Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Edilizia e sicurezza: gli appalti, i subappalti e i subaffidamenti

Edilizia e sicurezza: gli appalti, i subappalti e i subaffidamenti
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

25/01/2023

Un documento sulle indicazioni per i coordinatori della sicurezza in edilizia si sofferma sul tema degli appalti, dei subappalti e dei subaffidamenti nei cantieri. La normativa, le clausole nei subappalti e le specificità dei subaffidamenti.

Brescia, 25 Gen – Nei nostri articoli abbiamo più volte ricordato come, nell’ambito di appalti, subappalti e subaffidamenti, in uno stesso luogo di lavoro si trovino spesso ad operare insieme lavoratori che provengono da ditte diverse con rischi che possono aumentare anche laddove non ci sia un corretto coordinamento ed un’adeguata conoscenza dei rischi interferenti.

 

Ricordiamo, a questo proposito, che l’appalto è “l’assegnazione di un lavoro ad un’impresa (o ad un lavoratore autonomo) eseguita dal committente (o dal responsabile dei lavori), mentre il subappalto è l’assegnazione di un lavoro ad un’altra impresa (o ad un lavoratore autonomo) eseguita dall’impresa che ha ricevuto l’appalto”.

Inoltre “l’impresa aggiudicataria di un appalto, oltre che essere un’impresa affidataria è anche un’impresa appaltatrice e, quindi, possiamo chiamarla ‘impresa affidataria appaltatrice’. Mentre l’impresa aggiudicataria di un subappalto “si chiama ‘impresa subappaltatrice’; e lo stesso discorso vale per i lavoratori autonomi”.

 

A ricordare, in questi termini, cosa siano un appalto ed un subappalto è il documento “ I fondamentali per i coordinatori della sicurezza” - elaborato dall’Ing. Brunello Camparada - nella versione aggiornata del 2021.

 

Il documento fa riferimento anche al contenuto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 19 aprile 2016, e più volte modificato in questi anni.

 

Per fornire qualche informazione su appalti, subappalti e sicurezza torniamo dunque a sfogliare il documento con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

Pubblicità
MegaItaliaMedia

Cantieri e sicurezza: appalti, subappalti e normativa

Il documento ricorda che i subappalti, a meno di vincoli contrattuali e legislativi, “possono essere più di uno, anche in cascata; in altri termini, un’impresa subappaltatrice, se le è concesso, può subappaltare una parte dei lavori ad un’altra impresa o a un lavoratore autonomo”. In particolare “nel settore dei lavori pubblici “vige il divieto ad un’impresa subappaltatrice di subappaltare a sua volta, salvo che per i casi previsti dal comma 3” dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

Se nel settore dei lavori privati sono invece consentiti i subappalti in cascata, “sarebbe però ottima cosa che anche in tale settore si adottassero volontariamente, indicandole nei contratti d’appalto, le regole del D. Lgs. 50/16 al fine di evitare il proliferare incontrollato dei subappalti”.

 

Il comma 2 dell’articolo 105 indica poi che costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

 

Mentre il comma 3 indica che le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

 

Riprendiamo dal documento una tabella con uno schema degli appalti, dei subappalti e dei subaffidamenti nel caso di appalto unico (il documento riporta anche altre una tabella relativa al caso di un appalto non unico):

 

 

Appalti, subappalti, coordinatori e lavoratori autonomi

Il documento indica poi che nei contratti d’appalto, pubblici e privati, “è opportuno inserire alcune clausole che regolamentino i subappalti e salvaguardino, al tempo stesso, l’operato” dei due coordinatori della sicurezza. Ad esempio “le seguenti:

  1. l’impresa esecutrice subappaltatrice dovrà, per il tramite dell’impresa affidataria, inviare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, prima dell’inizio dei lavori di cui al presente contratto, copia del piano operativo di sicurezza redatto secondo quanto indicato nel piano di sicurezza e di coordinamento che si trasmette in allegato;
  2. l’impresa esecutrice subappaltatrice si impegna a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra i vari soggetti operanti nel cantiere e ad attuare tutto quanto indicato sia nel piano di sicurezza e di coordinamento, sia nel proprio piano operativo di sicurezza;
  3. il coordinatore per l’esecuzione dei lavori potrà convocare riunioni con l’impresa esecutrice subappaltatrice, potrà effettuare nel cantiere tutti i sopralluoghi che riterrà opportuni, potrà eseguire rilievi, scattare fotografie, esaminare e chiedere copia della documentazione relativa alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori potrà avvalersi al riguardo di collaboratori di fiducia;
  4. il coordinatore per l’esecuzione, secondo quanto indicato dall’articolo 92 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. direttamente o per il tramite dell’impresa affidataria contesterà per iscritto all’impresa esecutrice subappaltatrice le inosservanze rilevate in tema di sicurezza e di salute sul lavoro, potrà proporre al committente e/o al responsabile dei lavori la sospensione dei lavori o l’allontanamento dal cantiere dell’impresa esecutrice subappaltatrice o la risoluzione del contratto di subappalto, e potrà sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino a che non verificherà l’avvenuto adeguamento da parte dell’impresa esecutrice subappaltatrice;
  5. nel caso che l’impresa esecutrice subappaltatrice a sua volta subappalti una parte dei lavori ad altre imprese esecutrici, essa è tenuta ad inserire nei contratti di subappalto o nei contratti d’opera verso dette imprese tutte le presenti clausole contrattuali;
  6. nel caso che l’ impresa esecutrice subappaltatrice a sua volta subappalti una parte dei lavori a lavoratori autonomi, essa è tenuta ad inserire nei contratti di subappalto o nei contratti d’opera verso detti lavoratori autonomi clausole simili alle presenti e la clausola del divieto al lavoratore autonomo di effettuare subappalti”.

 

Il documento indica poi che le imprese esecutrici, “purché autorizzate dal committente (o dal responsabile dei lavori) e purché vengano rispettati i vincoli legislativi e/o contrattuali, possono subappaltare. E i lavoratori autonomi? Possono subappaltare? No, non possono perché l’art. 2222 del Codice civile dice che il lavoratore autonomo deve svolgere la propria prestazione ‘con lavoro prevalentemente proprio’. Ne segue che un lavoratore autonomo, sia esso affidatario o subappaltatore, non può subappaltare, totalmente o parzialmente, il lavoro affidatogli; infatti, gli verrebbe meno la condizione di ‘lavoro prevalentemente proprio’ e finirebbe con l’avere sotto di sé o comunque coordinare/guidare/assistere altri lavoratori, cosa non conforme alla definizione di lavoratore autonomo che non può avere lavoratori alle proprie dipendenze”.

 

Cantieri e sicurezza: la normativa e i subaffidamenti

Il documento si sofferma poi sui subaffidamenti.

 

Si segnala ancora che l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 “considera subappalti i contratti aventi entrambe queste caratteristiche:

  • la manodopera è di importo superiore a 100.000 € oppure è superiore al 2% dell’importo affidato in appalto all’appaltatore;
  • l’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare in subappalto”.

Dunque “quando vengono superate entrambe le soglie sopraindicate” si configura un subappalto e “se non viene superata anche una sola delle due suddette soglie, non si configura un subappalto. Allora, cosa si configura? Si configura un subaffidamento per il quale il committente (o il responsabile dei lavori) può decidere di impiegare le medesime regole dei subappalti (autorizzazione, divieto di ulteriori subaffidamenti in cascata) oppure può limitarsi ad esserne informato (in genere, mediante comunicazione scritta preventiva)”.

 

È infatti evidente – continua l’Ing. Camparada - che “sia il committente (o il responsabile dei lavori), sia il CSE debbano sapere quali soggetti esecutori arriveranno in cantiere. Nel caso di subaffidamenti, il committente (o il responsabile dei lavori) potrebbe non gradire un soggetto in subaffidamento e negare quindi l’autorizzazione o il consenso al subaffidamento”.

 

Per i soggetti in subaffidamento “valgono naturalmente tutte le regole previste dal titolo IV” del Decreto Legislativo 81/2008; “ad esempio un’impresa esecutrice in subaffidamento è tenuta a redigere il proprio POS, a presentare la documentazione di rito, eccetera”.

 

Chiaramente “quanto qui indicato, facendo riferimento al D. Lgs. 50/16, vale soltanto per i lavori pubblici. Come ormai detto più volte, è però opportuno che anche nel settore dei lavori privati si adottino le medesime regole”.

 

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento che si sofferma anche su altri aspetti (ad esempio tipologie e costo di aggiudicazione degli appalti) e segnaliamo anche che il D.Lgs. 50/2016 ha avuto alcune modifiche con la legge 23 dicembre 2021, n. 238 che ha disposto, ad esempio, la modifica di varie parti del comma 4 e l'abrogazione del comma 6 dell'art. 105.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“I fondamentali per i coordinatori della sicurezza”, documento elaborato dall’Ing. Brunello Camparada, revisione 2021, ultimo aggiornamento 26 agosto 2021.

 

 

Scarica la normativa citata nell’articolo:

LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.

 



Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!