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Il ruolo dei coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori

Il ruolo dei coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

27/03/2025

Le linee di indirizzo della Regione Lombardia per la sicurezza nei cantieri delle grandi opere si soffermano sui vari soggetti importanti per la prevenzione. Focus sulla figura dei coordinatori in fase di progettazione e per l’esecuzione dei lavori.


Milano, 26 Mar – Nell’articolo “  Lombardia: linee di indirizzo per la sicurezza nei cantieri delle grandi opere” abbiamo presentato su PuntoSicuro, nei mesi scorsi, un interessante documento della Regione Lombardia, le “Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico” approvato il 20 dicembre 2024 attraverso la Deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 3679.

 

Queste linee di indirizzo, che hanno l’obiettivo di promuovere la legalità/regolarità delle attività lavorative e ridurre gli infortuni mortali, con particolare attenzione ai cantieri di grandi opere, ci hanno permesso di fare il punto su alcuni aspetti connessi alla sicurezza nei cantieri edili partendo dalla descrizione di alcuni ruoli e compiti rilevanti anche per la tutela e gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Dopo aver parlato, con riferimento alle linee guida regionali, di committenti, responsabili dei lavori e progettisti, ci soffermiamo oggi sui seguenti soggetti:



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Sicurezza nei cantieri: il ruolo rilevante del coordinatore in fase di progettazione

Chiaramente una parte importante del capitolo “Soggetti obbligati e loro ruolo nella prevenzione” delle linee guida si sofferma sulla figura dei coordinatori in fase di progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

 

Si ricorda che l’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008 definisce il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (CSP) come “il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91; mentre il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera (CSE) come il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato”.

Si indica che le incompatibilità indicate sopra “non operano in caso di coincidenza fra committente  e impresa esecutrice”.

 

La norma presenta per il coordinatore in fase di progettazione vari obblighi.

 

Ad esempio, “durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

  • redige il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV;
  • predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera (FTO), i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  • coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1”.

 

Si ricorda come il ruolo del coordinatore in fase di progettazione “agisca direttamente sulla fase di progettazione ancora prima che il committente richieda le offerte alle imprese esecutrici e sicuramente prima dell’inizio dei lavori”. E il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed anche il Fascicolo Tecnico dell’Opera (FTO) “sono redatti dal coordinatore in fase di progettazione durante la fase di progettazione dell’opera, in sinergia e coordinamento con i progettisti”.

 

Si sottolinea poi che il ruolo di questo coordinatore sia “fondamentale e rilevante, al pari della corretta progettazione strutturale o impiantistico tecnologica delle opere”. E, dunque, il venire meno di tale attività “inciderà negativamente su tutte le successive fasi realizzative, compromettendo la tutela dei lavoratori del cantiere ma anche con ripercussioni che riguarderanno l’intero ciclo di vita delle opere”.

 

Sicurezza nei cantieri: le attività del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Soffermandoci più da vicino sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori e sugli specifici obblighi indicati dalla normativa, si segnala che tale coordinatore “deve garantire la corretta applicazione delle misure di prevenzione previste nel piano di sicurezza e coordinamento, previa verifica ed eventuale aggiornamento/integrazione dei suoi contenuti, con riferimento in particolare ai rischi interferenziali, ma anche di tutte le procedure di lavoro pertinenti”.

Questo avviene con diversi strumenti e azioni, “tra cui anche le attività di coordinamento e controllo”:

  • le prime, “che generalmente si identificano con le riunioni di coordinamento o con specifiche disposizioni condivise, devono consentire di verificare preventivamente la coerente e corretta applicabilità delle misure previste in fase progettuale rispetto all’evoluzione dei lavori e ad eventuali cambiamenti intervenuti in corso d’opera. Devono essere condotte secondo la frequenza che la tipologia di lavori richiede e devono coinvolgere tutte le imprese interessate”.
  • le seconde sono “azioni di controllo, che si affiancano alle attività di coordinamento” e che, invece, “devono garantire la fattiva coerenza ed applicazione delle regole di sicurezza definite per le specifiche lavorazioni”. E di regola tali azioni “trovano applicazione con accessi in cantiere svolti dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori ovvero da propri assistenti, con la verifica delle lavorazioni in corso e delle condizioni di sicurezza delle stesse. In particolare, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve porre la propria attenzione su tutti i rischi interferenziali del cantiere e sul rispetto delle misure che il coordinatore in fase di progettazione ha individuato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, anche e soprattutto riferite a particolari attività ad alto rischio”.

 

Riguardo agli accessi si segnala che la norma “non prevede una specifica frequenza con cui tali accessi devono essere effettuati”, ma è evidente che “nel corso della realizzazione di un’opera edile vi saranno fasi a più basso rischio e fasi ad alto rischio. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà quindi programmare la propria attività al fine di garantire il costante rispetto delle misure di sicurezza nel cantiere anche in riferimento al rischio che ciascuna fase comporta”. E se per le fasi a basso rischio, “tali accessi potranno avvenire con cadenza anche settimanale, per le fasi ad alto rischio la presenza del coordinatore per l’esecuzione dei lavori o dei suoi assistenti dovrà essere costante”.

