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Edilizia, sicurezza e soggetti esecutori: gli obblighi e il coordinamento

Edilizia, sicurezza e soggetti esecutori: gli obblighi e il coordinamento
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

29/03/2023

Un documento si sofferma sui cantieri edili e sui soggetti esecutori. Gli obblighi a carico dell’impresa esecutrice, affidataria e capocommessa e lo schema organizzativo per un coordinamento ed una cooperazione efficaci.

Brescia, 29 Mar – In un cantiere edile in cui operano più imprese esecutrici e lavoratori autonomi è necessario che ciascun soggetto conosca i propri obblighi normativi, con riferimento al Decreto Legislativo 81/2008, in materia di salute e sicurezza.

Ed è anche importante adottare uno schema organizzativo che faciliti un buon coordinamento e una adeguata cooperazione tra i vari soggetti operanti in cantiere.

 

Per ricordare alcuni degli obblighi connessi ai soggetti operanti in cantiere e per parlare di coordinamento e cooperazione torniamo a presentare il contenuto del documento “ I fondamentali per i coordinatori della sicurezza” - elaborato dall’Ing. Brunello Camparada - nella versione aggiornata del 2021.

 

Ricordo che in precedenti articoli abbiamo approfondito le caratteristiche delle imprese esecutrici e delle imprese esecutrici affidatarie, ne abbiamo illustrato alcuni compiti e abbiamo ricordato anche la documentazione richiesta dalla normativa.

 

Oggi ci soffermiamo, sempre partendo dal documento dell’Ing. Camparada, sui seguenti temi:


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La sicurezza nel cantiere edile
Formazione sui rischi specifici dei lavoratori nei cantieri edili (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Cantieri e sicurezza: gli obblighi a carico delle imprese affidatarie

Dopo aver presentato alcuni compiti dei vari soggetti esecutori, una parte del capitolo 5 del documento è dedicata ad una rassegna degli obblighi derivati dalla lettura combinata di vari articoli del D. Lgs. 81/2008 (articoli 15, 94, 95, 96, 97, 100, 101 e 102).

 

Questi gli obblighi a carico delle imprese affidatarie:

  • “prima dell’accettazione del PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso, consultare il proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza fornendogli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano ed esaminando le eventuali proposte da lui fatte;
  • prima dell’inizio dei lavori, trasmettere il PSC ai soggetti suoi subappaltatori o subaffidatari ( imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi);
  • designare il proprio direttore di cantiere;
  • designare il proprio capocantiere;
  • redigere il POS;
  • mettere a disposizione del rappresentante per la sicurezza copia del PSC e del proprio POS almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori;
  • iniziare i lavori soltanto dopo la verifica positiva del proprio POS da parte del CSE;
  • osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D. Lgs. 81/08”;
  • “mantenere il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
  • scegliere l’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
  • curare le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
  • curare la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti, delle macchine, delle attrezzature e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • curare la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
  • adeguare, in funzione dell’evoluzione del cantiere, la durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
  • cooperare e coordinarsi con le altre imprese esecutrici e/o con i lavoratori autonomi;
  • curare le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere;
  • adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII del D. Lgs. 81/08 contenente le ‘Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere’;
  • predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
  • curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
  • curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
  • curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, il coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
  • curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
  • verificare l’idoneità tecnico-professionale dei soggetti suoi subappaltatori o subaffidatari (imprese e/o lavoratori autonomi);
  • verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici subappaltatrici o subaffidatarie rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
  • nei confronti dei soggetti subappaltatori, verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC;
  • attuare quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08 nel caso di forniture di materiali o attrezzature;
  • attuare quanto previsto nel PSC e nel proprio POS”.

 

Gli obblighi a carico dell’impresa capocommessa sono:

  • “osservare le stesse misure di sicurezza e di salute sopra elencate per le imprese affidatarie;
  • designare il direttore di cantiere con funzioni anche di gestore dell’intero cantiere;
  • gestire il cantiere per gli aspetti di carattere generale valevoli per tutti i soggetti operanti in cantiere (viabilità, recinzione, cartello di cantiere, sistemazioni logistiche, eccetera)”.

 

Si ricorda che gli obblighi a carico delle imprese esecutrici subappaltatrici o subaffidatarie “sono i medesimi visti per le imprese affidatarie con l’ovvia esclusione dei compiti tipici di queste ultime, ossia con l’esclusione della designazione del direttore di cantiere e dei compiti di coordinamento””.

 

Il documento si sofferma poi sugli obblighi a carico dei lavoratori autonomi e sottolinea l’importanza di conoscere bene l’art. 15 del D. Lgs, 81/2008 “Misure generali di tutela”.

 

Sicurezza: uno schema organizzativo per il coordinamento e la cooperazione

Come detto in premessa di articolo, “al fine di realizzare, unicamente sotto il profilo della sicurezza nel cantiere, un coordinamento ed una cooperazione efficaci dei vari soggetti operanti in cantiere”, è utile adottare un adeguato schema organizzativo.

