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Grandi opere in sicurezza: autonomia, coordinamento e ruolo degli RLS
Milano, 14 Nov – Attraverso le “ Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico”, un documento approvato dalla Regione Lombardia il 20 dicembre 2024 con la Deliberazione (DGR) n. 3679, abbiamo già segnalato già, in alcuni precedenti articoli, diverse buone prassi relative alla gestione della sicurezza in cantiere.
Per promuovere la regolarità dei lavoratori e la riduzione degli infortuni e degli incidenti mortali sui luoghi di lavoro nei cantieri di grandi opere, il documento regionale affronta molti temi importanti. Dal ruolo dei vari soggetti all’idoneità di imprese e lavoratori autonomi, dalla documentazione necessaria alle indicazioni su vari aspetti specifici (amianto, attrezzature, opere provvisionali, …).
Torniamo oggi, in particolare, su alcuni temi affrontati nel capitolo dedicato agli “Aspetti generali” della sicurezza nei cantieri.
Partendo dal contenuto di tale capitolo l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Sicurezza nei cantieri delle grandi opere: l’importanza dell’autonomia
- Sicurezza nei cantieri delle grandi opere: le riunioni di coordinamento
- Sicurezza nei cantieri delle grandi opere: il ruolo degli RLS
Sicurezza nei cantieri delle grandi opere: l’importanza dell’autonomia
Sono diversi gli argomenti rilevanti affrontati nelle linee di indirizzo e uno riguarda il tema dell’autonomia: l’autonomia del responsabile dei lavori, del coordinatore in fase di progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Si sottolinea che per svolgere con maggiore efficacia e indipendenza il proprio ruolo, “il responsabile dei lavori, il coordinatore in fase di progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere autonomi rispetto ai soggetti che hanno acquisito l’appalto e alle imprese (o loro associazioni) che realizzano l’opera, che sono i soggetti controllati”. E a tal fine “il responsabile dei lavori, il coordinatore in fase di progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non devono dipendere da imprese (o loro associazioni) sottoposte al loro controllo: l’affidamento degli incarichi dovrà avvenire a cura del Committente, secondo quanto previsto all’art. 89, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 81/08 e dal codice dei contratti, indipendentemente dal soggetto su cui graveranno oneri e costi”.
Il documento ricorda poi che, ai sensi dell’articolo 89 (Definizioni) comma 1 lettera f) nel Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Tali incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.
Sicurezza nei cantieri delle grandi opere: le riunioni di coordinamento
Il documento regionale si sofferma poi sulle riunioni di coordinamento.
Si indica che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori “formalizza la periodicità delle riunioni di coordinamento al fine di controllare l’applicazione dei contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, oltre che di analizzare le criticità emerse nel corso dei sopralluoghi e individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione”.
In particolare, le riunioni sono programmate “in funzione dell’evoluzione dei lavori e del cantiere e, comunque:
- prima dell’avvio delle attività di cantiere, in tempo utile per definirne l’organizzazione operativa;
- in occasione di fasi di lavoro particolarmente complesse o a maggior rischio di infortuni in seguito a infortuni o incidenti significativi;
- in presenza di interferenze con pubbliche utilità (oleodotti, gasdotti, elettrodotti, acquedotti in pressione e fognature, pubblica viabilità, ferrovie) o di altre interferenze spazio-temporali che comportino problematiche di sicurezza;
- in ogni caso, ogni qualvolta il coordinatore per l’esecuzione dei lavori lo ritenga necessario.
La riunione è verbalizzata ed il verbale è “sottoscritto dai partecipanti e reso disponibile in cantiere per la presa visione da parte dei soggetti interessati”.
Sicurezza nei cantieri delle grandi opere: il ruolo degli RLS
Concludiamo riprendendo dal documento alcune informazioni sull’attività degli RLS e degli RLSP (RLS di Sito Produttivo).
Si segnala che nell’ipotesi di cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno (intesa quale stima delle giornate lavorative prestate dai lavoratori utili per la realizzazione di tutte le opere), “devono essere individuati tra i Rappresentanti dei Lavoratori delle aziende, i rappresentanti dei lavoratori operanti nei cantieri del Sito Produttivo (RLS/RLSP) (art. 49, c.1, lett. d del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)”.
Gli RLS/RLSP sono poi “invitati a partecipare alle riunioni di coordinamento, devono avere accesso a Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza, devono ricevere dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori e dalle rispettive imprese ogni utile informazione sulla situazione di cantiere (es. esito della verifica dei Piano Operativo di Sicurezza, rilievi mossi all’impresa, ecc.), devono essere messi in grado di svolgere il proprio ruolo disponendo di tempo e altre risorse necessarie e devono poter facilmente comunicare fra loro e con il coordinatore per l’esecuzione dei lavori”. E per tutte le lavorazioni che non ricadono nell’attività edile, “saranno coinvolti gli RLS/ RLST a seconda del CCNL applicato e firmato dalle OO.AA. e OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.
Si ricorda che il responsabile dei lavori (RUP) e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori “devono essere messi a conoscenza dei seguenti dati relativi agli RLS/RLSP di tutte le Imprese:
- nominativo;
- estremi del verbale di elezione;
- estremi della formazione ricevuta”.
E le imprese prive di RLS eletto dalle maestranze “faranno riferimento agli RLST del territorio”.
Rimandiamo agli altri dettagli, su questi temi, contenuti nelle linee di indirizzo, che vi invitiamo a leggere integralmente. E indichiamo, in conclusione, i vari temi affrontati dal documento nel paragrafo dedicato agli “aspetti generali” della gestione della sicurezza di cantiere:
- Sistema di registrazione degli infortuni e loro analisi
- Registrazione degli incidenti che non determinano danni alle persone (quasi infortuni)
- Autonomia del responsabile dei lavori, coordinatore in fase di progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori
- L’importanza della progettazione
- Attività del coordinatore in fase di progettazione
- Attività del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
- Riunione di coordinamento
- Comunicazioni tra coordinatore per l’esecuzione dei lavori e Committente/Responsabile dei Lavori
- Attività di RLS e RLSP (RLS di Sito Produttivo)
Tiziano Menduto
Scarica i documenti citati nell'articolo:
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