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Il ruolo del coordinatore nella gestione delle interferenze in cantiere
Rimini, 16 Ott – Un tema importante riguardo alla prevenzione nel mondo edile è relativo ai rischi interferenti e alle responsabilità nella loro valutazione e gestione.
Di questo tema si è parlato a Rimini il 20 settembre 2012 nel convegno “ Le linee portanti del sistema sicurezza: la teoria delle responsabilità”, un convegno che ha offerto un “quadro” completo della giurisprudenza in materia di responsabilità delle figure coinvolte nella gestione della sicurezza, sia sotto il profilo penale che civile.
In particolare nell’intervento “Rischi e interferenze: dal cantiere all’ambiente circostante”, a cura del Dott. Paolo Giovagnoli (Procuratore della Repubblica di Rimini) e del Dott. Ing. Pierpaolo Neri ( Azienda USL Rimini), sono stati affrontati quattro aspetti relativi a responsabilità e interferenze:
- “le interferenze all’interno del cantiere ed il ruolo del Coordinatore;
- le interferenze, gli infortuni e le responsabilità concorrenti;
- soggetti terzi e accesso al cantiere;
- le interferenze del cantiere con l’ambiente esterno al cantiere”.
In particolare, ricordano gli autori, “il ruolo del Coordinatore trova la sua ragione essenziale, e quindi il suo ambito di responsabilità specialistico, proprio nella definizione della sua designazione”.
Ricordiamo infatti che se il Committente ha un ruolo di organizzazione e gestione apicale, sostanzialmente “delega una parte del suo ruolo ad una figura tecnica quando sono presenti (o meglio prevedibili) più imprese, o quando, ad una impresa, in corso d’opera se ne aggiungono altre; ovvero, in tal caso, il Committente delega il suo ruolo di gestione di organizzazione tra le imprese, ovvero il suo ‘ruolo tecnico’”.
L’intervento riporta i commi 3 e 4 dell’Art. 90 T.U. ( Decreto legislativo 81/2008) relativo agli
obblighi del committente o del responsabile dei lavori:
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione…
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori…
Quindi “il ruolo del Coordinatore (CSP in fase di progettazione e CSE durante i lavori) parte dalla sua definizione: almeno due imprese e, quindi, gestione delle attività delle stesse che possano interferire”.
E le interferenze in un cantiere - continuano i relatori - generalmente sono ampie e “qualificabili essenzialmente in due tipologie:
- interferenze tra ditte (incluse le ditte individuali senza dipendenti);
- interferenze tra lavorazioni eseguite da personale della medesima ditta”.
Per sottolineare ancora che il ruolo del CSE è in primis “quello di gestione e controllo di quanto programmato nel PSC con attenzione alle interferenze”, è possibile far riferimento all’art. 92 T.U. che parla per il CSE di ...verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo... di organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del coordinamento… Ancor meglio il ruolo del CSE è definito dall’All. XV, che nei “Contenuti minimi del PSC”, propone “una linea guida di gestione per il CSE, che, presuppone con evidenza un ruolo del CSE incentrato sulla gestione delle interferenze in ogni senso, ovvero dentro e fuori dal cantiere”.
Ad esempio al punto 2.3 (contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento) l’allegato XV (punto 2.3.1.) indica che il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi…
Insomma il fulcro dell’attività del Coordinatore ( CSP e CSE) è “l’eliminazione ove possibile, e comunque, la programmazione prima e la gestione poi delle interferenze di qualunque tipo all’interno del cantiere durante la realizzazione dell’opera”.
Se la gestione delle interferenze non esaurisce i compiti di controllo e di organizzazione del cantiere del CSE, “di certo, la gestione delle interferenze è compito ‘specialistico’ del CSE nell’ambito del cantiere, rispetto al quale egli ricopre una chiara Posizione di Garanzia”.
Gli autori ricorda no che una posizione di garanzia è:
- “posizione di protezione, la quale, è contrassegnata dal dovere giuridico incombente al soggetto, di provvedere alla tutela di un certo bene giuridico contro qualsivoglia pericolo atto a minacciarne l’integrità;
-obbligo giuridico che grava su specifiche categorie di soggetti previamente forniti degli adeguati poteri giuridici, di impedire eventi offensivi di beni altrui, affidati alla loro tutela per l’incapacità dei titolari di adeguatamente proteggerli”.
