art. 88 comma 2 lett. g-bis) ne esclude espressamente l’applicazione ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.
Per verificare l’applicazione integrale del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008 alla citata tipologia di lavori (impianti elettrici, gas, acqua, ecc.), è necessario verificare la sussistenza di due condizioni.
La prima condizione, necessaria ma non sufficiente, è se nell’esecuzione di un intervento (ad esempio, la realizzazione di un allacciamento aereo del gas) dovranno essere eseguiti di “lavori edili o d’ingegneria civile” (Tabella 2).
La seconda condizione è che in cantiere deve essere prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici con il conseguente obbligo di nomina dei coordinatori della sicurezza per la progettazione (CSP) e per l’esecuzione (CSE) come previsto dall’art. 90 commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. n° 81/2008.
Facendo riferimento all’esempio citato, non può rientrare nel novero dei “lavori edili o d’ingegneria civile” un allacciamento aereo di una tubazione in quanto si tratta della realizzazione di impianti di distribuzione gas che non richiedono la costruzione, trasformazione, demolizione, smantellamento, ecc. di alcuna opera fissa, permanente o temporanea. Questo perché, in genere, si tratta del fissaggio della condotta con piccole staffe e tasselli.
Il fatto che l’impresa esecutrice debba eseguire lavori in quota rischio di caduta dall’alto (da una h> 2 metri rispetto ad un piano stabile) con un proprio ponteggio o trabattello, esponendo il personale a rischi di caduta dall’alto, non fa certamente rientrare l’attività tra i “lavori edili o d’ingegneria civile”.
Infatti, va ricordato che il Capo II del Titolo IV, si applica sia nel settore delle costruzioni che a tutte le altre attività lavorative che prevedono l’esecuzione di “lavori in quota” come previsto dall’art. 105 comma 1 (ultimo periodo) del D. Lgs. n° 81/2008 che recita “Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente Capo e ad ogni altra attività lavorativa”.
Può anche verificarsi il caso che l’impresa esecutrice debba eseguire lavori in quota effettuando il nolo a caldo di una Piattaforma di Lavoro Elevabile ( PLE). In questo caso, non risulta nemmeno soddisfatta la seconda condizione prima citata. Infatti, in questa situazione, va evidenziato che il datore di lavoro dell’azienda proprietaria della PLE e che ha noleggiato all’impresa esecutrice la propria attrezzatura di lavoro, non risulta obbligato al raggiungimento di uno scopo specifico in quanto si limita esclusivamente a mettere a disposizione dell’impresa esecutrice la PLE e l’addetto al suo utilizzo. Ad esempio, nel caso del fissaggio della tubazione sulla facciata di un edificio per un allacciamento aereo, l’operatore della PLE agisce come semplice conduttore incaricato di sollevare in altezza l'addetto all'intervento dipendente dell’impresa esecutrice. Pertanto, non riscontrandosi alcuna attività autonoma per l'esecuzione del lavoro (elemento fondamentale che caratterizza l’appalto o il subappalto), la cui organizzazione rimane sempre nelle mani dell'impresa che deve eseguire il lavoro, non si è di fronte ad una seconda impresa esecutrice e la seconda condizione non è soddisfatta.
Sull’argomento del “nolo a caldo” si è espressa più volte la Cassazione Penale, ribadendo che essendo la prestazione lavorativa dell’operatore alla PLE accessoria rispetto alla messa a disposizione dell’attrezzatura di lavoro ( PLE) e mancando totalmente l’autonomia nell’esecuzione della prestazione, l’azienda proprietaria della PLE non è qualificabile come “impresa esecutrice”. [2]
Fatte queste preliminari considerazioni è opportuno evidenziare quali debbano essere le modalità di gestione dei lavori relativi, ad esempio, ad un allacciamento gas.
Quindi, nel caso di un comune allacciamento aereo del gas da parte di una delle tante aziende multiutility che operano sul territorio nazionale, vediamo innanzi tutto, come vanno gestiti i lavori non ricadenti nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008 in quanto non sono effettuati “lavori edili o d’ingegneria civile”.
Qui si possono presentare almeno tre situazioni.
Il primo caso è quello in cui l’impresa che esegue il lavoro di allacciamento aereo è un’impresa esecutrice che opera per conto dell’azienda multiutility con un contratto aperto.
L’intervento viene eseguito presso l’abitazione di un privato cittadino e cioè in un luogo di cui l’azienda multiutility non ha la disponibilità giuridica; pertanto, appare evidente che l’art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008 non è applicabile nei confronti del proprio appaltatore [3].
