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Edilizia e sicurezza: le forniture e i noleggi a caldo e a freddo

Edilizia e sicurezza: le forniture e i noleggi a caldo e a freddo
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

20/10/2023

Un documento sulle indicazioni per i coordinatori della sicurezza in edilizia si sofferma sulla presenza nei cantieri di fornitori e noleggiatori. Le tipologie di fornitura, la fornitura con posa in opera e i noleggi a caldo e a freddo.

Brescia, 20 Ott – In questi mesi attraverso la pubblicazione “ I fondamentali per i coordinatori della sicurezza”, un documento elaborato dall’Ing. Brunello Camparada e presentato dal nostro giornale nella versione aggiornata nel 2021, siamo entrati nel mondo dei cantieri edili per comprendere i compiti, i ruoli, le specificità che riguardano, dal punto di vista della sicurezza e salute, i tanti soggetti che possono essere presenti in questi ambienti di lavoro.

 

Abbiamo parlato, ad esempio, di committenti, di coordinatori, di responsabili dei lavori, di progettisti, di direttori dei lavori e delle varie tipologie di imprese esecutrici e affidatarie.

 

Tuttavia in cantiere si possono incontrare anche soggetti come i fornitori e i noleggiatori e l’Ing. Camparada, anche in questo caso, si sofferma su incombenze e obblighi connessi a questa eventuale presenza.

 

Questi gli argomenti trattati nell’articolo:


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Cantieri e sicurezza: chi è il fornitore? Quali sono le tipologie di fornitura?

Il documento indica che per fornitore si intende “un soggetto (azienda o impresa o, più raramente, lavoratore autonomo) che si presenta in cantiere per fornire materiali ed attrezzature (mattoni, calcestruzzo, serramenti, ferri d’armatura, componenti della gru, opere provvisionali, eccetera)”:

  • “se i lavoratori di tale soggetto si limitano ad eseguire operazioni di scarico (manuale o con autogrù o con altri mezzi), siamo di fronte ad una mera fornitura;
  • “se, invece, i lavoratori di tale soggetto, oltre alle eventuali operazioni di carico o scarico, posano in opera i materiali o le attrezzature fornite (posa in opera della gru, posa in opera dei serramenti, posa in opera dei ferri d’armatura, eccetera) siamo di fronte ad una fornitura con posa in opera”.

Si segnala che la distinzione è rilevante perché “i meri fornitori non sono tenuti a redigere il POS, mentre i fornitori con posa in opera sì”.

Sono poi assimilati ai fornitori “i soggetti (aziende o imprese o, più raramente, lavoratori autonomi) che si presentano in cantiere per ritirare materiali ed attrezzature (componenti della gru o del ponteggio, rifiuti, rottami, eccetera): se essi si limitano ad eseguire operazioni di carico (manuale o con autogrù o con altri mezzi) sono assimilabili ai meri fornitori, se, invece, recuperano in opera i materiali o le attrezzature che ritirano sono assimilabili ai fornitori con posa in opera”.

 

È necessario precisare – continua il documento - che “i fornitori con posa in opera devono essere trattati come imprese esecutrici (spesso subappaltatrici o subaffidatarie) e, pertanto, ad essi si applicano” le regole che la pubblicazione ha presentato per le imprese esecutrici. E qualora il fornitore con posa in opera sia un lavoratore autonomo, “ad esso si applicano le medesime regole viste per i lavoratori autonomi”.

 

Si ricorda che la mera fornitura è regolata dall’art. 26 del Decreto Legislativo 81/2008 che “così prevede:

  • il fornitore non è tenuto a redigere il POS (D. Lgs. 81/8, art 96, comma 1-bis);
  • il soggetto che ha ordinato la fornitura deve affidare la fornitura in appalto (o subappalto o subaffidamento) o mediante un contratto d’opera o di somministrazione o d’acquisto e deve verificare l’idoneità tecnico-professionale del fornitore acquisendo il certificato camerale e l’autocertificazione con cui il fornitore dichiara di essere in possesso dei requisiti d’idoneità tecnico professionale”;
  • “il soggetto che ha ordinato la fornitura deve comunicare al fornitore, preferibilmente per iscritto, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui esso deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare;
  • il soggetto che ha ordinato la fornitura deve cooperare col fornitore all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
  • il soggetto che ha ordinato la fornitura deve coordinare col fornitore gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto, dando e ricevendo, preferibilmente per iscritto, informazioni per eliminare o contenere gli eventuali rischi da interferenza tra la fornitura e le altre lavorazioni in corso;
  • il soggetto che ha ordinato la fornitura deve comunicare al fornitore le eventuali prescrizioni contenute nel PSC che lo possono riguardare (ad esempio, l’obbligo per i mezzi di circolare all’interno del cantiere in senso antiorario, procedure d’emergenza particolari, divieto di deposito sotto le linee elettriche, eccetera);
  • il fornitore deve, preferibilmente per iscritto, fornire preventivamente al soggetto che gli ha ordinato la fornitura tutte le informazioni necessarie sulle operazioni che deve eseguire all’interno del cantiere (ad esempio, l’utilizzazione di un’autogrù)”.

