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Installatori di impianti: l’albo e' ufficiale
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Gli installatori di impianti dovranno essere iscritti all’albo. Con il D.M. 24 novembre 2004, il Ministero delle Attività produttive ha istituito l’Albo previsto dall’articolo 109, comma 2, del testo Unico in materia di edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
L’albo è attivato presso ogni Camera di Commercio e ha valore su tutto il territorio nazionale.
Per l’iscrizione gli interessati devono presentare apposita domanda alla camera di commercio della provincia in cui risiedono, o nella quale abbiano eletto domicilio professionale.
Nella domanda dovranno essere indicate le specifiche tipologie di impianti per le quali l'iscrizione è richiesta, con riferimento a quelle previste all'art. 107 del T.U.
La dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 109, comma 2, del T.U. sarà presentata mediante autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
E’ prevista una disciplina transitoria per particolari soggetti: si tratta di “coloro che, alla data di entrata in vigore dell'art. 109, comma 2, del T.U. [ndr. 1 gennaio 2005], rivestono, sulla base del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il ruolo di responsabili tecnici in imprese iscritte, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, della legge medesima, nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443”. Questi soggetti hanno titolo all'inserimento nell'albo sulla base della presentazione della dichiarazione che dovrà essere presentata, mediante il modello riportato nell'allegato B del decreto, entro un anno dalla predetta data.
Il provvedimento.
Gli installatori di impianti dovranno essere iscritti all’albo. Con il D.M. 24 novembre 2004, il Ministero delle Attività produttive ha istituito l’Albo previsto dall’articolo 109, comma 2, del testo Unico in materia di edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
L’albo è attivato presso ogni Camera di Commercio e ha valore su tutto il territorio nazionale.
Per l’iscrizione gli interessati devono presentare apposita domanda alla camera di commercio della provincia in cui risiedono, o nella quale abbiano eletto domicilio professionale.
Nella domanda dovranno essere indicate le specifiche tipologie di impianti per le quali l'iscrizione è richiesta, con riferimento a quelle previste all'art. 107 del T.U.
La dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 109, comma 2, del T.U. sarà presentata mediante autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
E’ prevista una disciplina transitoria per particolari soggetti: si tratta di “coloro che, alla data di entrata in vigore dell'art. 109, comma 2, del T.U. [ndr. 1 gennaio 2005], rivestono, sulla base del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il ruolo di responsabili tecnici in imprese iscritte, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, della legge medesima, nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443”. Questi soggetti hanno titolo all'inserimento nell'albo sulla base della presentazione della dichiarazione che dovrà essere presentata, mediante il modello riportato nell'allegato B del decreto, entro un anno dalla predetta data.
Il provvedimento.
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