Ciò però non significa che l’azienda multiutility si debba disinteressare totalmente delle modalità esecutive dell’intervento da parte dell’impresa esecutrice di rete. L’azienda multiutility deve fornire all’impresa di rete, oltre le specifiche tecniche per la realizzazione dell’intervento, anche le informazioni specifiche riguardanti le peculiarità del luogoin cui dovrà essere realizzato l’intervento utilizzando quanto raccolto dal preventivista durante la visita preliminare propedeutica al futuro intervento. Sarà l’impresa esecutrice che, sulla base delle specifiche tecniche e delle informazioni sul particolare contesto in cui sarà chiamata ad operare nonché in base a quanto previsto all’interno del proprio DVR per questa tipologia di lavorazione, ad organizzarsi per eseguire l’intervento nel pieno rispetto delle specifiche tecniche e delle norme per la tutela della salute e della sicurezza del proprio personale e per i terzi.
Il secondo caso è quello in cui l’azienda multiutility esegue i lavori di allacciamento aereo direttamente con il proprio personale sempre presso l’abitazione di un privato cittadino. In questo caso, essendo fuori dal campo di applicazione del Titolo IV (non si effettuano lavori edili o d’ingegneria civile), sarà, comunque, l’azienda multiutility che, sulla base delle specifiche tecniche e delle informazioni sul particolare contesto in cui sarà chiamata ad operare (sempre raccolte dal preventivista) nonché in base a quanto previsto all’interno del proprio DVR per questa tipologia di lavorazione, ad organizzarsi per eseguire l’intervento nel pieno rispetto delle specifiche tecniche e delle norme per la tutela della salute e della sicurezza del proprio personale e per i terzi eventualmente presenti.
Il terzo caso è quello in cui il personale dell’azienda multiutility opera [4] insieme al personale dell’impresa esecutrice presso l’abitazione di un privato cittadino dove deve essere eseguito l’allacciamento aereo. Anche in questa situazione, si è fuori dal campo di applicazione del Titolo IV in quanto non si effettuano lavori edili o d’ingegneria civile. In questo caso, essendo a casa di un privato cittadino, non vi è neanche la disponibilità giuridica del luogo dove si effettuano i lavori e, pertanto l’art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008 non è formalmente applicabile da parte dell’azienda multiutility nei confronti del proprio appaltatore. Resta, però, il fatto, che nello stesso luogo operano due imprese ed è, quindi, necessario stabilire e formalizzare delle regole operative condivise che garantiscano la sicurezza degli addetti e di terzi occasionalmente presenti. Naturalmente, come nei casi precedenti, sia l’impresa esecutrice che l’azienda multiutility dovranno organizzare l’intervento nel pieno rispetto delle specifiche tecniche e delle informazioni specifiche riguardanti le peculiarità del luogoin cui dovrà essere realizzato l’intervento, utilizzando quanto raccolto dal preventivista durante la visita preliminare propedeutica al futuro intervento.
Quando invece non siamo più di fronte ad un privato cittadino ma ad un committente dell’intervento che è anche datore di lavoro (ad esempio, il datore di lavoro di una piccola officina metalmeccanica), ci si può trovare di fronte a due differenti situazioni.
La prima situazione è quella in cui l’allacciamento non comporta l’esecuzione di lavori edili o d’ingegneria civile. Pertanto, il Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008 non è applicabile. Ovviamente, risulta pienamente applicabile l’art. 26 e, pertanto, l’attività della o delle imprese esecutrici (azienda multiutility e/o impresa appaltatrice) dovrà essere governata attuando quanto previsto dai commi 1 e 2 del citato articolo e stabilendo le regole di convivenza lavorativa all’interno del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ( DUVRI) predisposto dal datore di lavoro committente dell’intervento, in modo da eliminare, ove possibile, o ridurre al minimo i rischi interferenziali.
La seconda situazione è quella in cui devono essere eseguiti lavori di allacciamento di una tubazione del gas che, ad esempio, comporta scavi o significative demolizioni di parti di strutture in muratura o in cemento armato o la costruzione delle stesse, ecc.; in questo caso si è palesemente di fronte a “lavori edili o d’ingegneria civile”.
Accertata l’esecuzione di questa tipologia di lavori, possono concretizzarsi due casi che comportano l’applicazione completa o meno del Capo I del Titolo IV.
Nel caso in cui vengano eseguiti “lavori edili o d’ingegneria civile”, per ricadere nell’obbligo di applicazione completa del Capo I del Titolo IV, andrà valutato il soddisfacimento della seconda condizione prevista dal legislatore e cioè se per la realizzazione dell’intervento, sarà presente, anche non contemporaneamente almeno una seconda impresa esecutrice (può essere anche l’azienda multiutility con il proprio personale che opera per l’esecuzione dell’intervento). [5]
In caso affermativo, si ricadrà nella piena applicazione del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008 con nomina del CSP/CSE da parte del datore di lavoro committente, la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ( PSC), la trasmissione di questo alle imprese esecutrici e la successiva redazione dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) da parte di queste ultime nonché la redazione del Fascicolo.
