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Cantieri edili: una guida alla compilazione dei piani di sicurezza e di coordinamento
È in fase di approvazione il decreto interministeriale relativo al regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri, in attuazione dell'art.31 della L. 109/94 (Merloni ter) e del D.Lgs. 528/99 (adeguamento del D.Lgs. 494/1996).
Il decreto si affiancherà alla recente norma UNI 10942"Cantieri edili. Piani di sicurezza. Guida alla compilazione dei piani di sicurezza e di coordinamento".
Ricordiamo che il piano di sicurezza e coordinamento (obbligatorio nel caso il cantiere preveda più imprese e più di 200 uomini giorno o siano previste lavorazioni pericolose sempre in presenza di più imprese) sia il fondamentale strumento che permette un'efficiente gestione della sicurezza nel cantiere.
Questo strumento si deve affiancare ai piani operativi di sicurezza, predisposti dai singoli operatori e appaltatori per adattare le proprie le scelte tecnico-organizzative al piano di coordinamento generale del cantiere.
Il legislatore, proprio per evitare che la compilazione di questi documenti si traduca in una serie di inutili piani fotocopia, ha deciso di specificare quali siano i requisiti fondamentali da inserire nei piani.
In particolare i piani dovranno contenere la descrizione dell'opera e dell'area in cui verrà realizzato il cantiere, l'analisi dei rischi, le scelte progettuali ed organizzative, le misure di prevenzione e protezione per i lavoratori e il coordinamento per l'uso in comune delle attrezzature, dei mezzi e delle infrastrutture.
Per ridurre al minimo le interferenze tra le varie imprese contemporaneamente coinvolte nelle attività di cantiere, il coordinatore della progettazione dovrà mettere a punto un crono-programma che contenga le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.
Al momento restano ancora esclusi dall'obbligo della redazione di piani di sicurezza i lavoratori autonomi, non ancora equiparati ai lavoratori autonomi.
Il decreto si affiancherà alla recente norma UNI 10942"Cantieri edili. Piani di sicurezza. Guida alla compilazione dei piani di sicurezza e di coordinamento".
Ricordiamo che il piano di sicurezza e coordinamento (obbligatorio nel caso il cantiere preveda più imprese e più di 200 uomini giorno o siano previste lavorazioni pericolose sempre in presenza di più imprese) sia il fondamentale strumento che permette un'efficiente gestione della sicurezza nel cantiere.
Questo strumento si deve affiancare ai piani operativi di sicurezza, predisposti dai singoli operatori e appaltatori per adattare le proprie le scelte tecnico-organizzative al piano di coordinamento generale del cantiere.
Il legislatore, proprio per evitare che la compilazione di questi documenti si traduca in una serie di inutili piani fotocopia, ha deciso di specificare quali siano i requisiti fondamentali da inserire nei piani.
In particolare i piani dovranno contenere la descrizione dell'opera e dell'area in cui verrà realizzato il cantiere, l'analisi dei rischi, le scelte progettuali ed organizzative, le misure di prevenzione e protezione per i lavoratori e il coordinamento per l'uso in comune delle attrezzature, dei mezzi e delle infrastrutture.
Per ridurre al minimo le interferenze tra le varie imprese contemporaneamente coinvolte nelle attività di cantiere, il coordinatore della progettazione dovrà mettere a punto un crono-programma che contenga le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.
Al momento restano ancora esclusi dall'obbligo della redazione di piani di sicurezza i lavoratori autonomi, non ancora equiparati ai lavoratori autonomi.
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