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Decreto palchi: la gestione dei rischi da interferenze

Decreto palchi: la gestione dei rischi da interferenze
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

16/02/2015

Un documento che presenta chiarimenti sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014, relativo alla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici, si sofferma sull'importanza di un'efficace gestione dei rischi derivati dalle interferenze.

Milano, 16 Feb - Spesso i decreti pubblicati in questi anni in materia di tutela della sicurezza e salute, sono soggetti a successivi chiarimenti riguardo alla loro applicazione pratica. È il caso anche del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici, previsto dall’art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008. Dopo aver presentato su PuntoSicuro la Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riceviamo e volentieri pubblichiamo alcuni estratti dei “Chiarimenti sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014” elaborati dall’Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo ( Assomusica) con il contributo tecnico dell’ASL Milano. La prima parte dei chiarimenti si sofferma anche sull’importanza di una efficace gestione dei rischi derivati dalle interferenze, con riferimento, ad esempio all’ allestimento di palchi. Le altre parti saranno pubblicate dal nostro giornale nelle prossime settimane.

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L’importanza di una efficace gestione dei rischi derivati dalle interferenze
 
Prima di proseguire nei chiarimenti riguardanti il decreto, occorre rimarcare che la normativa generale di salute e sicurezza sul lavoro [1] introduce una disciplina particolare per tutte quelle situazioni in cui un lavoro viene affidato da un soggetto Committente ad uno o più operatori.
Questo, in quanto la scelta di non svolgere alcune o tutte queste attività lavorative con proprio personale, ma di affidarle a terzi, genera ulteriori criticità, principalmente di natura interferenziale, che portano ad aumentare la probabilità che i rischi presenti nei luoghi di lavoro si tramutino in infortuni per i lavoratori (la letteratura evidenzia infatti un innalzamento degli indici infortunistici per le situazioni di lavoro soggette ad interferenze). In tali contesti è fondamentale governare rischi diversi tra di loro, riferiti alla compresenza di lavoratori di diversa appartenenza e con differenti procedure operative, gestendone l’interferenza in modo che essa non favorisca gli infortuni.
 
Ciò premesso, si ritiene opportuno sottolineare come una corretta attuazione dell’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008 implichi – in applicazione dei principi di diritto sopra riassunti – in primo luogo una efficace valutazione dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi.
 
Al riguardo, va segnalato come la giurisprudenza rimarchi [2] che: “il committente di lavori dati in appalto deve (…) scegliere l’appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l’incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge (formali), ma anche della capacità tecnica e professionale (sostanziale), proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa.
 
Di conseguenza, si raccomanda a tutti i datori di lavoro e/o committenti di operare una valutazione dell’idoneità tecnico professionale di chi (imprese e/o lavoratori autonomi) sia chiamato a svolgere un lavoro, un servizio o una fornitura con modalità utili a verificare la capacità dell’impresa e/o del lavoratore autonomo di lavorare “in sicurezza”. Tale verifica non dovrà limitarsi alla mera richiesta di esibizione dell’iscrizione alla Camera di Commercio e del rilascio della “autodichiarazione” in ordine alla corretta applicazione delle regole di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, bensì dovranno essere intraprese attività di verifica sostanziale circa l’idoneità tecnico professionale delle imprese a svolgere un determinato lavoro nel completo rispetto dei requisiti di salute e sicurezza sul lavoro.
 
Le evidenze di riferimento che devono essere richieste dal datore di lavoro committente andranno individuate caso per caso, con specifico riguardo al tipo di intervento richiesto; esse potranno consistere, ad esempio, nella esibizione degli attestati di formazione degli operatori dell’appaltatore o dei lavoratori autonomi, nell’elenco delle attrezzature e/o Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito DPI) o, comunque, in qualunque ulteriore richiesta relativa alla salute e sicurezza, che sia diretta a fornire al datore di lavoro committente utile dimostrazione della citata idoneità tecnico-professionale. Insomma, è facoltà del committente richiedere qualsiasi informazione o documentazione ritenuta utile a qualificare compiutamente le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi. Quanto riportato nel dettato normativo [3] rappresenta un requisito minimo che tuttavia può, e anzi deve, essere ampliato in virtù della complessità e pericolosità delle attività date in appalto.
 
Inoltre, al fine di ottemperare in modo corretto alle disposizioni che impongono al datore di lavoro committente di fornire adeguate e specifiche informazioni sui rischi presenti nei luoghi di lavoro dell’appalto [4] , come di assicurare adeguata cooperazione e coordinamento tra tutte le imprese (comprese le subappaltatrici) coinvolte nei lavori, nei servizi e nelle forniture [5], si consiglia di pianificare almeno una preventiva riunione di coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività, nel corso della quale procedere allo scambio di informazioni di cui sopra, nonché alla discussione e individuazione delle migliori misure di coordinamento e cooperazione tra le maestranze coinvolte.
 
