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Edilizia: l’importanza e l’utilità del fascicolo dell’opera
Pasian di Prato (Udine), 28 Sett – Il Fascicolo dell’Opera (F.O.), di cui si fa riferimento all’articolo 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione) del D.Lgs. 81/2008, può essere considerata una delle massime espressioni della collaborazione fra tutti gli attori della sicurezza: è un documento che analizza, valuta e prevede l'andamento della sicurezza dell’opera fin dalla realizzazione. Il problema è che spesso gli organi di controllo si trovano ad avere a che fare con fascicoli dell’opera elaborati perfettamente, ma non rispondenti alla realtà di quella specifica opera...
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Questi alcuni temi sollevati in un contributo al seminario “Il fascicolo dell'opera: obbligo od opportunità?” che si è tenuto il 23 luglio scorso a Pasian di Prato (Udine), organizzato da diversi ordini e collegi regionali e provinciali e dal Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine (CISC). Un convegno reso necessario dalle novità e dall’evoluzione normativa in merito al Fascicolo dell'Opera, ai suoi contenuti, alla sua redazione e gestione, anche con riferimento al modello semplificato del Fascicolo dell'Opera, come previsto dal Decreto Interministeriale 9 settembre 2014. Un incontro che permette di sottolineare come la valutazione dei rischi, che il fascicolo comporta, presuppone l'attenta presa in esame e analisi di molteplici aspetti che non sempre sono sufficientemente ponderati.
Nel contributo, che riprende alcune esperienze degli organi di controllo e a cura dell’App. sc. CC Giovanni Pittalis, si ricorda che il Fascicolo dell’opera viene “predisposto dal coordinatore per la progettazione (ovvero dal soggetto designato dal committente dei lavori ai fini della progettazione della sicurezza dell'opera, sia durante la sua esecuzione che nei successivi interventi di manutenzione) durante la progettazione dell’opera ai sensi dell’art.91,comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 e s.m.i.”. E la eventuale mancata predisposizione “viene sanzionata a carico del coordinatore per la progettazione con la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi” o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro. Non è prevista invece “una sanzione specifica per il committente, cui appartengono gli obblighi dell'articolo 90 comma 2, che però può vedersi sospesa la validità del titolo abilitativo qualora il fascicolo non sia presente, in fase di esecuzione dell'opera, in occasione di sopralluogo”.
Inoltre è compito del coordinatore per l’esecuzione dei lavori “adeguare (non redigere ex novo) il fascicolo a seguito di modifiche intervenute. Solo nel caso in cui il coordinatore per la progettazione non sia previsto e successivamente si rientri nell'obbligo di nomina del CSP, ai sensi dell’art 92, comma 2, il PSC e il ‘fascicolo’ dell’opera devono essere redatti dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori”.
Il contributo ricorda l’obiettivo del Fascicolo dell’opera.
L’obiettivo è quello di “definire tutte le informazioni in grado di facilitare l'attività di tutela della sicurezza e della salute del personale incaricato, durante l’esercizio dell’opera, dell’esecuzione di tutti quei lavori necessari (e prevedibili), per la futura gestione (ispezioni, controlli periodici e manutenzione compresa) dell'opera eseguita”.
E dunque il documento deve contenere le “informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera e accompagna la stessa per tutta la sua durata di vita”. Presuppone quindi “l'individuazione delle future attività, dei possibili rischi cui saranno esposti i lavoratori e, di conseguenza, l'effettuazione della ‘valutazione dei rischi potenziali futuri’ delle attività. Valutazione che va fatta a partire dalla tipologia, configurazione ecc. dell'opera, quindi di concerto con il committente e con il progettista. Per tale motivo, oltre alla descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti, il fascicolo deve contenere l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi previsti o prevedibili sull’opera”.
Deve inoltre contenere i riferimenti alla documentazione di supporto esistente: “schemi, relazioni, calcoli, specifiche tecniche materiali utilizzati; tutte le caratteristiche dell’opera; elaborati grafici devono essere impostati e raccolti per poter servire come una ‘cartella clinica’ del fabbricato al fine di evitare che negli anni a seguire si vada ad intervenire per manutenzione o demolizione là dove non è possibile”.
E lo schema di come deve essere elaborato il “fascicolo” è riportato nell’allegato XVI e, come ricordato nell’introduzione al seminario, il decreto del 9 settembre 2014 ha individuato un modello semplificato del Fascicolo dell’opera (Art. 4: ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono predisporre il fascicolo dell'opera utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato IV al presente decreto).
Riprendiamo brevemente l’introduzione contenuta nell’Allegato XVI del D.Lgs. 81/2008:
ALLEGATO XVI FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA I. INTRODUZIONE Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione. Per le opere di cui al D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita. (...) |
Il contributo di Giovanni Pittalis ricorda poi che il Fascicolo dell’opera (F.O.), ad ultimazione lavori, “deve essere consegnato all'amministratore del fabbricato o al proprietario dello stesso e che è necessario che gli stessi vengano resi esplicitamente edotti delle motivazioni della stesura del documento e delle modalità e tempi di utilizzo e gestione dello stesso”.
E conclude che è necessaria la massima attenzione e il massimo sforzo per l’elaborazione “in sostanza” dei documenti relativi alla sicurezza. Infatti i documenti della sicurezza “non vanno interpretati come adempimenti burocratici da espletare al solo fine di non incorrere nella sanzioni previste dalla norma per la mancata elaborazione”. È invece necessario che tutti collaborino affinché i “documenti siano elaborati con il massimo livello qualitativo”.
Gli atti del seminario del 23 luglio 2015:
- “ Relazione introduttiva del seminario” (formato PDF, 1.54 MB);
- “ Comunicato app. sc. Pittalis” (formato PDF, 132 kB);
- “ Relazione ing. Simoni” (formato PDF, 4.75 MB);
- “ Relazione Ing. Della Vedova” (formato PDF, 4.04 MB).
RTM
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