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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Imparare dagli errori: cadere da un ponteggio
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Con l’idea che gli esempi di incidenti possano essere più immediati ed efficaci nel sensibilizzarci sui rischi nei luoghi di lavoro, proseguiamo con la nostra rubrica “Imparare dagli errori”.
In questo caso tralasciamo per il momento le schede di INFOR.MO. e diamo invece uno sguardo sul sito web di Suva, l’azienda più grande in Svizzera nel campo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Nell’ultimo numero di Benefit, n. 3 di settembre 2008, viene descritto e commentato, in un articolo di Christian Michel, l’infortunio mortale di un installatore, caduto da un ponteggio.
Nell’articolo si racconta che per un progetto edilizio “una ditta di ponteggi si è rivolta a un’impresa subappaltatrice per il montaggio e lo smontaggio delle strutture”, una ditta che aveva tre operai “impegnati sul cantiere anche nello smontaggio di un ampio ponteggio”.
Dei tre uno non aveva esperienza e non conosceva il sistema in uso, gli altri due “stavano lavorando, senza imbracatura, sulla piattaforma del ponteggio a 15 m di altezza in un punto molto pericoloso”.
La dinamica dell’incidente è semplice: “durante lo smontaggio di una piattaforma aggettante” uno dei tre operai ha “estratto un cuneo credendo che fosse un pezzo non importante; facendo ciò ha allentato inconsapevolmente anche il cuneo di una diagonale che sosteneva la piattaforma”.
In questo modo il ponteggio si è piegato su un lato e sia l’operaio che aveva staccato i cunei, che un secondo operaio sono caduti nel vuoto assieme a varie parti del ponteggio.
Se il primo operaio, pur riportando lesioni gravi, si è salvato, il secondo operaio è finito su un mezzo edile morendo sul colpo.
È chiaro che uno degli elementi determinanti di questi infortuni è legato alla mancanza di un idoneo equipaggiamento anti-caduta, ma non si può non ricordare quanto possa incidere sia la sottovalutazione del rischio che la mancanza di un idonea formazione.
La rivista di Suva – in riferimento alla normativa svizzera - per evitare infortuni di questo tipo, indica che:
- il datore di lavoro deve eseguire la valutazione dei rischi, adottare modalità di lavoro sicure, impiegare personale qualificato, soprattutto per i lavori molto rischiosi, formare e addestrare il personale sul materiale utilizzato, sulle apparecchiature di sicurezza e sui dispositivi di protezione individuale;
- i lavoratori devono valutare correttamente i pericoli concreti sul posto di lavoro, utilizzare correttamente le attrezzature di sicurezza e i dispositivi di protezione individuale, conoscere il tipo di ponteggio utilizzato e rispettare le istruzioni del costruttore durante le operazioni di montaggio e smontaggio.
Ricordiamo che, come indicato in un articolo su PuntoSicuro dell’Ing. Beatrice Santoni, la procedura di analisi di valutazione dei rischi nel caso dei lavori in quota prevede una prima fase in cui vengono identificati i pericoli di caduta dall’alto e stimata la probabilità di accadimento e la conseguenza di ciascun pericolo; successivamente si procede all’eliminazione del rischio mediante l’adozione di misure collettive che consistono o nell’eliminazione del rischio stesso (eliminazione della necessità di accesso alla zona a rischio …) se possibile, o con la sostituzione mediante la fornitura di mezzi alternativi di intervento, oppure con l’isolamento del rischio mediante l’adozione di parapetti, impalcati, reti, … che permettano di circoscrivere il luogo con rischio caduta dall’alto, ma che comunque implicano la presenza di rischi residui, che devono essere eliminati, o almeno minimizzati, mediante l’uso di D.P.I. di posizionamento o di arresto caduta.
Tiziano Menduto
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