Inoltre il soggetto che ha ordinato la fornitura deve informare per tempo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) “sull’arrivo in cantiere del fornitore. Per completezza d’informazione, si ricorda che, fra le misure di sicurezza alla cui osservanza è tenuto il fornitore, sono sicuramente rilevanti quelle legate alla movimentazione con mezzi meccanici, oggetto nel recente passato di numerosi infortuni, anche mortali”.

 

Si ricorda poi che poiché l’art. 96, comma 2, del D. Lgs. 81/08 prevede che ‘l’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui ………. all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5’, è sufficiente, “al fine di fornire le indicazioni sui rischi di cui sopra, che l’impresa dia al fornitore copia del proprio POS”.

 

Cantieri: la fornitura con posa in opera di materiali e attrezzature

Riguardo poi alla fornitura con posa in opera di materiali e/o attrezzature, come già indicato, i fornitori con posa in opera “sono considerati imprese esecutrici o lavoratori autonomi e, pertanto, ad essi si applicano le regole di cui al capo I del titolo IV del D. Lgs. 81/08; in particolare, devono redigere il POS se sono imprese esecutrici”.

 

Si segnala che un caso particolare di fornitura con posa in opera “è rappresentato dai fornitori di gru, ponteggi, centrali di betonaggio e simili attrezzature. Se essi, oltre alle operazioni di scarico, posano in opera la gru, il ponteggio, la centrale di betonaggio e le altre simili attrezzature, devono essere considerati ‘imprese esecutrici’ perché partecipano attivamente alla realizzazione dell’opera con l’obbligo quindi di redazione del POS se sono imprese esecutrici”.

 

Mentre un altro caso particolare di fornitura con posa in opera è la “fornitura di calcestruzzo regolata sia dalla lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 febbraio 2011, sia dalla nota n. 2597 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 febbraio 2016. Dalla lettura di questi documenti si evince che “l’impresa fornitrice di calcestruzzo non deve redigere il POS se i suoi lavoratori si limitano a utilizzare la canaletta o la pompa senza tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa; in caso contrario deve redigere il POS”.

 

Cantieri e sicurezza: il noleggio a freddo e il noleggio a caldo

Poiché nei cantieri sono spesso presenti attrezzature prese a noleggio (escavatori, compressori, betoniere, autogrù, …), il documento si sofferma anche sul noleggio e sui noleggiatori; le indicazioni che, in questo caso, riguardano i noleggi sono contenute nell’art. 72 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso) del D. Lgs. 81/2008.

 

Si premette che esistono due forme di noleggio:

  • noleggio a freddo: “è il noleggio di un’attrezzatura (macchina, apparecchio, utensile, eccetera) senza operatore; in tale caso, l’attrezzatura viene manovrata ed utilizzata dal noleggiatore o da suo personale”. Il noleggio a freddo “non è mai un subappalto o un subaffidamento”;
  • noleggio a caldo: “è il noleggio di un’attrezzatura con operatore (o più operatori); in tale caso, l’attrezzatura viene manovrata ed utilizzata dal noleggiante o da suo personale”. Il noleggio a caldo “è un subappalto se viene superata una qualunque delle soglie” indicate nell’art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “o un subaffidamento se non vengono superate le suddette soglie”.

 

Le norme indicate nell’art. 72 valgono sia per le imprese esecutrici, sia per i lavoratori autonomi ed è “naturalmente compito del CSE verificare che le stesse vengano attuate e, allo scopo, è sufficiente che prenda visione delle attestazioni del noleggiante circa la conformità dell’attrezzatura noleggiata e delle dichiarazioni del noleggiatore circa la formazione e l’abilitazione del personale cui affida l’attrezzatura noleggiata, salvo constatare l’incapacità dell’operatore addetto alla manovra dell’attrezzatura ed intervenire di conseguenza”.

 

Per quanto riguarda il trattamento dei noleggiatori si indica che:

  • “nel caso di noleggio a freddo da parte di un’impresa esecutrice, affidataria o subappaltatrice o subaffidataria, le modalità d’impiego dell’attrezzatura noleggiata dovranno essere indicate nel POS dell’impresa esecutrice;
  • nel caso di noleggio a caldo, se il noleggiante è un’impresa, esso è soggetto a tutte le regole”, già presentate nel documento per le imprese esecutrici; “in particolare, il noleggiante è obbligato a redigere il POS”;
  • nel caso di noleggio a caldo, “se il noleggiante è un lavoratore autonomo, egli è soggetto a tutte le regole già viste per i lavoratori autonomi”.

 

Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento che riporta anche alcune utili risposte a quesiti specifici sulle forniture e sui noleggi nei cantieri.

 

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“I fondamentali per i coordinatori della sicurezza”, documento elaborato dall’Ing. Brunello Camparada, revisione 2021, ultimo aggiornamento 26 agosto 2021.

