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I costi della sicurezza e l’allegato XV del D.Lgs. 81/2008

I costi della sicurezza e l’allegato XV del D.Lgs. 81/2008
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

19/02/2013

Un prezzario relativo ai costi della sicurezza in edilizia si sofferma su quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. Focus sugli apprestamenti previsti nel PSC con particolare riferimento a ponteggi, opere provvisionali e armature di protezione dello scavo.

 
Roma, 19 Feb – Nel comparto edile il tema dei costi della sicurezza rimane, ad oggi, un tema  molto importante per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per questo motivo ci siamo soffermati in questi mesi sulla presentazione degli interventi al seminario “ I costi della sicurezza. Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione”, un seminario che si è tenuto a Roma il 23 marzo 2012 – organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia (CTP) – con riferimento alla recente pubblicazione da parte del CTP di un nuovo prezzario laziale.
 
Dopo aver affrontato l’evoluzione storica della normativa sui costi della sicurezza, l’importanza della fase di progettazione e della sinergia fra progettista e coordinatore, ci soffermiamo finalmente sul nuovo prezzario dal titolo “I costi della sicurezza.  Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione” e a cura di Luca Agostinelli, Gaetano Arioli, Francesco Chiodetti, Giuseppe D’Agostino, Antonio Di Muro, Federico Fratini, Daniela Gallo, Ilaria Grugni, Ferdinando Izzo, Stefano Schietroma, Daniele Silvestri, Alfredo Simonetti. 
 
Il documento, che aggiorna il precedente prezzario relativo ai costi della sicurezza in edilizia, con l’inserimento di nuove voci con analisi ancora più approfondite, indica che l’art. 7, comma 1 del DPR 222/2003 (contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) elenca “con estrema chiarezza quali siano i costi che vanno stimati nei costi della sicurezza”.
E tale articolo è stato poi riportato nel Decreto legislativo 81/2008 al suo allegato XV “senza alcuna modifica”.
 
A questo proposito si segnala che:
- “nel maggio dell’anno 2005 un parere dell’unità Unità Operativa di Coordinamento (UOC) presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce che: l’art. 7, c. 1 del DPR 222/03 indica un elenco tassativo degli elementi che un committente, pubblico o privato, deve stimare all’interno del proprio PSC”; 
- “nell’anno 2006, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici stabilisce nella sua Determinazione n. 4 che, per quanto riguarda l’elenco dei costi della sicurezza di cui all’art. 7, c. 1 del DPR 222/03: si tratta di voci connesse tutte alla specificità del singolo cantiere, e non alle modalità ordinarie di esecuzione dei lavori. La formulazione della norma non consente interpretazioni che lascino margini per integrare o ridurre detto elenco, in sede applicativa”. L’elenco deve quindi considerarsi “tassativo”.
 
Esaminiamo ora i singoli elementi che l’allegato XV prende in considerazione quali “costi della sicurezza”.
Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del titolo IV, capo 1, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
 
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
 
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti: “è utile evidenziare che vanno considerati i costi non solo di eventuali apprestamenti ma anche delle attrezzature necessarie a proteggere i lavoratori da rischi causati da lavorazioni interferenti; inoltre sono considerati oneri solo i DPI utilizzati per proteggere il lavoratore da rischi interferenti e non quelli comunemente utilizzati per la protezione dai rischi caratteristici della lavorazione”;   
 
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi: “l’impianto di terra deve sempre essere realizzato nel cantiere edile mentre quello di protezione dalle scariche atmosferiche andrà computato solo se necessario in base alle risultanze del calcolo del rischio di fulminazione riferito alle strutture metalliche presenti in cantiere. Gli impianti antincendio si riferiscono non agli estintori, indicati successivamente nel punto d), ma a eventuali veri e propri impianti necessari per particolari lavorazioni quali gallerie, pozzi, ecc.”;
 
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva: i mezzi e i servizi di protezione collettiva comprendono: la segnaletica di sicurezza, gli avvisatori acustici, le attrezzature per primo soccorso, l’illuminazione di emergenza, i mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze (All. XV.1);
 
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza: “il costo di una procedura si traduce nel costo orario della mano d’opera necessaria per l’attuazione o la verifica della procedura stessa, ovvero per la partecipazione alle riunioni di coordinamento, la supervisione dei preposti per particolari lavorazioni, l’ausilio di addetti per manovre di automezzi in spazi limitati, le verifiche di controllo finalizzate alla sicurezza per ponteggi, scavi, ecc.”;
 
