Cantieri: come realizzare un efficace piano operativo di sicurezza?
Brescia, 11 Giu – Il Piano operativo di sicurezza (POS) è, come definito dal Decreto Legislativo 81/2008 (TU) all’articolo 89, il documento che ‘il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del presente decreto legislativo, i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV”. E il riferimento del TU all’articolo 17 riguarda un’attività che il datore di lavoro non può delegare: la valutazione dei rischi.
Il Piano operativo di sicurezza è quindi “un documento che deve essere redatto dai datori di lavoro delle imprese esecutrici”. E il POS “deve essere redatto in tutte le tipologie di cantiere con esclusione dei cantieri per lavori che richiedono un’esecuzione immediata e urgente”.
Ma “nulla osta che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice, se non è in grado di redigere personalmente il POS ne dia l’incarico ad un proprio collaboratore o ad una società esterna o a un professionista esterno. Il datore di lavoro, in questa evenienza, deve però dare gli indirizzi fondamentali, deve condividerne il contenuto, deve assumerne la paternità esprimendola con l’apposizione su di esso del timbro e della firma. Deve essere ben chiaro che la sua firma non è una semplice ‘presa visione’ del contenuto, ma una vera e propria assunzione di responsabilità di tutto ciò che vi è scritto”.
A presentare in questi termini il Piano operativo di sicurezza, e ad affrontarne molti aspetti, è ancora la pubblicazione “ I fondamentali per i coordinatori della sicurezza” elaborata dall’Ing. Brunello Camparada. Una pubblicazione, nella versione redatta nel 2021, che approfondisce, insieme al ruolo e alle funzioni dei coordinatori, molti aspetti connessi alla tutela della salute e sicurezza nei cantieri edili.
Nel presentare il capitolo 10 – dedicato al piano operativo di sicurezza e al piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento – ci soffermiamo in particolare sul POS e sui seguenti argomenti:
- Piano operativo di sicurezza: le caratteristiche del POS
- Piano operativo di sicurezza: POS e DVR, specificità del piano e contenuti
- Piano operativo di sicurezza: le modifiche e integrazioni del POS
- Piano operativo di sicurezza: la redazione e la verifica del POS
Piano operativo di sicurezza: le caratteristiche del POS
Il documento indica che è “fondamentale precisare subito alcune caratteristiche del POS”:
- il POS, al pari del PSC ( piano di sicurezza e di coordinamento), “deve essere riferito al singolo cantiere interessato e quindi non può essere un piano generico, onnicomprensivo, contenente rischi, misure di sicurezza ed altri aspetti assenti nello specifico cantiere;
- poiché il D. Lgs. 81/08 non fa differenze tra lavori pubblici e privati, il POS deve essere redatto sia per gli uni che per gli altri lavori;
- poiché il D. Lgs. 81/08 non fa differenze tra appalti, subappalti e subaffidamenti, il POS deve essere redatto da ogni impresa esecutrice, appaltatrice o subappaltatrice o subaffidataria, anche in cascata; ne segue, ad esempio, che se in cantiere operano, in tutto, 15 imprese ci dovranno essere 15 POS;
- il POS, salvo le eccezioni esposte più avanti, deve essere redatto per ogni cantiere, con o senza coordinatori, di qualunque dimensione, di qualunque grado di rischio, con qualunque numero di imprese esecutrici (e, quindi, anche nel caso di cantieri in cui è prevista una sola impresa);
- nel caso di appalti, le imprese affidatarie devono trasmettere il proprio POS” al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE) “prima dell’inizio dei lavori;
- nel caso di subappalti e subaffidamenti, i POS devono essere trasmessi all’impresa affidataria (ossia all’impresa appaltatrice da cui derivano i subappalti e i subaffidamenti, anche in cascata) la quale ne verifica la congruenza col proprio POS; dopo tale verifica (che deve essere eseguita entro 15 giorni dalla ricezione), l’impresa affidataria trasmette i POS delle imprese subappaltatrici o subaffidatarie al CSE, prima dell’inizio dei lavori, accompagnandoli con una propria nota con cui dichiara di averne verificato la congruenza;
- il CSE deve esprimere il proprio giudizio sui POS che gli sono pervenuti entro 15 giorni dalla ricezione;
- i lavori possono iniziare soltanto dopo che il CSE ha dato il proprio giudizio di idoneità”.
Piano operativo di sicurezza: POS e DVR, specificità del piano e contenuti
Si sottolinea poi che il POS costituisce una “rivisitazione ed un’integrazione delle misure di sicurezza e di salute che le imprese hanno già individuato nel DVR di cui all’articolo 29 del D. Lgs. 81/08”. E chiaramente il POS ed il DVR sono “fra loro correlati (si può dire che il POS è ‘figlio del DVR’) ma non uguali; quindi l’impresa che a suo tempo ha redatto il DVR non può presentare tale documento come il proprio POS”.