Sono individuabili per lo più due fattispecie di posizione di garanzia:
- “posizione di protezione: obiettivo è preservare determinati beni giuridici da tutti i pericoli che possono minacciarne l’integrità e presuppone un particolare vincolo tra garante e titolare del bene;
-posizione di controllo: obiettivo è neutralizzare le fonti di pericolo in modo da garantire l’integrità di tutti i beni giuridici che possono risultare minacciati”.
E il ruolo del CSE è orientato prevalentemente sulla seconda fattispecie: “ha infatti gli strumenti previsti dalla norma per poter esercitare la sua posizione”.
Per comprendere il ruolo del CSE rispetto ai reati in cantiere, ed, in specifico, rispetto ai reati ax artt. 589 e 590 cp, l’intervento riporta una sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 18/01/2011, n. 1225) dove i Supremi Giudici, “chiamati ad affrontare un caso di infortunio mortale sul lavoro dovuto a inescusabile trascuratezza del coordinatore per l’esecuzione e del datore di lavoro della vittima, sottolineano con particolare vigore l’esistenza dell’inderogabile obbligo di coordinamento gravante sul coordinatore per l’esecuzione”. Al Coordinatore spetta “un ruolo di centrale importanza a tutela dell’altrui incolumità sul luogo di lavoro in caso di compresenza di più lavoratori dipendenti da imprese diverse” .
Si indica poi che la figura del coordinatore per l’esecuzione (al pari di quella del coordinatore per la progettazione, nel caso in esame, coincidenti nella stessa persona) è titolare di una posizione di garanzia che non si sovrappone a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affianca per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori (Cass. Pen., sez. IV, n. 18472 dell’8 maggio 2008, B., in Ced Cass. 240393)…”.
Al Coordinatore si richiede quella concreta e puntuale azione di controllo la cui omissione può comportare la sua responsabilità in ordine ad un infortunio mortale.
Ricordiamo infine che l’impresa Affidataria, o meglio, le imprese Affidatarie, “hanno un ruolo di gestione delle interferenze e di controllo di prima fase (prima del CSE) sulle imprese e sui LA (lavoratori autonomi, ndr) della loro specifica catena di subappalto (se esistente), quantomeno, mediante:
- coordinamento degli interventi delle imprese esecutrici e dei LA;
- verifica della congruenza delle Valutazioni dei Rischi (POS) delle imprese in subappalto, rispetto al proprio POS; 1° step per una analisi di rischio ove possono emergere interferenze”.
Quindi, anche alla luce dell’art. 97 del TU , “il primo filtro nell’analisi delle interferenze e nel controllo delle stesse è sul Datore di Lavoro dell’impresa Affidataria, e su di esso, ricadono in prima ipotesi le responsabilità per mancanza di controllo e coordinamento sulle imprese della specifica catena di subappalto”.
Se il Datore di Lavoro dell’impresa Affidataria ha una sua specifica posizione di garanzia relativa al controllo della sua catena di subappalto – “che può integrare quella del CSE o, anche, essere di per sé compiuta e non coinvolgere il CSE” – si può parlare di “responsabilità concorrenti dell’impresa Affidataria e del CSE”.
Invitando i nostri lettori ad una lettura esaustiva dell’intervento, ricordiamo che, riguardo alle responsabilità concorrenti, laddove più soggetti abbiano responsabilità prevenzionistiche “ciascuno di questi soggetti deve ritenersi interamente destinatario degli obblighi giuridici prevenzionistici, senza pensare di poter fare affidamento al comportamento degli altri (a sgravio delle proprie attenzioni e responsabilità)”.
“ Rischi e interferenze: dal cantiere all’ambiente circostante”, a cura del Dott. Paolo Giovagnoli (Procuratore della Repubblica di Rimini) e il Dott. Ing. Pierpaolo Neri (Azienda USL Rimini), intervento al convegno “Le linee portanti del sistema sicurezza: la teoria delle responsabilità” (formato PDF, 191 kB).