 



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Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
20/10/2023 (07:45:37)
D'altronde, per effetto di una diversa interpretazione sulle forniture in opera, si potrebbe arrivare al limite che tutto è una "fornitura in opera" (scavi, casseri, armature, calcestruzzo e via dicendo), rendendo nullo il Tit. IV.
Rispondi Autore: Antonio Amatucci - likes: 0
21/10/2023 (07:12:10)
Vi prego abbiate pazienza! Ma come si può pensare di paragonare la disciplina di un noleggio a caldo a quella dedicata all’impresa esecutrice? Cit. “ …..nel caso di noleggio a caldo, se il noleggiante è un’impresa, esso è soggetto a tutte le regole”, già presentate nel documento per le imprese esecutrici; “in particolare, il noleggiante è obbligato a redigere il POS”…”.
Follia, abuso di interpretazione, mancata applicazione dell’art. 89 sulla definizione di “impresa esecutrice”. Sapete qual’é la cosa che fa specie? É che Punto Sicuro è un riferimento per molti e quindi pubblicare certi concetti, a mio avviso senza verificare in quanto avete scritto decine di articoli che vanno nella direzione opposta, porterà solo a generare una immane confusione nel settore e soprattutto in quei coordinatori poco attenti! Con stima!
Autore: Redazione Puntosicuro
23/10/2023 (17:10:43)
L’articolo 89 del D. Lgs. 81/08, comma 1, lettera i-bis, definisce impresa esecutrice una “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”. Secondo l’autore, tra le risorse umane e materiali sono compresi anche i noleggi a caldo.
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
21/10/2023 (07:22:45)
In risposta ad Amaducci, faccio un esempio semplice.
Dovendo fare un semplice lavoro di scavo, noleggio a caldo l'escavatore e l'autocarro (possono essere anche 2 contratti); i 2 operatori eseguono tutto il lavoro.
Secondo me, si tratta di "cantiere" a tutti gli effetti e, di conseguenza, si applica in toto la disciplina relativa.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
21/10/2023 (08:48:38)
Un vero "nolo a caldo" non è un subappalto.
Tempo fa l'avevo spiegato proprio su Puntosicuro citando anche delle pronunce della Cassazione al riguardo.
Rispondi Autore: Raffaele Giovanni ex ispettore tecnico del lavoro - likes: 0
21/10/2023 (09:41:51)
Mi si consenta di dissentire in diversi punti esposti nell'articolo sopra in particolare sui noli a caldo ed obbligo di pos..... Mi spiace ma se regolari non esiste proprio tale obbligo, quindi pregherei di diffondere nozioni piu esatte. Grazie
Rispondi Autore: Riccardo Raviolo - likes: 0
21/10/2023 (12:18:01)
Un nolo a caldo che diventa esecutrice con obbligo di redazione del POS?!?
Vi prego di correggere tale affermazione errata e di non diffondere indicazioni false o fuorvianti.

Art 89, c1, i-bis)
impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali"

Art 89, C1, lettera h):
"piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato"

Art 95,C1, lettera i-bis):
"La previsione di cui al comma 1, lettera g), [fare il POS] non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26."

Quindi perchè dite cose opposte a ciò che afferma la Legge? Cancellate tale articolo di redazione e chiedete scusa per l'errore.
Rispondi Autore: eugenio Roncelli - likes: 0
21/10/2023 (12:43:45)
Il caso da me prospettato non è impossibile: come deve essere trattato ?
Rispondi Autore: Antonio Amatucci - likes: 0
21/10/2023 (14:39:11)
In risposta ad Eugenio Roncelli. Evidentemente il caso da lei proposto non ha nulla a che vedere con un nolo a caldo puro (come da me sostenuto ed anche da altri ben più autorevoli pareri nei commenti) pertanto, degno di analisi e valutazione specifica non rientrante in caso di specie generale!
Mi unisco nella preghiera di non voler diffondere “personali considerazioni” come previsioni legislative!
Non avete idea di cosa possano innescare in situazioni di lavoro quotidiane.
Sempre con stima!
Grazie!
Antonio Amatucci
Rispondi Autore: Roberto Cecchi - likes: 0
21/10/2023 (15:51:18)
Si apprezza l'argomento anche se già noto. Nel mondo realistico spesso la definizione della tipologia contrattualistica è lasciata ad un amministrativo avulso dalla realtà e supportata da alchimie contrattualistiche da "codice" ma che nella realtà "Virano" in qualcos'altro. Ovviamente lo scopo è evitare iter autorizzativi più strutturati. Sulla tematica subappalto si/no vi sono pareri autorevoli strutturati soprattutto in relazione alla trasformazione del bene. Quindi il rischio di avere una lavorazione senza POS è realistico con tutto ciò che comporta. Nel documento citato (2021) manca tutta la parte dell'idoneità contrattualistica applicata dall'impresa, della Congruità edilizia, del146 Legge 215, della gestione dei contratti atipici che di fatto diventano mera prestazione di manodopera, in quanto la "protezione della dignità del lavoratore" è oggi diventata elemento essenziale.

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