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Imparare dagli errori: ancora sull’assenza degli ancoraggi in quota

Imparare dagli errori: ancora sull’assenza degli ancoraggi in quota
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

16/02/2023

Esempi di infortuni di lavoro correlati all’assenza di adeguati ancoraggi durante i lavori in quota. Infortuni in attività di manutenzione di un macchinario e in attività su un ponteggio. Le risposte alle domande sugli ancoraggi.

Brescia, 16 Feb  – In relazione ai tanti, troppi infortuni che ancora avvengono in Italia, spesso gravi o mortali, a causa delle cadute dall’alto nei lavori svolti in quota, dedichiamo oggi una nuova puntata della rubrica “ Imparare dagli errori” agli ancoraggi per collegare i dispositivi di protezione e le attrezzature di lavoro di cui si vuole garantire la stabilità e il vincolo alla struttura di supporto.

 

E questa volta, oltre a presentare alcuni infortuni correlati all’assenza o non utilizzo di punti e sistemi di ancoraggio nelle attività in quota, raccogliamo indicazioni e informazioni sull’utilizzo degli ancoraggi attraverso alcune risposte alle cosiddette FAQ (domande poste più frequentemente) tratte dal Quaderno tecnico dal titolo “ Ancoraggi” pubblicato dall’Inail nel 2018.

 

Ricordiamo che le dinamiche infortunistiche presentate sono, invece, tratte dalle schede dell’archivio di  INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

 

Questi gli argomenti trattati:


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DPI di Terza Categoria per lavori in quota
Formazione specifica sui D.P.I. (D. Lgs. n.81, 9 aprile 2008, Art. 66 D.P.R. 177/2011)

 

Gli infortuni in carenza di adeguati ancoraggi

Il primo caso riguarda un infortunio in una nuova impresa che ha ricevuto in appalto i lavori di manutenzione presso un’azienda.

Il sig. X, socio con la moglie della neonata impresa Z, quale primo incarico deve smontare la cabina di un robot, un nuovo macchinario appena testato dell’azienda appaltante che deve essere spedito all’estero.

Arrivato nell'azienda con due collaboratori ma senza attrezzatura, gli viene prestato da un preposto un carrello con gli attrezzi necessari e una scala a palchetto utile per salire nella sommità della cabina a 3 m d’altezza. Successivamente, accortosi che il sig. X è salito sopra la cabina sprovvisto di un dispositivo di protezione contro le cadute dall’alto, il preposto gli fornisce un kit anticaduta, costituito da una imbracatura di sicurezza, da un cordino di collegamento provvisto di assorbitore di energia, da alcuni moschettoni e da un elmetto.

Indossata l’imbracatura, il sig. X viene lasciato a lavorare con il suo collaboratore.

Il sig. X rimuove le viti di fissaggio dei pannelli sulla copertura della cabina e li cala a terra dove si trova uno dei suoi collaboratori che li prende e li posiziona sul pallet. Forse a causa del proprio peso sui pannelli a cui ha tolto pressoché tutte le viti (ne è rimasta solo una) o a causa dei movimenti per imbracare, sollevare e far scendere i pannelli stessi, il sig. X perde l’equilibrio e cade con dei pannelli all’interno della struttura procurandosi contusioni mortali.

Le indagini hanno messo in luce che l’imbracatura “era stata agganciata a dei tiranti strutturali del capannone e dai rilievi si è constatato che non erano presenti punti di ancoraggio idonei all’imbracatura anticaduta”.

 

Questi i fattori causali rilevati nella scheda:

  • l'infortunato “svita i pannelli da smontare sui quali lui stesso poggia, rendendo instabile l’equilibrio e/o indebolendo la struttura”;
  • l'infortunato “usa in modo errato l’imbracatura di sicurezza anticaduta, ossia la fissa a un punto non idoneo”;
  • assenza di punti di aggancio idonei ad ancorare un’imbracatura anticaduta per lavori in quota”.

 

Il secondo caso, molto più sintetico come descrizione, è relativo al comparto delle costruzioni e alla mancanza di sistemi di ancoraggio sui ponteggi.

Un lavoratore si trova su un ponteggio ad un'altezza superiore a due metri per la rifinitura di un tramezzo.

Perdendo il controllo cade al suolo procurandosi una serie di fratture alla colonna vertebrale.

Il ponteggio è risultato essere “privo di sistemi di ancoraggio”.

 

Dunque il fattore causale rilevato è proprio il “ponteggio privo di sistemi di ancoraggio”.  

 

Gli ancoraggi: le risposte alle domande più frequenti

Come detto in apertura di articolo, per avere qualche indicazione ulteriore sugli ancoraggi utilizzabili nei luoghi di lavoro – dopo aver già accennato in altri puntate della rubrica e in altri articoli alla loro scelta, montaggio e uso – riprendiamo alcune risposte alle FAQ contenute nel documento Inail “ Ancoraggi” a cura di Luca Rossi, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa. Risposte che, in questo caso, si soffermano anche sugli ancoranti metallici/chimici, ad esempio per utilizzo su calcestruzzo secondo le ETAG 001.

 

D. Un ancorante, realizzato in cantiere, può essere utilizzato?

R. Sì, purché possieda i requisiti dimensionali e le caratteristiche di resistenza adeguate all’applicazione specifica. Deve inoltre rispondere ai requisiti del Regolamento (UE) 305/11 che dal 1 luglio 2013 ha sostituito la direttiva prodotti da costruzione.

 

D. Oltre che alle caratteristiche di resistenza e dimensionali a cosa bisogna prestare la massima attenzione prima di installare un ancorante?