RTM
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Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 16/10/2012 (15:14:49) |
Questa dell'obbligo del DUVRI all'interno di un'azienda interessata da lavori edili ricadenti nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV e, quindi, con redazione del PSC, mi lascia basito (vedi da pag. 60 in poi della presentazione). A questo punto ci si deve domandare che fine abbia fatto il principio di specialità (art. 298 del D. Lgs. n° 81/2008 e art. 15 cp) Basterebbe leggere quanto previsto dall'allegato XV al p. 2.2.1 lettere b) e c) del D. Lgs. n° 81/2008, per capire che nel PSC si deve tenere conto dell'ambiente in cui si opera e dei rischi che il cantiere, anche all'interno di un'azienda industriale o altro, trasferisce alle attività del committente nonché dei rischi che le attività del committente trasferiscono al cantiere. E' compito del CSP, prima e del CSE dopo prevedere e gestire queste situazioni proprio all'interno del PSC. Le interferenze non si concretizzano solo all'interno del cantiere (tra imprese e tra lavorazioni) ma anche nei confronti dell'eventuale ambiente di lavoro circostante. Non ha alcun senso gestire con un DUVRI le interferenze che si verificheranno tra le attività di cantiere e quelle dell'aziende committente. Per far questo è sufficiente il PSC .... ovviamente se edatto correttamente. Il PSC dovrà prevedere le "regole" per gestire la coesistenza, nello stesso luogo e nello stesso tempo, delle due attività, individuando i rischi e le conseguenti misure di prevenzione e protezione di tipo tecnico, organizzativo e procedurale. Evitiamo di duplicare la "carta" quando non c'è alcun bisogno. PSC e DUVRI sono due strumenti che servono per gestire le interferenze. Se c'è il primo, il secondo non serve e viceversa. Riguardo, infine, su quale sia il ruolo del CSE, per completezza, andrebbero anche citate almeno 4 sentenze della Cassazione Penale che delineano con chiarezza quale sia la condotta penalmente esigibile da parte del CSE (Cass. Pen. IV n° 1490/2010 - n° 18149/2010 - n° 12703/2011 - n° 14654/2011): "la funzione di vigilanza del CSE è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)". Quindi, non stiamo parlando né di un controllore aggiunto né di un soggetto che sopperisce alle mancanze di altre figure destinatarie di obblighi propri ben definiti. |
Rispondi Autore: Alessandro Mazzei - likes: 0 | 16/10/2012 (16:30:36) |
Condivido quanto detto dall'Ing. Catanoso. Moltiplicare la carta non serve a nulla; serve attivare le procedure per eliminare o ridurre le eventuali interferenze e serve controllare che quetse siano conformi e rispettate. Per il ruolo del CSE purtroppo diventa seempre di più un "capro espiatorio"! |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 16/10/2012 (20:05:29) |
Sulla questione PSC cone piano che regola anche le problematiche di sicurezza relative alle aree circostanti il cantiere concordo pienamente con l'eccellente precisazione dell'Ing. Catanoso, se si dovesse fare anche il Duvri, si dovrebbe poi coordinare Duvri con Psc, e sarebbe la moltiplicazione inutile di documenti. Sono invece più perplesso sulla vigilanza alta del coordinatore, il coordinatore deve coordinare, e coordinare vuol dire fare quel che dicono le sentenze richiamate: (Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 18/01/2011, n. 1225) dove i Supremi Giudici, “chiamati ad affrontare un caso di infortunio mortale sul lavoro dovuto a inescusabile trascuratezza del coordinatore per l’esecuzione e del datore di lavoro della vittima, sottolineano con particolare vigore l’esistenza dell’inderogabile obbligo di coordinamento gravante sul coordinatore per l’esecuzione”. Al Coordinatore spetta “un ruolo di centrale importanza a tutela dell’altrui incolumità sul luogo di lavoro in caso di compresenza di più lavoratori dipendenti da imprese diverse” . Si indica poi che la figura del coordinatore per l’esecuzione (al pari di quella del coordinatore per la progettazione, nel caso in esame, coincidenti nella stessa persona) è titolare di una posizione di garanzia che non si sovrappone a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affianca per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori (Cass. Pen., sez. IV, n. 18472 dell’8 maggio 2008, B., in Ced Cass. 240393)…”. |