 

Sicurezza nei cantieri: il coordinatore e le attività di verifica e controllo

È importante rilevare che tra gli obblighi che il legislatore pone in capo al coordinatore per l’esecuzione dei lavori vi è anche quello di sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato. La programmazione degli accessi in cantiere dovrà quindi tenere conto, anche, di tale previsione normativa, e dovrà essere tale da consentire la presenza del coordinatore per l’esecuzione dei lavori in tutte le lavorazioni ove sia ipotizzabile la presenza di situazioni di rischio grave ed imminente, anche in virtù della mancata applicazione delle disposizioni da parte delle imprese esecutrici”.

 

Si sottolinea poi che tra le funzioni di diretta responsabilità del coordinatore per l’esecuzione dei lavori “vi è quella di segnalare al committente/ responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge pertinenti la tutela della salute e sicurezza, e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Tale disposizione è ulteriore rispetto alla precedente riferita alla sospensione in caso di pericolo grave imminente e riguarda una sfera di situazioni più ampia”.

Dunque tale coordinatore dovrà svolgere la propria funzione di verifica e controllo “anche finalizzata a individuare le eventuali inosservanze di tutte le imprese e lavoratori autonomi, non solo riferendosi ai rischi interferenziali ma anche alle disposizioni puntuali del Piano di Sicurezza e Coordinamento, all’avvenuta redazione del Piano Operativo di Sicurezza, alle misure generali di tutela ovvero le prescrizioni di cui all’allegato XIII”.

 

Si indica, in conclusione, che la “valutazione rispetto al grado di ‘affidabilità’ ai fini di salute e sicurezza dell’impresa nel corso dell’esecuzione dei lavori, informando il Committente delle inosservanze rilevate e proponendo specifiche azioni nei confronti delle stesse”, è un’azione che “non può o deve essere omessa o sottovalutata”. Il coordinatore è, insomma, tenuto a segnalare al committente “ogni inosservanza rilevata, proponendo le eventuali azioni nei confronti delle stesse, e verificando che il Committente/ responsabile dei lavori agisca quanto proposto dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori ovvero ne motivi la mancata attuazione”. E, infine, nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori “non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione deve darne comunicazione all’ATS territorialmente competente” ed all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale delle linee di indirizzo che riportano informazioni anche su:

  • committenti e responsabili dei lavori
  • progettisti
  • impresa affidataria
  • impresa esecutrice
  • lavoratori autonomi
  • fornitori

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica i documenti citati nell'articolo:

Regione Lombardia, Deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 3679 del 20 dicembre 2024 “Approvazione delle linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico e dello schema di accordo per la diffusione delle linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico” e “Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico” a cura della Cabina di Regia relativa al Protocollo d’Intesa per il lavoro, la legalità, la sicurezza, la sostenibilità, la promozione della partecipazione e del confronto sui temi connessi a PNRR e PNC, Piano Lombardia, Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, edizione 2024.

 



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Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
27/03/2025 (15:26:57)
Linee guida con diversi errori.
Ad esempio: equiparazione di un nolo a caldo genuino ad impresa esecutrice.
E via così.
Rispondi Autore: Massimo Tedone - likes: 0
28/03/2025 (00:17:13)
Egr Dott. Catanoso, io non mi meraviglio più di niente, purtroppo i nostri politici sono fatti così (tutti), devono far vedere che fanno qualcosa senza, magari, sapere alcunché di un determinato argomento.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
28/03/2025 (07:36:00)
Lasciamo da parte i titoli.
Qui siamo tutti colleghi.

Rispetto quanto sopra, confermo la presenza di errori.
Non so se si tratta di veri errori (sui noli a caldo genuino si è ampiamente espressa la Cassazione dal 2009 - anni fa ho scritto al riguardo su Puntosicuro) o delle forzature (sempte sui noli a caldo, il codice degli appalti, ha da tempo dei vincoli: 2% o >100k euro).
Confusione su cosa sia una impresa esecutrice, sulle funzioni dei coordinatori e così via.
Quindi, la domanda è sempre la stessa: chi sono quelli che hanno scritto tali linee guida?
Hanno partecipato alla stesura professionisti operanti sul campo o solo visitatori occasionali degli ambienti di lavoro, professionisti della rappresentanza, esperti ricercatori da scrivania o cartari ammanicati?
Per migliorare realmente le cose ed evitare di produrre strumenti zeppi di formalismi con impatto reale sul campo pari a zero e che perpetuano la convinzione che la SSL sia solo un insieme di norme che non produce valore alcuno, dovremmo cominciare proprio dal "come" e dai "criteri" con cui si costituiscono questi gruppi di lavoro che partoriscono queste "soluzioni".
Rispondi Autore: Laura Racalbuto - likes: 0
31/03/2025 (12:59:44)
Non sono d'accordo quando si scrive che, "il coordinatore deve programmare la propria attività al fine di garantire il costante rispetto delle misure di sicurezza nel cantiere anche in riferimento al rischio che ciascuna fase comporta”
Compito del Coordinatore è la valutazione, gestione/coordinamento e verifica dei rischi interferenziali e non dell'attività della specifica fase lavorativa

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