R. Al materiale base sul quale viene fissato.

 

D. Un ancorante deve essere marcato CE?

R. Dipende dal materiale base sul quale viene fissato.

 

D. Quali tipi di ancoranti devono essere marcati CE?

R. Quelli che hanno il calcestruzzo armato come materiale base.

 

D. Che cosa significa che un ancorante è marcato CE?

R. Che l’ancorante è conforme ad una Valutazione Tecnica Europea.

 

D. Che cos’è la Valutazione Tecnica Europea detta anche ETA (European Technical Assessment)?

R. È la valutazione tecnica che contiene la prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi o in una descrizione, delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal TAB che riceve la richiesta per la valutazione tecnica europea per l’uso previsto dichiarato e i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

 

D. Che cos’è l’ETAG 001?

R. ETAG sta per Guideline for European Technical Approval (Linea guida per il Benestare Tecnico Europeo) ed è la base tecnico procedurale per la predisposizione e il rilascio dell’ETA.

 

D. Un ancorante in metallo per uso su calcestruzzo può essere considerato prodotto per uso strutturale ai sensi del DM 17.1.2018?

R. Sì.

 

D. Che cosa significa, fra l’altro, che un ancorante in metallo per uso su calcestruzzo è un prodotto per uso strutturale?

R. Che la responsabilità della verifica della marcatura CE è del Direttore dei Lavori.

 

D. Prima dell’installazione di un ancorante in metallo per uso su calcestruzzo cos’è necessario verificare?

R. La classe di resistenza e le caratteristiche del calcestruzzo, le caratteristiche dei fori, la profondità di ancoraggio, la distanza dal bordo, l’interasse tra i fori.

 

D. Un ancorante in metallo per uso su muratura o legno deve essere marcato CE?

R. No.

 

D. In questi casi cosa deve fare il datore di lavoro?

R. È opportuno che utilizzi prodotti qualificati per i quali il fabbricante deve fornire le informazioni necessarie e predisporre le specifiche adatte alla corretta installazione.

 

D. Cosa significa che un prodotto è qualificato?

R. Che è dotato di un sistema di qualifica di tipo prestazionale ottenuto con prove effettuate presso laboratori indipendenti o direttamente dal fabbricante.

 

D. È obbligatorio o opportuno utilizzare un prodotto qualificato?

R. Non è obbligatorio ma opportuno.

 

D. Perchè?

R. Perché la conformità ai requisiti generali di sicurezza e resistenza è dimostrata dal fabbricante e non dal datore di lavoro che ha l’onere di porre in opera l’ancorante in conformità alle istruzioni del fabbricante.

 

D. In assenza di indicazioni precise nel D.lgs. 81/08 riguardanti il corretto montaggio di un ancoraggio, in che modo può operare il datore di lavoro?

R. Attenendosi, per esempio, alla procedura di montaggio prevista dal fabbricante che tenda a eliminare e/o a ridurre i rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi. L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

 

D. Il lavoratore che utilizza ancoraggi deve avere particolari requisiti?

R. In alcuni casi l’utilizzo di ancoraggi può essere connesso a lavorazioni particolarmente pericolose (es. lavori in quota). In relazione all’elevato rischio si ritiene opportuno che il loro uso sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati.

 

D. Il lavoratore che effettua la manutenzione di ancoraggi deve avere particolari requisiti?

R. In alcuni casi l’utilizzo di un ancoraggio può essere connesso a lavorazioni particolarmente pericolose (es. lavori in quota). In relazione all’elevato rischio si ritiene opportuno che la loro manutenzione sia riservata ai lavoratori allo scopo qualificati in maniera specifica. Le indicazioni relative alla manutenzione del prodotto sono indicate dal fabbricante nel libretto di uso e manutenzione o documento analogo.

 

D. Cosa significa che il lavoratore deve essere qualificato?

R. Che il lavoratore: - sia in possesso della necessaria idoneità tecnico professionale, - abbia partecipato a tutti gli addestramenti obbligatori (come previsti, ad esempio, per i DPI contro le cadute dall’alto, i lavori su fune, l’utilizzo di PLE ecc.), - prima di procedere nell’attività sia stato affiancato da persona esperta, - sia in possesso della documentazione attestante quanto sopra. Il processo di qualifica è interno all’azienda, visto che il datore di lavoro stabilisce le necessarie competenze.   

 

Per avere altre informazioni sugli ancoraggi segnaliamo alcuni articoli pubblicati dal nostro giornale:

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del Quaderno tecnico dell’Inail che, ricordiamo, riporta informazioni su varie tipologie di ancoraggi:

  1. “Dispositivi di ancoraggio secondo la UNI 11578 o la UNI EN 795
  2. Punti di ancoraggio secondo le UNI EN 516 o UNI EN 517
  3. Ancoraggi per ponteggi secondo le Circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale 85/78, 44/90,132/91

  1. Ancoranti metallici/chimici per utilizzo su calcestruzzo secondo le ETAG 001
  2. Ancoraggi non rientranti nei precedenti".

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato – le schede di Infor.mo. 10149 e 13258 (archivio incidenti 2002/2018).

 

 

Scarica le schede da cui è tratto l'articolo:

Imparare dagli errori - Ancora sull’assenza degli ancoraggi in quota – le schede di Infor.mo. 10149 e 13258.

 



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Rispondi Autore: E. Roncelli - likes: 0
16/02/2023 (07:18:23)
Un appunto: nell'articolo si parla di situazioni in cui non c'è un'opera civile in muratura o conglomerato cementizio (sicuramente nel primo caso), per cui l'ancoraggio deve essere fatto, ad esempio, a travature metalliche: in questo caso non viene data alcuna informazione sulle procedure da attuare per la verifica (quali fare, chi le deve fare etc.).
Purtroppo, si parla solo di argomenti "normati" (facile ripetere la normativa) e mai di attività che non rientrano in tali campi: peccato.

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