Rispondi Autore: Gianluca Tomei - likes: 0 | 16/10/2012 (21:59:45) |
Che al Coordinatore spetti “un ruolo di centrale importanza a tutela dell’altrui incolumità sul luogo di lavoro in caso di compresenza di più lavoratori dipendenti da imprese diverse” è fuori ogni dubbio. Ma quando l'ing. Catanoso parla di vigilanza "alta" ha perfettamente ragione in quanto l'attività di coordinamento la si fa appunto "dall'alto" e nel momento in cui "si scende" ci si sostituisce a qualcun altro contro le intenzioni della legge. Se per coordinamento la legge avesse inteso una presenza continua del CSE in cantiere allora lo avrebbe esplicitamente detto. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 17/10/2012 (00:23:45) |
Il problema non è quel che pensiamo noi, ma quel che pensa chi la legge ha il compito costituzionale di applicare, e in tal senso la Cassazione è fin troppo esplicita, e con essa i pubblici ministeri: la Cassazione non ha dubbi sulla sussistenza a carico del coordinatore per la sicurezza un’autonoma “posizione di garanzia di ampio contenuto, che si estrinsecava (e continua ad estrinsecarsi), in ben delineati compiti anche di vigilanza e di controllo, e di connessi poteri impeditivi …”(Cass. Pen., Sez. 4, 24 aprile 2009, n-. 17631), tanto da poterlo quasi definire, come fece il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino (Cass. Pen., Sez. 4, 24 aprile 2009, n. 17631), un “vero e proprio deus ex machina della sicurezza” nei cantieri. Prenderne atto è un salutare esercizio di buon senso e di realismo, al di la di filosofemi che sono estranei alla realtà vera delle aule giudiziarie, dove difendere i coordinatori di cantiere per la sicurezza è non di rado attività assai difficile ... Il coordinatore deve vigilare e controllare, e il problema non è la presenza continua in cantiere, ma la pericolosità delle fasi di lavoro, le fasi critiche che il psc deve mettere in evidenza e che deve orientare la presenza del coordinatore. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 17/10/2012 (00:35:27) |
la sentenza della IV sezione penale della Cassazione n.18149 del 13.05.2010 affronta in generale il tema della responsabilità del coordinatore per l'esecuzione. Precisa che la funzione di vigilanza del coordinatore è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro. Ed è chiaro, il datore di lavoro risponde minuziosamente di ogni carenza, cosa che non può essere per chi datore di lavoro non è. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate e segnalazione al committente di dette irregolarità. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato gli è consentito di sospendere immediatamente i lavori. Quindi il coordinatore ha solo un ruolo di vigilanza in merito allo svolgimento generale delle lavorazioni e non è obbligato ad effettuare quella stringente vigilanza, momento per momento, che compete al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. Solo qualora l'infortunio sia riconducibile a carenze organizzative generali sarà dunque configurabile anche la responsabilità del coordinatore; la conseguenza è che non è richiesta la sua continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo. Il caso in questione riguardava un lavoratore che era caduto nel vuoto. La Corte ha rilevato come il rischio di caduta implicasse l'uso delle cinture di sicurezza. Ma l'obbligo di vigilanza da parte del coordinatore comportava solo il controllo sulla esistenza in cantiere delle cinture di sicurezza e sulla previsione della loro utilizzazione in quella lavorazione. E non sul fatto che il singolo lavoratore se ne servisse realmente in quella specifica situazione. Peraltro la Cassazione, nonostante l'apparente alleggerimento delle responsabilità del coordinatore affermata in linea generale, nel caso concreto ha respinto il ricorso, confermando la sentenza di condanna emessa dal Tribunale nei suoi confronti perchè il lavoratore non usava le cinture!. E leggendo il testo ulteriore della sentenza, che chi teorizza uun effettivo alleggerimento mai riporta, si capisce come in realtà la questione sia assai più