Il secondo caso è quello in cui sono eseguiti lavori edili o d’ingegneria civile da un’unica impresa (impresa esecutrice o azienda multiutility) all’interno di un’azienda dove c’è un datore di lavoro committente dell’intervento. In questo caso il datore di lavoro committente dovrà applicare quanto previsto dall’art. 26 come nella prima situazione esaminata.
L’impresa esecutrice, effettuando lavori edili o d’ingegneria civile, dovrà redigere il proprio POS in riferimento ai lavori da effettuare sulla base di quanto previsto nel DUVRI.
Per completezza, si ricorda che la presenza di un “nolo a caldo” non costituisce condizione necessaria, come evidenziato precedentemente, per qualificare il noleggiatore come “impresa esecutrice” e, pertanto, non si ricade nel caso in cui il datore di lavoro committente debba procedere alla nomina del CSP/CSE con la redazione del PSC
Infine, quando l’impresa (impresa esecutrice o azienda multiutility), si troverà a dover eseguire il proprio intervento all’interno di un cantiere edile già governato da un PSC (ad esempio, l’allacciamento all’interno di una costruenda palazzina residenziale), l’azienda multiutility dovrà richiedere il PSC, prendere atto delle prescrizioni in esso contenuto, redigere il proprio POS (o farlo redigere all’impresa esecutrice), sottoporlo alla verifica d’idoneità da parte del CSE e partecipare (azienda multiutility o impresa esecutrice) alla riunione periodica di sicurezza propedeutica al proprio ingresso in cantiere per l’esecuzione dell’intervento.
Carmelo G. Catanoso
Ingegnere Consulente di Direzione
[1] Circolare del Ministero del Lavoro n° 41/1997 – D. Lgs. n° 528/1999. – D. Lgs. n° 106/2009
[2] Corte di Cassazione Penale sez. III n° 6923/1997, Cassazione Penale sez. IV sentenze n° 23604/2009, n° 34327/2009, n° 41791/2009 e n° 109/2012.
[3] art. 26 comma 1 del D. Lgs. n° 81/2008 – “Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo ….:”
[4] Con il termine “opera” s’intende l’esecuzione di un’attività operativa (saldature, ecc.) e non la semplice presenza di personale dell’azienda multiutility addetto alla verifica dell’esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dal contratto e dal capitolato.
[5] L’esecuzione di lavori in quota (h> 2 metri) o di qualunque altro dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori indicati all’Allegato XI del D. Lgs. n° 81/2008, non costituisce condizione necessaria per la nomina del CSP/CSE – La nomina del CSP/CSE sussiste solo nei casi in cui sono presenti in cantiere, anche non contemporaneamente, almeno due imprese.
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Rispondi Autore: Luca L - likes: 0 | 01/12/2016 (10:44:55) |
L'articolo pone in chiara evidenza come il legislatore italiano abbia perso, strada facendo, il fine della normativa di salute e sicurezza sul lavoro. Trovo assurdo dover ragionare su applicare determinati sistemi organizzativi in base alla tipologia di lavoro ( tra l'altro con indicazioni discordanti e condizioni operative mutabili in corso d'opera). Le tutele devono essere poste in essere in base ai rischi realmente presenti e non in base ad una tabellizzazione normativa di ogni possibile scenario che ci si può incontrare durante il lavoro. Servono principi generali che tutti (committenti, datori, lavoratori, consulenti) devono seguire ed applicare. Sarà poi la vera e reale valutazione dei rischi e delle condizioni di lavoro a prevedere strumenti di governo delle attività legate ad essi ( interferenze, rischi specifici, attrezzature, etc. ). Così facendo andremo avanti solo a perdere tempo e consumere carta per dimostrare il rispetto formale delle richieste normative. |
Rispondi Autore: michele - likes: 0 | 01/12/2016 (13:04:45) |
scusate ..... ma da dove si evince che l'applicazione del titolo IV è resa obbligatoria dalla presenza di almeno 2 imprese in cantiere? |
Rispondi Autore: teo - likes: 0 | 21/04/2020 (20:45:28) |
SONO D'ACCORDO con LUCA: legislatore confuso; PONGO una questione: ALL'INTERNO di un edificio multipiano in costruzione, dove in sommità eseguono ancora le strutture e la copertura, e al PIANO TERRA e al PRIMO sono terminate le MURATURE, ...gli IMPIANTI INTERNI ai locali posti PT e al 1°P. ....sono soggetti alle disposizioni del CSE e a rispettare il PSC ? |