I corsi che non si faranno sui ponteggi
Il D.Lgs. n. 235 dell’8 luglio 2003, oltre ad una serie di obblighi per i datori di lavoro di attuazione di specifiche misure contro la caduta dall’alto, prevede appositi corsi di formazione.
Le specifiche formative sono due:
1.ponteggi
2.procedure si salvataggio.
Per quanto riguarda i ponteggi, Il datore di lavoro, assicura che questi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
La formazione deve avere carattere teorico-pratico e riguarda:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
Sulla base di queste indicazione è stato demandato alla Conferenza Stato-Regioni e province autonome l’individuazione dei soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.
Infine il decreto, prevede una specie norma transitoria che riguarda:
A)i lavoratori, che alla data di entrata in vigore del decreto, hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto.
B)I preposti, che alla data di entrata in vigore del decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto.
Per quanto concerne l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
La formazione deve avere carattere teorico-pratico e riguarda:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
Sulla base di queste indicazione è stato demandato alla Conferenza Stato-Regioni e province autonome l’individuazione dei soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.
Infine il decreto, prevede anche in questo caso una specie norma transitoria che riguarda:
A)I lavoratori, che alla data di entrata in vigore del decreto, hanno svolto per almeno 2 anni attività con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono partecipare ai corsi di formazione entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto.
L’attuazione di queste indicazioni comporta la necessità di definire con chiarezza la data di inizio dell’attività per lavoratori e preposti.
L’espressione adottata nel decreto è infelice ed indubbia: “hanno svolto anni x di attività”. E cosa certifica lo svolgimento dell’attività. Ovvero con quale strumento si calcolano due o tre anni.
Se vogliamo essere seri la corretta applicazione degli art. 37 e 38 del D.Lgs. 626/94 risolve il problema in quanto tutti coloro che utilizzano attrezzature devono ricevere una adeguata informazione e formazione.
Ciò significa che le imprese devono aver conservato come allegati al Documento della Valutazione dei Rischi la relativa documentazione comprovante l’avvenuta formazione.
Pertanto solo i lavoratori che hanno svolto 2 anni di attività, certificata dall’avvenuta formazione, alla data del 19 luglio 2003 devono partecipare ai corsi previsti dal nuovo decreto entro il 19 luglio 2007.
Per i preposti, invece, che hanno svolto attività alla data del 19 luglio 2002 devono partecipare ai corsi previsti dal nuovo decreto entro il 19 luglio 2007.
Facendo due semplici conti prendendo, ad esempio, i lavoratori ci richiede in quale condizione si trovano coloro che hanno svolto l’attività dopo il 20 luglio 2004, ovvero negli ultimi sei mesi del 2005 e nel primo semestre del 2005? Costoro non hanno nessuna deroga per poter svolgere i corsi entro il 2007. Se ne deduce che devono farli subito.
E quali corsi fare se la Conferenza Stato Regioni, come abbiamo visto, ha finora ignorato la problematica.
Il problema non è di ordine normativo ma sostanziale. Se come tutti hanno detto e continuano a dire che la vera innovazione del D.Lgs. 626/94 consiste nell’aver accentuato la sicurezza soggettiva ed aver messo al centro del processo l’uomo come si concilia la negligenza (per non usare un altro termine) delle istituzioni nei confronti della formazione alla sicurezza sul lavoro.
Se la risposta sarà un decreto o una circolare esplicativa i “nostri” si saranno messi “burocraticamente” a posto ma, tutto ciò contribuirà a sviluppare la non sicurezza, la confusione ed il pressappochismo di chi dovrebbe seriamente e coerentemente occuparsi della salute e della sicurezza dei lavoratori.
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