complessa, e la c.d. alta vigilanza in realtà non sia poi così alta: "Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). Alla luce di tali principi, per comprendere se l'evento illecito coinvolga la responsabilità del coordinatore P., occorre analizzare le caratteristiche del rischio dal quale è scaturita la caduta. Occorre cioè comprendere se si tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto; o se invece l'evento stesso sia riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione: in tale ambito al coordinatore è affidato il formalizzato, generale dovere di alta vigilanza di cui si è ripetutamente detto: dovere che non implica, normalmente, la continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto. Orbene, la Corte d'appello dedica una diffusa analisi in fatto (che non può essere sindacata nella presente sede di legittimità) al rischio da cui è scaturito l'infortunio: si evidenzia, come si è già accennato, che il montaggio dei saettoni lignei nella carpenteria dei pilastri costituiva attività tipica, che implicava la proiezione del lavoratore nel vuoto ed andava quindi cautelata contro il rischio di caduta, se non altro attraverso l'uso delle cinture di sicurezza, come previsto in via generale dallo stesso piano di sicurezza e coordinamento. In tale situazione, questa Corte reputa che sia corretto ritenere che l'obbligo di vigilanza demandato al P. ai sensi del D.P.R. n. 494 del 1996, art. 5 implicasse il controllo sulla presenza in cantiere delle cinture di sicurezza e sulla previsione della loro utilizzazione nel rischioso, non occasionale frangente già descritto. Ne discende che neppure assume decisivo rilievo, ai fini della decisione, stabilire se il coordinatore si sia limitato ai suoi compiti tipici o si sia invece ingerito nei ruoli demandati alle figure dei garanti operanti nell'ambito dell'impresa appaltatrice. Invero, conclusivamente, l'obbligo di generale vigilanza sull'attività del cantiere avrebbe imposto di accertare che la tipica pericolosa operazione d'inchiodatura nel vuoto, fosse cautelata con la predisposizione di cinture o con impalcature supplementari. ". |
Rispondi Autore: Gianluca Tomei - likes: 0 | 17/10/2012 (10:08:53) |
"L'obbligo di generale vigilanza sull'attività del cantiere avrebbe imposto di accertare che la tipica pericolosa operazione d'inchiodatura nel vuoto, fosse cautelata con la predisposizione di cinture o con impalcature supplementari". Dunque le tipiche operazioni pericolose di cantiere vanno fatte sotto la supervisione del CSE, dunque tutte le operazioni tipiche, ed a maggior ragione non tipiche di cantiere, vanno fatte sotto la supervisione del CSE. Dunque il CSE deve essere sempre presente in cantiere! Qualcosa non mi torna. |
Rispondi Autore: stefanopileci - likes: 0 | 17/10/2012 (10:40:46) |
Alla fine penso sia meglio rispondere alla propria coscienza che a coloro che comunque vogliono trovare troppo spesso nel CSE un colpevole per soddisfare una voglia viscerale di caccia alle streghe legata ad una arcaica cultura inquisitoria tutt'ora considerata un modo appagante di fare giustizia, anche a causa di leggi confuse,intricate e così stratificate che chiunque venisse in Italia da fuori considererebbe il nostro Paese abbastanza contraddittorio: un Paese dalle troppe regole per non applicarne correttamente neppure una...ci sarà una volontà in tutto questo? forse dì mantere un cittadino suddito di un sistema contorto ed incapace di orientarsi. Sostituirei il primo art della costituzione con L'Italia è una Repubblica fondata sulle leggi D.Lgs DL DPR DPCM regolamenti Linee guida Circolari Ministeriali regolamenti interni e infine interpretazioni ....giurisprudenza Cassazione letteratura ...Avessimo più ingegneri e tecnici in Italia forse avremmo qualche certezza in più...Buona giornata a tutti |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 17/10/2012 (19:31:30) |
