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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Disposizioni di sicurezza: applicazione nei cantieri temporanei o mobili
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Commento a cura di g. Porreca (www.porreca.it).
È vero che tale sentenza si riferisce alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 494/1996 ora abrogato e con il quale era stata recepita la direttiva comunitaria sui cantieri temporanei o mobili, la cosiddetta “direttiva cantieri”, ma le conclusioni alle quali è pervenuta forniscono indicazioni che possono essere utili anche ai fini della applicazione del Titolo IV dl D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, che ha recepito integralmente lo stesso D. Lgs. n. 494/1996.
La sentenza della Corte di Cassazione in esame sconfessa parzialmente le conclusioni a cui era pervenuto il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la circolare n. 41 del 18/3/1997, relativa alla applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 494/1996, in base alle quali, come indicato al punto 1 della stessa circolare, “in virtù del principio generale della irretroattività e tassatività della legge penale, le disposizioni del decreto legislativo n. 494/1996 si applicano ai cantieri per i quali l'incarico di progettazione sia stato affidato formalmente a partire dal 24 marzo 1997, data di entrata in vigore del decreto stesso. Nell'ipotesi di affidamento della progettazione mediante procedura concorsuale, si deve fare riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando”. Secondo la sentenza in esame, invece, le disposizioni di sicurezza relative ai cantieri temporanei o mobili vanno applicate anche se l’incarico di progettazione è stato affidato prima dell’entrata in vigore delle disposizioni stesse purché la consegna dei lavori sia stata effettuata successivamente a tale data di entrata in vigore.
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Il caso di cui alla presente sentenza riguarda l’infortunio occorso ad un operaio di una ditta subappaltatrice il quale, mentre stava transitando nella zona di un cantiere allestito per l'esecuzione di alcuni lavori di completamento di un ospedale, cadeva all'interno di un'apertura posta sul pavimento profonda m. 2.20, non protetta adeguatamente e non illuminata, riportando lesioni che ne determinavano il decesso dopo pochi giorni.
A seguito dell’accaduto venivano tratti a giudizio davanti al Tribunale per rispondere del reato di omicidio colposo di cui all'articolo 589 c. p. il committente dell’opera, il titolare, il capocantiere ed il caposquadra della ditta appaltatrice nonché il titolare della ditta subappaltatrice, datore di lavoro dell’infortunato, accusati di aver provocato l’accaduto per imprudenza, imperizia, negligenza ed inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In particolare al titolare della ditta appaltatrice veniva contestata la violazione dell’art. 7 comma 2 del D. Lgs. n. 626/1994 per non avere curato che il piano di sicurezza della ditta subappaltatrice fosse maggiormente adeguato essendo risultato invece carente in merito alla predisposizione della illuminazione notturna e di altre misure idonee a garantire la sicurezza nella custodia del cantiere e per aver omesso, altresì, le dovute azioni di coordinamento e di cooperazione per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. Al capocantiere ed al caposquadra della ditta appaltatrice ed al titolare della ditta subappaltatrice veniva contestata, invece, la violazione dell’art. 68 del D.P.R. n. 164/1956 e dell’art. 28 del D.P.R. n. 547/1955 per non avere fatto proteggere con "normale parapetto e tavola fermapiede" l'apertura attraverso la quale era caduto il lavoratore e per non avere, altresì, provveduto ad illuminare adeguatamente i luoghi di lavoro e di passaggio degli operai. Al committente dell’opera, infine, veniva attribuita la violazione degli artt. 5 e 12 del D. Lgs. n. 494/1996 per non avere proceduto al coordinamento delle attività delle diverse imprese operanti nel cantiere e per non avere predisposto un piano generale di "sicurezza e coordinamento" inteso ad individuare le precipue misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea di più imprese.
Il Tribunale, nel corso del primo giudizio, accertava che l'apertura nella quale era caduto l’operaio infortunato era priva di protezione contro la caduta dall’alto oltre ad essere scarsamente illuminata benché la zona fosse frequentata dagli operai anche al di fuori dell'orario di lavoro in quanto gli stessi pernottavano nel cantiere, sia pure nella parte di esso in cui era stato completato il rustico dell'edificio. Accertava altresì che il progetto originario per l’ampliamento dell’ospedale era stato approvato dal committente il 30/12/1993, che la gara per pubblico incanto dei lavori era stata disposta in data 31.10.2007, che l'assegnazione dei lavori era avvenuta il 12.12.1997 e che il verbale di consegna delle opere era stato redatto il 12.3.1998.
