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Istruzioni operative per gli spettacoli e le manifestazioni fieristiche

Istruzioni operative per gli spettacoli e le manifestazioni fieristiche
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

09/01/2015

Una circolare del Ministero del Lavoro riporta le istruzioni operative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche.

Roma, 9 Gen – Alla promulgazione di decreti che vogliono incidere sulle strategie di prevenzione degli infortuni sul lavoro, seguono spesso circolari di chiarimento o con istruzioni operative sull’applicazione della normativa.
È il caso della recente Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che contiene le “Istruzioni operative tecnico – organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014”.
 
Ricordiamo innanzitutto che con il  Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici previsto dall’art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008 - introdotto dal “Decreto del Fare” convertito con  legge n. 98/2013 - le disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili “si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”.

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La circolare, realizzata su conforme parere di un gruppo di lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro, riporta dunque in allegato precise istruzioni operative che affrontano diversi temi relativi al Decreto interministeriale (DI) del 22 luglio 2014: campo di applicazione, particolari esigenze, terminologia e definizioni (con particolare riferimento alle opere temporanee), luoghi di spettacoli e manifestazioni, misure preventive, valutazione idoneità delle imprese, contenuti minimi dei piani della sicurezza, realizzazione della opere temporanee e lavori in quota, requisiti formativi, ...
 
Riguardo agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali ci soffermiamo brevemente sulle cosiddette Opere Temporanee (OT) che sono formate da un “complesso di elementi prefabbricati collegati fra loro, ciascuno destinato ad una particolare funzione e tutti insieme coordinati in vista di una funzionalità specifica (accoglienza della prestazione artistica, della proiezione cinematografica, della rappresentazione teatrale, dell'accoglienza del pubblico, supporto di attrezzature di sollevamento, di schermi video, di telecamere, di altoparlanti, luci, effetti speciali, ecc.)”.
Ad esempio il palco è l'opera temporanea “sopra cui si svolge l'azione di esibizione/ rappresentazione/ intrattenimento. Il palco, realizzato mediante struttura metallica o di altro materiale, è generalmente costituito da una pedana (ovvero palcoscenico, eventualmente a gradoni con differenti livelli di altezza o inclinata) e dotato o meno di elementi di copertura. Se esistente, la copertura viene realizzata in opera, generalmente a terra e portata in quota con sistemi di sollevamento manuali o motorizzati; essa può essere utilizzata per il supporto delle attrezzature audio, video, luci e scenotecniche. Il palco è solitamente ancorato mediante zavorre o altri sistemi”. La circolare offre ulteriori informazioni su pedane, impianti luci e audio,
strutture di ausilio alla esibizione e di supporto a proiettori di luce, sistemi audio, schermi video, videocamere, regia, ecc., ...
 
Dopo questo breve excursus per comprendere meglio cosa si intenda per OT, veniamo ai contenuti minimi dei piani della sicurezza.
 
La circolare ricorda che l'Allegato III del Decreto interministeriale elenca i contenuti minimi dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani operativi di sicurezza “in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano il settore oggetto delle presenti istruzioni”.
E con le indicazioni di cui all'Allegato III “trovano applicazione i modelli semplificati del piano operativo di sicurezza (POS) e del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al decreto interministeriale 9 settembre 2014”.
Si sottolinea poi che nel caso in cui le OT abbiano “dimensioni contenute, tali da rientrare nelle esclusioni di cui all'articolo 1 (Campo di applicazione), comma 3 del DI, “le interferenze fra le varie attività lavorative debbono essere gestite mediante il coordinamento e la cooperazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008”.
 
La Circolare indica anche che i lavori di montaggio, smontaggio, allestimento e disallestimento di una OT “possono essere svolti senza l'ausilio di opere provvisionali diverse dalla stessa OT qualora la stessa OT sia in grado di permettere di svolgere le attività lavorative in condizioni di sicurezza mediante l'utilizzo di DPI o di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. È necessario che nella documentazione di progetto della OT, contestualmente all'esplicitazione delle procedure di lavoro, vengano individuati i punti di ancoraggio che permettono il corretto utilizzo dei DPI o dei sistemi di accesso e posizionamento mediante funi”.
In ogni caso le altre disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, in quanto applicabili, “rimangono comunque vigenti”.
In particolare si evidenzia “la necessità che il montaggio e lo smontaggio della OT:
- avvenga secondo quanto previsto da uno specifico progetto relativo al sito di realizzazione dell'evento;
- avvenga secondo le relative procedure e/o istruzioni (vincoli, sequenze particolari, ecc.);
- sia effettuato da lavoratori appositamente formati, informati ed addestrati;
- venga effettuato sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori al fine di garantire la corrispondenza di ogni configurazione strutturale prevista nel progetto;
- sia garantito il controllo e la manutenzione degli elementi delle OT secondo le informazioni fornite dal produttore degli stessi allo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche tecniche dichiarate e la loro funzionalità. In particolare il controllo degli elementi costituenti la OT deve essere effettuato prima di ogni montaggio. Oltre a quanto indicato dal costruttore della stessa OT costituiscono un pertinente riferimento, per quanto applicabili, le indicazioni contenute nell'Allegato XIX del d.lgs. n. 81 del 2008”.
 
Concludiamo fornendo anche alcune informazioni riguardo alle manifestazioni fieristiche.
 
