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Contenuti minimi del “Pimus”

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

19/06/2006

Il Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province autonome ha reso disponibile una breve guida alla stesura del "Piano per il montaggio, uso e smontaggio di ponteggi". Disponibili anche una serie di risposte a quesiti sull’argomento.

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Il Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province autonome ha reso disponibile per tutte le regioni un documento cui fare riferimento per la redazione del Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS) nell’impiego di ponteggi e un elenco di risposte ad alcuni quesiti sull'argomento (documenti pubblicati dal sito della Regione Piemonte).

Riportiamo alcuni tra i quesiti riportati nel documento.
I quesito
Il PiMUS si colloca naturalmente all’interno del POS quando previsto, oppure deve essere un documento a parte con su scritto PiMUS?
Il PiMUS si colloca all’interno del POS in particolare al punto 7 lettera g dell’articolo 6 del DPR 222/03. L’articolo si riferisce in generale all’attività di impresa nel cantiere ivi compresa in modo specifico l’individuazione delle misure preventive e protettive ... adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere. Sicuramente montaggio, utilizzo e smontaggio del ponteggio ricadono esattamente all’interno di tali tipologie di rischio. È quindi logico sviluppare questa individuazione/valutazione nella redazione del PiMUS il quale verrà così a trovarsi, automaticamente, all’interno del POS.
Ad ogni buon conto, essendo il PiMUS un documento che obbligatoriamente accompagna il ponteggio durante tutta la sua esistenza, anche in assenza del POS (lavorazioni non comprese dal DLgs 494/96), è necessario che sia redatto in modo esaustivo per ogni fase operativa.
II quesito
Il disegno esecutivo del ponteggio si trova già all’interno del PiMUS?
È legittimo supporre che la completa e corretta redazione di un PiMUS preveda tutti gli elementi previsti dall’art. 33 del DPR 164/56 ed in particolare del disegno esecutivo. Giova ricordare che l’elaborazione del disegno esecutivo era ed è un obbligo sancito proprio dal DPR 164/56, indipendentemente dalla conformazione e dalle caratteristiche del ponteggio. Deve quindi essere sempre presente anche nel caso in cui il ponteggio abbia le caratteristiche previste e riprodotte dagli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale. In tale ottica e a favore della corretta e concreta applicazione del comma 3 dell’art. 36-quater del DLgs 626/94 (redazione PiMUS) è quindi logico prevedere che il PiMUS soddisfi completamente l’art. 33 del DPR 164/56. In tal caso non è necessario richiedere ulteriori elaborati, anche per evitare la proliferazione di inutile documentazione. Viceversa, in mancanza dei citati contenuti sarà indispensabile richiedere che il PiMUS venga opportunamente integrato in tal senso.
III quesito
Il Decreto fa sempre riferimento al datore di lavoro; nel caso in cui il montaggio, la trasformazione o lo smontaggio del ponteggio vengano eseguiti da lavoratori autonomi permangono gli obblighi previsti dal DLgs 235/03?
Il riferimento al solo Datore di Lavoro in ordine a tutti gli obblighi afferenti l’impiego di ponteggi prende origine dalla normale operatività lavorativa, che, soprattutto in ordine a montaggio e smontaggio, prevede la presenza di più addetti tra di loro coordinati. In tale situazione non risulta ipotizzabile il riferimento ad un lavoratore autonomo, ovvero ad una squadra di lavoratori autonomi che operano tra loro senza vincoli di subordinazione o coordinamento. In particolare qualora il montaggio, l’uso, la trasformazione o lo smontaggio del ponteggio venga affidato ad una squadra di artigiani, questi non possono essere considerati lavoratori autonomi in quanto verrebbe a mancare sicuramente l’elemento principale della caratterizzazione, cioè l’assenza dei vincoli di subordinazione. In tal caso, a seconda dell’organizzazione reale, occorre individuare colui che riveste il ruolo di datore di lavoro ed al quale competono gli obblighi inerenti l’applicazione del Decreto e quindi ad esempio della redazione del PiMUS.
IV quesito
Il Datore di lavoro può redigere personalmente il PiMUS?
In assenza di definizione di specifiche competenze o titoli, la scelta delle persone competenti ricade tra le responsabilità del datore di lavoro; pertanto potrà intendersi persona competente per la redazione del PiMUS anche lo stesso Datore di lavoro.

 

 


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