Tutti gli imputati venivano condannati dal Tribunale perché ritenuti colpevoli del reato loro ascritto e la Corte di Appello, alla quale gli stessi hanno fatto ricorso, confermava successivamente le condanne tranne che per il caposquadra della ditta appaltatrice che veniva assolto per non aver commesso il fatto.
In merito alla posizione del committente, in particolare, il quale sosteneva che le disposizioni del D. Lgs. n. 494/1996 non fossero applicabili, essendo lo stesso entrato in vigore il 24/3/1997 e cioè dopo l’affidamento dell’incarico di progettazione dell’opera, la Corte di Appello si è espressa sostenendo che “malgrado il Ministero del Lavoro avesse espresso l'avviso con circolare del Marzo 1997 che detta nuova normativa potesse applicarsi solo ai cantieri per i quali l'incarico di progettazione fosse stato affidato dal 24.3.1997 in poi, doveva, invece, ritenersi che non sussistessero ragioni giuridiche per giustificare la mancata osservanza da parte del committente di tali prescrizioni”.
Sia il committente che il titolare ed il capocantiere della ditta appaltatrice proponevano ricorso per Cassazione la quale però li ha respinti perché infondati ritenendo invece corrette le conclusioni alle quali erano pervenuti i giudici di merito.
Il committente, in particolare, ha ribadito la Sez. IV ha invocata “l'inapplicabilità nei suoi confronti del Decreto Legislativo n. 494 del 1996 (Attuazione di direttive comunitarie in tema di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), entrato in vigore solo nel marzo 1997 e, secondo le direttive impartite dal Ministero del Lavoro, riferibile solo ai cantieri il cui incarico di progettazione risalisse ad epoca posteriore al 24.31997”.
Non si è dichiarata invece d’accordo la Sez. IV sulla inapplicabilità e sulla stessa ha formulato delle interessanti considerazioni valide anche in prospettiva in merito all’applicazione delle nuove disposizioni sui cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. La Sez. IV ha sostenuto, infatti, che “appare non dubitabile l'applicabilità a detto imputato (il committente) della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996 con i relativi obblighi facenti capo al committente ai sensi degli articoli 3, 5 e 12 in tema di nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e di predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento”. “Difatti – aggiunge la Sez. IV - la disciplina, pubblicata sulla G.U. n 223 del 23.9.1996, è entrata in vigore sei mesi dopo e cioè il 23.3.1997; né ricorrono nel testo di legge ed aliunde elementi che possano giustificare un'ulteriore procrastinazione della sua vigenza”.
La Corte suprema ha fatto osservare, poi, che l'assegnazione delle opere nel caso in esame è avvenuta nel dicembre 1997 e che l'inizio dei lavori è avvenuto il 12.3.1998, come risulta dal verbale di consegna dei lavori, e cioè un anno dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 494/1996 per cui “è desumibile l'insussistenza di reali impedimenti all'attuazione integrale della c.d. direttiva cantieri”.
Successivamente nella sentenza la Corte di Cassazione ha posto in evidenza tutte le omissioni in cui è incorso nel caso in esame il committente dell’opera “in ordine alla precipua posizione di garanzia e di controllo di cui era titolare”, committente che, come è noto, con il D. Lgs. n. 494/1996 “ha assunto un ruolo di peculiare centralità nell'attuazione e adempimento delle misure di sicurezza” e che comunque in fondo, anche in epoca precedente alla vigenza della direttiva cantieri, “non era esonerato in principio dalle violazioni commesse dai lavoratori in materia di prevenzione infortuni”.
CORTE DI CASSAZIONE - Sezione IV Penale - Sentenza n. 15247 dell’11 aprile 2008 - (u. p. 29 febbraio 2008) - Pres. Marzano – Est. Galbiati – P.M. (Parz. diff.) Iannelli – Ric. P. e altri. È applicabile la cosiddetta “direttiva cantieri” anche se l’incarico di progettazione dell’opera sia stata affidato prima dell’entrata in vigore delle relative disposizioni di legge e purché la consegna dei lavori sia avvenuta successivamente a tale data. Indicazioni utili anche per l’applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81.
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