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Gli obblighi dell'impresa affidataria

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

27/04/2011

Organizzato a Rovigo il seminario “Gli obblighi dell’impresa affidataria e Strumenti operativi. Domande e risposte sul titolo IV”. Ingresso gratuito.

 
“Sono in aumento le sanzioni a carico dell’ impresa affidataria per la mancata nomina del soggetto di cui l’articolo 97 DLgs. 81/08 o per l’inadempimento dello stesso” dichiara Nicola Belloni Responsabile del settore Sicurezza nei Cantieri di Polistudio S.p.A. Quali sono i compiti del soggetto nominato?
Il 29 aprile è stato organizzato presso Polistudio un seminario gratuito di approfondimento in cui sono stati invitati come relatori i Tecnici della prevenzione Dott. G. Negrello e Dott. D. Tommasi e l’Avvocato Marco Petternella.
 
Nelle imprese cosiddette “affidatarie” ovvero titolari di un contratto di appalto con il committente, datore di lavoro e dirigenti sono i responsabili della verifica delle condizioni di sicurezza e dell’applicazione del piano di sicurezza e coordinamento; gli stessi soggetti assumono inoltre una posizione di garanzia anche per il coordinamento degli interventi relativi alle misure generali di tutela e, più in generale delle attività delle imprese esecutrici sub affidatarie presenti in cantiere. Per far fronte alle attività di cui agli obblighi citati, il datore di lavoro deve nominare uno o più soggetti (dirigenti/preposti/tecnici) per ogni cantiere una sorta di coordinatore/i interno/i e comunicarne il/i nominativo/i al committente.
 

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Ecco quali sono i compiti del soggetto nominato:
1. verifica sulle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
2. verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese sub affidatarie secondo l’allegato XVII del D. Lgs. 81/08;
3. verifica della congruenza dei piani operativi di sicurezza dei sub affidatari rispetto al piano
operativo della scrivente affidataria;
4. trasmissione al committente della documentazione di cui al punto 2 precedente;
5. trasmissione al CSE dei piani di cui al punto 3 precedente;
6. coordinamento degli interventi di cui agli artt. 95 e 96 del D. Lgs. 81/08 ovvero:
  • del mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
  • della scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
  • delle condizioni di movimentazione dei vari materiali;
  • della manutenzione, del controllo prima dell'entrata in servizio e del controllo periodico
degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • della delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
  • dell'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
  • della cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
  • delle interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del
cantiere.
  • adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all' Allegato XIII del D. Lgs. 81/08;
  • predisposizione dell'accesso e della recinzione del cantiere con modalità chiaramente
visibili e individuabili;
  • cura della disposizione o dell’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da
evitarne il crollo o il ribaltamento;
  • cura della protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
  • cura delle condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
  • cura che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
 
 


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