La circolare si sofferma sul Capo II del DI, che concerne le disposizioni relative all'attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee utilizzate nelle manifestazioni fieristiche, ricordando che tali disposizioni “si applicano esclusivamente alle fasi di montaggio e smontaggio di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee, configurandosi un'attività assimilabile a quella cantieristica”.
Si precisa che sono escluse dal campo di applicazione:
- “le strutture allestitive aventi un ridotto sviluppo in altezza, inferiori a 6,50 m o aventi, nel caso delle strutture allestitive biplanari, il secondo livello di contenute dimensioni”, inferiore a 100 m2;
- “le tendostrutture con un'altezza all'estradosso fino a 8,50 m e strutturalmente indipendenti, fornite dal fabbricante sotto forma di kit con dettagliate indicazioni circa configurazioni e carichi massimi”.
Si sottolinea poi che se nel contesto di manifestazioni fieristiche vengono allestite specifiche opere temporanee destinate a spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, per queste trova applicazione il Capo I del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.
 
Infine segnaliamo che nel caso di montaggio o smontaggio di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee “è prevista la possibilità di svolgere le attività senza l'installazione di una specifica recinzione dell'area di cantiere e di sostituire quest'ultima con un'apposita sorveglianza”.
 
 
 
 
 
 
 
 
RTM
 
 


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Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
09/01/2015 (11:17:34)
La circolare è diretta agli organi ispettivi del MinLavoro, alle ASL ed alle Organizzazioni sindacali di imprese e lavoratori.

Il gruppo di lavoro che ha redatto le "Istruzioni Operative tecnico - organizzative" è composto da rappresentanti del MinLavoro, del coordinamento tecnico delle regioni e dall'INAIL (pag. 2 della Circolare).
Quindi, nel rispetto della tradizione italiota, nella stesura di queste "istruzioni" coloro che le devono mettere in pratica (non sono solo la DPL e le ASL visto che tra i destinatari si sono incluse le imprese e i sindacati), non sono stati coinvolti nella loro stesura (almeno da quello che è riportato a pag. 2 della circolare).

Francamente, non si riesce a comprendere perchè si continua a mantenere questo approccio.
Possibile che nella stesura di queste istruzioni non si siano coinvolti i rappresentanti di coloro che sono i veri depositari di quello che si può chiamare "sapere operatorio" specifico?
Oppure vogliamo sostenere che chi faccia attività di controllo (ASL e DPL) o di assicurazione e ricerca molto teorica e poco applicata (INAIL) possieda tutte le competenze per poter abbracciare nella sua complessità questo processo?

Poi si potrebbe ritornare a discutere sull'opportunità di estendere l'applicazione del Titolo IV agli spettacoli ..... visto che nessuno dei Paesi UE ha neanche lontanamente pensato di farlo.
Nel resto della UE invece, si è optato, intelligentemente, per la predisposizione di "regole tecniche" condivisie con i principali attori che, lo si ripete ancora una volta, sono le imprese e i lavoratori del settore.
Questo perchè non si legifera come in Italia dove le leggi si fanno a seguito di un evento tragico sotto la spinta di politici che vogliono solo fare vedere che "stanno facendo qualcosa".
In Italia, come già detto altre volte, la cultura prevenzionale è da "manutenzione a guasto".

A Reggio Calabria ha ceduto, sotto il carico esistente, il piano d’appoggio (parquet del palazzetto dello sport) ed è crollata la struttura. Anche a Trieste è crollata la struttura durante il montaggio. A Milano, nella fase di spostamento di alcuni elementi del palco, un facchino è stato travolto da questi che si sono ribaltati all’interno di un montacarichi. Il resto degli infortuni sono dovuti a cadute dall’alto, a caduta di gravi dall’alto (casse, fari, ecc.).
Sia nel DI che nelle Istruzioni nessuno ha citato la Circolare n. 1689/2011 del Ministero dell’Interno – Dip. dei VVF, dove si definiscono i criteri per la verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi.

Quindi bisogna domandarsi se nominare un CSP/CSE, redigere un PSC, ecc., avrebbe potuto evitare questi eventi? E’ compito del CSE verificare se il calcolo della struttura da realizzare, tenendo conto dei sovraccarichi, è corretto?
Oppure è necessaria una maggiore attenzione e serietà professionale da parte degli attori già esistenti cominciando dagli organizzatori degli eventi, passando dagli strutturisti coinvolti ed arrivando alla catena di appalti e subappalti?

Per quanto riguarda le responsabilità a seguito di un evento che comporta l’apertura di un provvedimento giudiziario, ex artt. 589 o 590 cp, la nomina di un CSP/CSE non farà altro che aggiungere un altro soggetto da coinvolgere con un’altra compagnia assicurativa chiamata a risarcire il danno (saranno contente le Assicurazioni visto che l'ammontare del risarcimento sarà suddiviso con un’altra compagnia diminuendo così il costo pro capite).
Nei casi dei crolli citati, quale era la condotta penalmente esigibile da parte del CSE? Cosa avrebbe potuto fare per evitare l’evento? Sostituirsi allo strutturista e verificare, come detto prima la correttezza dei calcoli? Verificare personalmente se il posizionamento degli elementi montati fosse stabile?

Poi ci si deve anche chiedere che fine farà il lavoro del Gruppo di Lavoro dell'UNI che stava operando per la futura normazione in materia di “Sicurezza delle macchine e delle attrezzature per il pubblico spettacolo”.

Infine, ci si dovrà domandare come si farà a raccordare quanto stiamo legiferando in Italia con quello che sta facendo il CEN (Comité Européen de Normalisation) visto che aveva diffuso il CWA 15902 –parte 1 e 2 (Lifting and Load-bearing Equipment for Stages and other Production Areas within the Entertainment Industry) dove la parte 2 forniva le Specifications for design, manufacture and for use of aluminium and steel trusses and towers.
E’ vero che un CWA (CEN Workshop Agreement) non è uno standard ma è altrettanto vero che i suoi contenuti, frutto di studi e competenze internazionali, non possono essere certo trascurati visto che il citato CWA diventerà una norma europea.

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