Di tale riunione andrà redatto apposito verbale, utile a dimostrare l’adempimento degli obblighi appena richiamati. Le risultanze di tale riunione possono implementare il contenuto del DUVRI, essendo utili e sufficienti a individuare le ulteriori misure adottate per eliminare o, se impossibile, ridurre i rischi da interferenza delle lavorazioni.
 
A tale proposito si sottolinea come la Corte di Cassazione[6] abbia espressamente evidenziato che la redazione del DUVRI non sia compito del solo datore di lavoro ma costituisca adempimento delegabile ad altro soggetto.
 
Tuttavia, come in tutti i casi in cui un soggetto obbligato ex lege decide di individuare qualcun altro che svolga per lui determinati compiti, va ricordato che rimane in capo al datore di lavoro committente la responsabilità di scegliere una persona in possesso dei requisiti di esperienza, competenza e dei poteri gestori richiesti per procedere a una corretta elaborazione del DUVRI.
 
Di conseguenza, si richiamano gli associati alla massima attenzione nell’incaricare della redazione del DUVRI solo persone adeguatamente formate, informate, addestrate e con esperienza specifica all’incarico conferito per lo svolgimento di attività in materia di gestione di appalti, lavori, servizi e forniture. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
 
Durante la fase di svolgimento dei lavori la normativa di cui all’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008, a differenza delle disposizioni di cui al capo I del Titolo IV, non prevede [7] l’obbligatoria presenza di personale che, per conto del datore di lavoro committente, sovrintenda alle operazioni di cooperazione e coordinamento e verifichi l’applicazione delle disposizioni di sicurezza previste nel DUVRI. Considerato il fatto che le operazioni di allestimento e disallestimento delle opere temporanee coinvolgono, nella quasi totalità dei casi, numerose imprese esecutrici e lavoratori autonomi che operano nello stesso ambiente con ritmi di lavoro serrati, attività interferenti e utilizzo di attrezzature di lavoro ad alto contenuto tecnologico, si ritiene utile superare tale limitazione normativa prevedendo, comunque, la presenza di personale incaricato della verifica delle condizioni di sicurezza durante i lavori.
 
Si consiglia pertanto di nominare, con incarico o delega che individui in modo chiaro (anche nei riguardi dei terzi) il relativo conferimento, un rappresentante del datore di lavoro committente perché svolga “sul campo” attività di vigilanza e controllo in ordine al pieno rispetto delle disposizioni per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenziali previste nel DUVRI.
 
Tale nomina, se riferita a persona che disponga delle competenze adeguate allo svolgimento dell’incarico, unite all’affidamento di adeguati poteri decisionali e di spesa [8], costituirà un valore aggiunto per la gestione delle interferenze delle lavorazioni e, al contempo, una garanzia per il datore di lavoro committente, almeno in ordine ai compiti da lui espressamente conferiti al proprio rappresentante.
 
Tutto ciò premesso, nel caso in cui il datore di lavoro committente non abbia provveduto a nominare tale figura dedicata alla gestione delle interferenze, segnaliamo che chi “effettivamente” [9] svolge sul campo un ruolo di coordinamento operativo (ovvero, chi ha la gestione e redazione di un cronoprogramma relativo alle fasi di lavorazione, chi ha potere di modifica e di spesa sulle lavorazioni, nonché chi rappresenta la figura di riferimento per le varie aziende coinvolte), esso diviene responsabile anche in relazione alle gestione delle rischi interferenziali descritti nel DUVRI.
 
In conseguenza di questo, si invitano i datori di lavoro committenti a verificare e/o fornire adeguata formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro ai quadri ed ai dirigenti impiegati sul campo (produttore esecutivo/direttore di produzione, site coordinator e così via).
 
 
 
Assomusica, “ Chiarimenti sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014”, documento realizzato con il contributo tecnico di ASL Milano (formato PDF, 9.55 MB).
 
 
 
 


[1] Di cui alle direttive comunitarie di riferimento e, quindi, al d.lgs. n. 81/2008, che ne costituisce recepimento.
[2] Cass. pen., sez. IV, 19 Aprile 2010, n. 15081.
[3] Articolo 26 o allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008.
[4] Articolo 26, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008
[5] Articolo 26, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
[6] Cass. pen., Sez. III, 16 Gennaio 2013, n. 2285
[7] Se non per limitati casi semplificati e caratterizzati dalla presenza di rischi nulli o quasi tali
[8] Formazione, informazione, conoscenza dello stato dei luoghi nei quali l’appalto deve svolgersi e dei relativi rischi, poteri di gestione delle attività di riferimento, con particolare riguardo alla capacità di fornire indicazioni in ordine alla salute e sicurezza sul lavoro
[9] Cfr. l’articolo 299 del d.lgs. n. 81/2008


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