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti: “vanno considerati il fermo personale o il fermo attrezzatura necessario per eseguire due o più lavorazioni, tecnicamente non separabili, in tempi diversi o nello stesso ambito lavorativo. Non vanno computati come costi gli sfasamenti temporali già previsti dal cronoprogramma ma solo quelli che comportano modifiche alle normali procedure di lavoro come ad esempio il fermo temporaneo dei lavori ricorrente”;
 
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva: “ovvero, per definizione di legge, l’insieme delle procedure e delle modalità di lavoro da adottare per utilizzarli in sicurezza, quali preposti addetti alla verifica delle misure previste, apparecchi di comunicazione, verifiche periodiche di controllo, ecc.”.
 

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In particolare per gli apprestamenti previsti nel PSC “l’allegato XV definisce in modo inequivocabile cosa debba definirsi per apprestamento fornendo sia la definizione del termine sia un elenco, stavolta indicativo e non esauriente, di cosa vada compreso nella voce ‘apprestamenti’”.
Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. Tale elenco ha dato origine a interpretazioni contraddittorie in particolare per la voce “ponteggi”.
In particolare l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici nella Determinazione n. 4 del 2006 ha chiarito che:
 
In altri termini, si tratta di verificare se le opere provvisionali, tra cui i ponteggi, debbano integralmente afferire alla sicurezza ed i relativi costi essere sottratti dal ribasso, ovvero se continua ad operare la prassi precedente di assoggettare a ribasso quanto meno il costo delle opere provvisionali strettamente strumentali all’esecuzione delle varie lavorazioni. Difatti, attraverso una esegesi della disposizione ora indicata, tra gli apprestamenti rientrerebbero solo le opere provvisionali necessarie “ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” in cantiere, cosicché, non subendo modificazione – ad esempio - la distinzione tra ponteggi “di servizio” e ponteggi “di sicurezza”, solo questi ultimi sarebbero computati tra gli oneri di sicurezza. Tale interpretazione, per quanto non irragionevole sul piano astratto, sarebbe però di non agevole applicazione, per la difficoltà di definire un discrimine netto tra quanto (un apprestamento o parte di esso) è destinato in prevalenza a garantire la sicurezza dei lavoratori e quanto afferisce invece ad altre funzioni. Il legislatore ha dunque privilegiato una scelta definitiva attraverso una inequivoca, seppur solo esemplificativa, elencazione delle tipologie di apprestamenti i cui costi vanno esclusi dal ribasso.
 
E questa determinazione “rimane tuttora l’unica da considerarsi valida in materia di stima dei costi della sicurezza per ammissione della stessa Autorità che conclude: tutte le precedenti determinazioni emanate da questa Autorità nella materia della sicurezza, si intendono superate, per la parte relativa ai criteri di computo dei costi della sicurezza. “Tutti gli elementi facenti parte del suddetto elenco e tutti quelli che a essi possono essere equiparati vanno considerati interamente come ‘ costi della sicurezza”.
 
Si ricorda poi che riguardo all’art. 32 del D.P.R. 207/10  (Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici) dove tra le spese generali sono comprese le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori, va considerato “che tali opere provvisionali non comprendono gli apprestamenti, ovvero quelle opere provvisionali che per definizione normativa sono invece le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere. Alcune opere provvisionali, infatti, sono necessarie per l’esecuzione piena e perfetta dei lavori, e quindi attengono alla produzione e non costituiscono oneri della sicurezza. Sono le opere provvisionali cosiddette ‘di sostegno’ ovvero quelle necessarie al sostegno della struttura sino a quando essa non avrà la capacità di sorreggersi autonomamente (puntelli, armature, centine, ecc.). Altre, ovvero gli apprestamenti, sono quelle necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere e quindi fanno parte dei costi della sicurezza, (ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletto, parapetti, ecc.)”.
 
Una considerazione ulteriore “va fatta in merito a ciò che può essere considerato ‘armatura di protezione dello scavo’”.
Il prezzario indica che “certamente sono ricomprese in questa categoria tutte le armature provvisionali degli scavi ovvero sbadacchiature con qualsiasi materiale, armature metalliche a cassa aperta o chiusa, palancolati, nonché consolidamenti dei fronti o delle pareti di scavo. Analogamente va assimilata all’armatura dello scavo la sagomatura secondo l’angolo di declivio naturale del terreno e quindi l’asportazione del volume, di terreno necessario va considerato quale onere della sicurezza”.
 