 

Riprendiamo, in breve, le indicazioni del documento sullo schema organizzativo:

  • un’impresa esecutrice affidataria “assume la funzione di impresa capocommessa, ossia la funzione di impresa di riferimento cui tutti gli altri soggetti esecutori devono rivolgersi per ogni problema riguardante il cantiere; in genere, tale funzione è assegnata all’impresa esecutrice affidataria del contratto d’appalto più rilevante (sovente è il contratto per le opere edili), in quanto impresa di norma presente nel cantiere per tutta la durata dei lavori o per gran parte di essi”;
  • l’impresa capocommessa (il documento ne parla nel capitolo 5.3) “designa il proprio direttore di cantiere, dotato di sicura competenza ed affidabilità. Il direttore di cantiere è, sotto il profilo organizzativo e non sindacale, un ‘dirigente’, ossia una figura avente il compito di dirigere le attività del cantiere; egli deve avere la facoltà ed il potere necessari per dare attuazione al PSC e per esigerne il rispetto da parte di tutti i soggetti operanti nel cantiere. Il suddetto direttore di cantiere, oltre ai compiti di cui all’alinea successivo, ha il compito di gestire il cantiere per gli aspetti di carattere generale di cui al capitolo 5.3 ed è, per tali aspetti, l’interlocutore principale del CSE e il suo tramite per diffondere nel cantiere le disposizioni date da detto CSE. Non gli è richiesta la presenza costante in cantiere; in caso di suo prolungato impedimento, designa un’altra persona, di sicura competenza ed affidabilità oltre che di pari potere decisionale, a sostituirlo temporaneamente”;
  • ogni impresa esecutrice affidataria diversa dalla capocommessa “designa, tra i suoi dipendenti di sicura competenza ed affidabilità, un proprio direttore di cantiere dipendente funzionalmente per gli aspetti gestionali di carattere generale, dal direttore di cantiere dell’impresa affidataria; il direttore di cantiere deve avere la facoltà ed il potere necessari per dare attuazione al PSC e per esigerne il rispetto da parte sia della sua impresa, sia di tutti i soggetti subappaltatori o subaffidatari. Il direttore di cantiere, per ogni problema relativo alla sicurezza riguardante una qualunque impresa esecutrice subappaltatrice o subaffidataria, colloquia col capocantiere di quell’impresa. Non gli è richiesta la presenza costante in cantiere; in caso di suo prolungato impedimento, designa un’altra persona, di sicura competenza ed affidabilità oltre che di pari potere decisionale, a sostituirlo temporaneamente”;
  • ogni impresa esecutrice, affidataria o subappaltatrice o subaffidataria, “designa, tra i suoi dipendenti di sicura competenza ed affidabilità, un proprio capocantiere che ha il compito di assicurare l’attuazione del POS e l’attuazione, per quanto compete la sua impresa, del PSC, sia per quanto riguarda le attività eseguite dalla sua impresa (rischi propri), sia per le interferenze con gli altri soggetti esecutori operanti nel cantiere. Per quanto concerne l’organizzazione generale del cantiere (recinzione, viabilità interna, servizi logistici ed organizzativi, eccetera), egli si attiene alle disposizioni impartite al riguardo dal proprio direttore di cantiere o dal direttore di cantiere dell’impresa capocommessa. A sua volta, il direttore di cantiere, per ogni problema relativo alla sicurezza riguardante una qualunque impresa esecutrice, colloquia col capocantiere di quell’impresa. In caso di assenza prolungata dal cantiere, il capocantiere designa un’altra persona, di sicura competenza ed affidabilità oltre che di pari potere decisionale, a sostituirlo temporaneamente”;
  • i datori di lavoro di ogni impresa esecutrice, compresa la capocommessa, designano uno o più preposti alle varie attività (ad esempio: preposto agli scavi, preposto all’uso della gru, preposto alla posa dei serramenti, eccetera)”;
  • i lavoratori autonomi si attengono alle disposizioni impartite al riguardo dal direttore di cantiere dell’impresa affidataria; in un certo senso, i lavoratori autonomi sono preposti di sé stessi. A sua volta, il direttore di cantiere, per ogni problema relativo alla sicurezza riguardante un qualunque lavoratore autonomo, colloquia col suddetto lavoratore autonomo”.

 

Il documento riporta anche un organigramma ideale di tale organizzazione.

 

Riprendiamo in particolare, a titolo esemplificativo, lo schema organizzativo, sotto il profilo della sicurezza e della salute, “per il coordinamento e la cooperazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nel cantiere con un’unica impresa affidataria”:

 

 

Più “l’organigramma reale si avvicinerà a quello ideale” - continua l’Ing. Camparada – “meglio funzionerà il cantiere sotto il profilo della sicurezza e della salute”.

Si indica poi che gli aspetti organizzativi citati sopra “devono essere chiaramente indicati nel PSC ed è compito del CSE sia illustrarli nel corso delle riunioni di coordinamento, sia verificarne l’attuazione”.

 

Rimandiamo chiaramente alla lettura integrale del documento che riporta ulteriori dettagli e che, per quanto riguarda le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi e i lavoratori volontari, si sofferma anche su vari altri argomenti:

  • documentazione richiesta;
  • sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;
  • modello di organizzazione e di gestione;
  • raggruppamento temporaneo d’imprese;
  • quesiti.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“I fondamentali per i coordinatori della sicurezza”, documento elaborato dall’Ing. Brunello Camparada, revisione 2021, ultimo aggiornamento 26 agosto 2021.

 


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