Dubini, qui ritorniamo a parlare sempre delle stesse cose. Ad esempio, in caso di una caduta dall'alto, un conto è la mancanza di un sistema di linee vita perchè non previsto sin dalla fase di progetto dal progettista e dal CSP e poi non verificata dal CSE ed un conto è il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di un lavoratore agganciate all'esistente linea vita previsto dai soggetti citati. . L'incapacità diffusa, in primis tra gli organi di vigilanza, è quella di non saper valutare se la situazione che ha portato all'evento si è concretizzata in tempi rapidissimi oppure è dovuta ad omissioni, ecc., concretizzatesi fin dalla fase progettuale e continuate nella fase esecutiva senza che nessuno se ne preoccupasse. Nel primo caso, il soggetto che può intervenire è solo il datore di lavoro e la sua catena gerarchica (preposto in primis); nel secondo caso rispondono anche il progettista, il CSP e il CSE. In altre parole, se l'addetto ha una linea vita predisposta e per un qualche suo motivo si stacca e finisce giù, è penalmente esigibile che debba essere CSE a dover vigilare, in quel momento, sul comportamento dell'addetto? Se un ponteggio è fatto uno schifo, ne risponde anche il CSE e su questo non ci sono dubbi. Però, se uno degli operatori decidesse di spostare un parapetto per un qualche motivo (autorizzato o meno dal suo preposto) ed un altro suo collega cascasse sotto dopo 5 minuti, vogliamo ritenere che sia co-responsabile anche il CSE? Certo se il CSE è uno che in cantiere non ci va mai, se ne frega, non fa nulla, ecc., allora queste persone ed il loro comportamento devono essere stigmatizzate. Ci mancherebbe ..... Insomma, quello che va capito è il contesto temporale in cui si può concretizzare una situazione di pericolo. Non si può enucleare la variabile temporale dal contesto in cui si è concretizzata la situazione di reato che poi ha portato all'evento. Se come CSE, non avessi verificato, ad esempio, il montaggio di una linea vita prevista da progetto e dal PSC, allora è palese la sussistenza di un nesso causale tra la mia omissione e l'evento. Però, come detto prima, non posso risponderne come CSE se un operatore, ad un certo momento, si è staccato ed è venuto giù. Questo è un concetto semplice .... ma che in pochi vogliono capire. E sono anni che si continua a ripeterlo. Però, come detto in passato in un altro post sull'argomento, aumentano sempre di più i GUP che hanno cominciato a capire la differenza assolvendo il CSE ed anche qualche PM che, evitando di fare il copia-incolla dalle relazioni degli enti di vigilanza, ha analizzato anche gli aspetti che ho citato ed ha richiesto ed ottenuto l'archiviazione della posizione del CSE. |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 17/10/2012 (23:20:19) |
L'ultimo intervento di Catanoso è ampiamente condivisibile, e merita un'attenta lettura ... |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 11/11/2012 (10:33:20) |
Dove sono finiti tutti i commenti fatti in precedenza? |
Rispondi Autore: attilio macchi - likes: 0 | 11/11/2012 (17:14:12) |
Il committente non delega al CSE la sua parte tecnica relativa all'art 15, il più complesso del dettato legislativo, ma se vuole (è una opzione, purtroppo) delega al Responsabile dei Lavori e al progettista (l'incipit dell'allegato XV non si riferisce più all'art 15 ma definisce in modo chiaro ed univocabile chi fa le "scelte progettuali ed organizzative"). Proprio per la difficoltà dell'applicazione dell'art. 15 (del nostro 81) che la 92/57 CE (riconoscendo la complessità di tale valutazione) prevede la nomina del RdL e la definisce nella figura del progettista e del DL, ritenuti tenutari della conoscenza per affrontare la questione. L'art 15 così come proposto nell'81 NON è applicabile al Committente/RdL in quanto è si figura apicale nel processo ma NON è un datore di lavoro. Deve tenerne conto per la gestione di alcune situazioni (ad esempio primo soccorso e AI) ma risulta impossibile per tutte le lettere (ad esempio lettere d) f) g) h) l) s) consultazione degli RLS!!! quasi tutte le lettere non sono risolvibili dal Committente.) Un esempio le sostanze ed i preparati chimici, come può scegliere prodotti meno pericolosi nell'indirizzo della tutela del lavoratore??? E' un obbligo del Datore di Lavoro dell'impresa affidataria e/o esecutrice. La questione più rilevante è che il progettista è la prima figura che si interfaccia col committente ed ha l'obbligo deontologico di informarlo anche sulle sue responsabilità relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ma non sempre lo fa. Gli Ordini a tal proposito non prevedono nessuna forma di controllo e verifica di tale compito. Poi col 106 si butta la "colpa" addosso al CSP (art. 91 comma 1 b-bis) sanzionandolo in assenza di sanzione al committente. Davvero molto pittoresco!!! Sarebbe interessante in queste presentazioni ed interpretazioni che ogni tanto qualcuno facesse una critica (costruttiva) al dettato legislativo che in questo punto NON è attendibile, E' discriminante nei confronti del CSP e non risponde ai "considerando" della direttiva europea. Se nessuno informa il committente sui suoi obblighi il processo così come definito dalla 92/57 CE non partirà MAI...cordiali saluti |
Rispondi Autore: carmelo catanosoo - likes: 0 | 01/09/2014 (19:58:12) |
Riguardo quanto discusso su questo argomento, su Olympus Urbino, nella giurisprudenza penale di riferimento, ci sono un po' di sentenze di assoluzione del CSE con relative motivazioni. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 17/12/2014 (22:49:34) |
Qui ci sono delle sentenze di assoluzione del CSE: Tribunale di Milano, Sez. 6, 24 settembre 2014, n. 7017 - Cantiere su sede ferroviaria e investimento di un lavoratore: assoluzione del CSP/CSE. Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Pen., 20 maggio 2014, n. 1089 - Infortunio sul lavoro per caduta da un camion durante lo scarico di materiale: assoluzione del CSE Tribunale di Sondrio, Sez. Pen., 18 marzo 2014, n. 102 - Infortunio sul lavoro e assoluzione del CSE Tribunale di Como, Sez. pen., 26 febbraio 2014, n. 270 - Assoluzione del Coordinatore per l'esecuzione Tribunale di Milano, Ufficio del GIP, 23 gennaio 2014, n. 27 - Caduta dal ponteggio: assoluzione del coordinatore per la sicurezza Tribunale di Bologna, Ufficio del GIP, 20 aprile 2012, Archiviazione p.p. a carico di un CSE Tribunale di Como, Sez. Erba, 30 luglio 2013, n. 129 - Infortunio e assoluzione di un coordinatore per l'esecuzione Tribunale di Avellino, Sez. Pen., 03 ottobre 2011, n. 151 - Caduta dall'alto e assoluzione di un coordinatore per l'esecuzione Per chi volesse leggere integralmente le sentenze, basta digitare gli estremi delle stesse su un qualunque motore di ricerca. |
Rispondi Autore: Avv Rolando Dubini - likes: 0 | 18/07/2017 (09:02:30) |
Gli adempimenti del Coordinatore "vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori". Esiste "continuità normativa tra titolo IV dlgs 81/2008 e dlgs 494/1996". Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20703 – Responsabilità del CSE per inosservanza dell’art. 92 comma 1 lett.a) D.lgs 81/08 Avv. Giulia BRUNELLI STUDIO LAGEARD Il caso in esame ha ad oggetto la responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dei lavori di un cantiere edile per il reato di cui all’art. 92, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/2008, a lui ascritto in quanto non verificava, con opportune azioni di controllo e coordinamento, l’applicazione da parte delle ditte realizzanti le strutture in cemento armato, delle disposizioni ad esso pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta procedura delle relative procedure di lavoro. In tale pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008 prevede, a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l’osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 D. Lgs. n. 81/2008, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nel POS e negli accordi tra le parti sociali. Tali adempimenti che vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori. Tale pronuncia, del resto, si inserisce nella linea interpretativa sostenuta da questa Corte, secondo la quale sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 494/1996 (concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori), ancorché formalmente abrogate dall’art. 304 D. Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, norma, quest’ultima, che ha recepito in termini sostanzialmente conformi il contenuto della disciplina previgente. Infine, i giudici di legittimità richiamano una precedente pronuncia nella quale era stato affermato che “il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni” (Cass., Sez. 4, 26 aprile 2016, n. 47834). |