Concludiamo ricordando che chiaramente non rientrano nei costi della sicurezza “gli oneri dell’impresa connessi agli adempimenti del Titolo I del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. quali la formazione e l’informazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria, la redazione del POS, ecc”.
 
 
 
Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia, “ I costi della sicurezza.  Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione”, prezzario a cura di Luca Agostinelli, Gaetano Arioli, Francesco Chiodetti, Giuseppe D’Agostino, Antonio Di Muro, Federico Fratini, Daniela Gallo, Ilaria Grugni, Ferdinando Izzo, Stefano Schietroma, Daniele Silvestri, Alfredo Simonetti (formato PDF, 2.52 MB).
 
 
Tiziano Menduto




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Rispondi Autore: mapi baggins - likes: 0
19/02/2013 (11:14:00)
Io vorrei chiedere una cosa, in un computo metrico c'è una voce (sicurezza) valutata in percentuale e quantificata monetariamente, non sarebbe meglio mettere tutti i costi della sicurezza che sono previsti in un computo quali oneri inclusi, così che si è certi di non dimenticarne neanche uno e di valutare la sicurezza in maniera più analitica ed oggettiva e aggiungere eventualmente solo gli oneri della sicurezza esclusi, ricomprendendo in questi tutti quelli indicati nella famosa circolare del Ministero dei lavori Pubblici che appunto fa una differenza tra oneri della sicurezza inclusi nei prezzi ed esclusi nei prezzi. Si ricorda, che tutti gli oneri della sicurezza inclusi ed esclusi non sono soggetti a ribasso d'asta.
Rispondi Autore: mapi baggins - likes: 0
19/02/2013 (14:43:23)
Io vorrei chiedere una cosa, in un computo metrico c'è una voce (sicurezza) valutata in percentuale e quantificata monetariamente, non sarebbe meglio mettere tutti i costi della sicurezza che sono previsti in un computo quali oneri inclusi, così che si è certi di non dimenticarne neanche uno e di valutare la sicurezza in maniera più analitica ed oggettiva e aggiungere eventualmente solo gli oneri della sicurezza esclusi, ricomprendendo in questi tutti quelli indicati nella famosa circolare del Ministero dei lavori Pubblici che appunto fa una differenza tra oneri della sicurezza inclusi nei prezzi ed esclusi nei prezzi. Si ricorda, che tutti gli oneri della sicurezza inclusi ed esclusi non sono soggetti a ribasso d'asta.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
21/02/2013 (10:41:22)
Qualcuno s'è chiesto perchè la non assoggettabilità a ribasso dei "costi della sicurezza" (non la loro valutazione, quando derivante dall'adozione di misure per i rischi interferenziali) sia stata prevista solo dall'Italia nell'intera UE ?

Perchè tutti gli altri Paesi che hanno recepito la direttiva 92/57/CEE, non si sono neanche lontanamente posti il problema di questa diversificazione?
Rispondi Autore: linoemilio ceruti - likes: 0
23/02/2013 (18:04:16)
Molte volte... troppe... me lo son chiesto ma non posso scriverne le conclusioni... Sarei sotto querela
Rispondi Autore: patrizio sirtori - likes: 0
06/09/2013 (04:13:43)
I costi della sicurezza sono suddivisi in due insiemi distinti, costi specifici del cantiere e oneri inclusi nelle singole lavorazioni. L'insieme delle due stime, costituiscono la parte non assoggettabile a ribasso d'asta sia per i cantieri pubblici che privati (non esiste una sicurezza di seria A e una di serie B). I prezziari o listini utili ai coordinatori/progettisti "dovrebbero" evidenziare gli oneri della sicurezza inclusi in ogni singola voce in quanto quota parte delle spese generali. I listini sprovvisti di tale indicazione, ovvero dell'indicazione della quota parte di oneri della sicurezza a mio giudizio sono poco utili.
Rispondi Autore: Jonathan - likes: 0
22/06/2014 (12:18:16)
nei costi della sicurezza vanno stimati gli apprestamenti previsti nel PSC. Ma se nel PSC non sono previsti apprestamenti questi non andrebbero stimati ed andrebbero quindi a ribasso d'asta.
Faccio un esempio se il progettista ha previsto, per il rifacimento dell'intonaco di una facciata con la sua successiva tinteggiatura, un ponteggio autosollevante (non apprestamento), nel PSC non va inserito il Ponteggio e di conseguenza il suo costo.
Io credo che il CSP debba valutare quando un apprestamento sia indispensabile per la sicurezza dei lavoratori e quando invece lo stesso sia solo funzionale ad una determinata lavorazione e non partire dall'assunto di contabilizzare nei costi della sicurezza tutti gli apprestamenti cadendo nell'assurdo che a volte è più alto il computo del PCS che quello di progetto.
Spero che qualcuno possa darmi delle delucidazioni in merito.
Rispondi Autore: Santoro Antonio - likes: 0
26/10/2014 (16:59:50)
salve volevo chiedervi: avendo un computo metrico di lavori pari a 100 mila euro e dei costi della sicurezza (recinzione, barracche etc) pari a 5000 euro. COME IMPORTO COMPLESSIVO NON SOGGETTO A RIBASSO QUANTO DEVO INSERIRE? io ho inserito 95 mila euro. ho fatto un'errore?
grazie
Rispondi Autore: jonathan - likes: 0
26/10/2014 (17:34:33)
se i baraccamenti, recinzioni ecc. sono compresi nel computo e richiamati nella stima della sicurezza allora hai fatto bene.
Se il Computo dei lavori è di 100 mila e i costi della sicurezza ammontano a 5 mila allora il totale è 105 mila di cui 100 mila soggetti a ribasso.
Rispondi Autore: Antonio - likes: 0
26/10/2014 (18:34:09)
non sono contemplati nel computo metrico. adesso che l'impresa ha vinto l'appalto vorrà pagati quei 5 mila euro senza ribasso e mi mancheranno quindi quei famosi 5 mila euro. come posso sistemare la questione?
Rispondi Autore: jonathan - likes: 0
27/10/2014 (12:27:29)
Se l'impresa è unica (a meno che non vi siano lavorazioni particolarmente pericolose di cui all'allegato XI) non c'è bisogno del piano di sicurezza e di conseguenza della stima dei costi. in questo caso i costi relativi alla sicurezza, in quanto non si verificano interferenze, sono compresi nei prezzi e l'impresa deve effettuare il ribasso tenendo conto degli oneri a lei spettanti: recinzione, servizi igienico sanitari, messa a terra ecc.
Rispondi Autore: Antonio - likes: 0
08/11/2014 (20:50:06)
Salve, durante la direzione lavori, ho pensato di eliminare diverse lavorazioni (dismissione cordoli, lupitura e ricoloocazione degli stessi) e farne un'altra in cui sostituisco l'orlatura con una nuova SENZA PERò CAMBIARE IL COSTO comllessivo. Devo fare un concordamento nuovi prezzi con l'impresa o devo fare una variante? e poi tale costo non deve superare il 5% dell'appalto? grazie
Rispondi Autore: Maurizio Arrighi - likes: 0
13/10/2016 (14:58:20)
Buonasera, leggo ora quanto nell'articolo perché oggi mi si è posto il tema in una elaborazione di un PSC da parte di un professionista. Noi siamo S.A. ambito privato. Sul tema specifico del ponteggio, sostenevo la tesi secondo cui il ponteggio è una attrezzatura di lavoro e di questo particolare strumento di lavoro sottrarre al ribasso solo quelle parti che, non indispensabili alla "corretta esecuzione delle opere", lo fossero invece ai fini della eliminazione dei rischi insiti nella specificità dell'opera.
Es.: il ponteggio è a norma e installato da parte di personale competente con telai prefabbricati certificati; occludendosi una uscita di sicurezza del fabbricato e non potendola realizzare in altro luogo creiamo un tunnel che porta il personale residente al di fuori della proiezione a terra del cantiere fino ad una area sicura. Questa è la sola parte del ponteggio che avrei inserito tra i costi della sicurezza. Ritengo che inserire il ponteggio sic et simpliciter negli oneri di sicurezza può far ritenere che esso stesso fornisca la provvisione dai rischi evitando di esaminare le specificità del progetto in esecuzione e quindi non elaborare i costi della sicurezza perfettamente aderenti alla situazione di quel singolo cantiere.
Grazie per l'attenzione

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