Infatti tra il DVR ed il POS esistono “queste differenze:
- il DVR riguarda tutta l’attività di un’impresa; in altri termini contiene la trattazione dei rischi (e le relative misure di sicurezza e di salute per contrastarli) non solo dell’attività cantieristica in genere, ma anche dei suoi uffici, del magazzino, dell’officina, della circolazione su strada, insomma di ogni ambiente di lavoro dell’impresa e non soltanto del cantiere;
- il POS riguarda unicamente l’attività dell’impresa nel cantiere oggetto del POS”.
Come già accennato in precedenza si ribadisce un altro concetto fondamentale: “il POS deve essere pensato e redatto per lo specifico cantiere cui esso è riferito (è quindi evidente che colui che redige il POS deve aver preso visione del cantiere e del suo contesto). Ne segue che il POS non può essere né generico, né onnicomprensivo; deve riguardare unicamente i lavori che l’impresa deve eseguire in quel determinato cantiere (e non in altri cantieri). È talvolta successo che un’impresa si sia dotata di un POS (o meglio di un ‘megaPOS’) comprendente tutte le possibili lavorazioni in tutte le possibili ambientazioni e che lo abbia utilizzato di volta in volta come POS cambiando unicamente i dati anagrafici del cantiere. Non va bene: è ovvio che un POS del genere non è mirato sullo specifico cantiere”. Un simile POS “non deve essere ritenuto idoneo e deve essere rigettato”. Ovviamente – continua l’autore – “nulla vieta che un’impresa abbia predisposto, una volta per tutte, un ‘megaPOS’ riguardante tutte le sue attività e che, di volta in volta, con operazioni di ‘taglia e cuci’ rediga un POS adatto per lo specifico cantiere”.
Si indica poi che se i POS devono contenere le procedure di lavoro e le relative misure di sicurezza, “essi, di fatto, costituiscono anche il documento di riferimento cui si devono attenere i lavoratori delle imprese esecutrici”. È quindi evidente che il POS “deve essere portato a conoscenza dei lavoratori attraverso uno o più incontri di formazione e che il capocantiere ha l’obbligo di pretenderne ed esigerne l’osservanza. Pertanto ogni impresa esecutrice è tenuta a depositare copia del proprio POS (e gli eventuali aggiornamenti) presso l’ufficio di cantiere, a disposizione, oltre che dei funzionari degli organismi di controllo e del CSE, anche dei propri lavoratori”.
Si ricorda poi che il POS “deve avere i contenuti minimi indicati nel punto 3.2 dell’allegato XV al D. Lgs. 81/08” e i contenuti “possono differenziarsi a seconda che si tratti di impresa capocommessa o affidataria o subappaltatrice o subaffidataria”.
Piano operativo di sicurezza: le modifiche e integrazioni del POS
Riguardo poi alle modifiche e alle integrazioni del Piano operativo di sicurezza, si indica che il POS “deve essere modificato o integrato sia per modifiche o varianti significative intervenute nel corso dei lavori, sia per variazioni significative intervenute nella programmazione dei lavori”.
Ma quando le variazioni sono significative? L’autore, “premesso che la decisione ultima sulla significatività o meno spetta al CSE” e che “il confine tra l’una e l’altra non è netto e dipende da vari fattori”, riporta nella pubblicazione vari esempi e indica come significative “quelle varianti che non rendono più attuali o applicabili alcune parti del POS”.
Si indica poi che le modifiche e/o le integrazioni “possono effettuarsi con:
- ripresentazione dell’intero POS;
- inserimento nel POS esistente di fogli aggiuntivi;
- per variazioni di scarso volume (ad esempio, la correzione di uno o più nominativi), può essere sufficiente la correzione a penna del POS esistente”.
Ma in ogni caso, “le modifiche o le integrazioni devono essere preventivamente sottoposte al CSE il quale deve esprimere su di esse il proprio giudizio. Anche in questo caso, soltanto dopo aver ottenuto il giudizio di idoneità, l’impresa può dar corso alle varianti. È quindi ancora una volta evidente che le modifiche o le integrazioni al POS devono essere redatte con congruo anticipo sull’inizio delle varianti”.
Piano operativo di sicurezza: la redazione e la verifica del POS
Si sottolinea ancora che i soggetti tenuti a redigere il POS sono le imprese esecutrici operanti in cantiere, mentre “non sono tenuti a redigere il POS:
- i lavoratori autonomi;
- le imprese esecutrici incaricate di eseguire un intervento di esecuzione immediata (ad esempio un’impresa incaricata di demolire un muro pericolante o di riparare una fuga di gas da una tubazione sotterranea);
- le imprese esecutrici coordinate dalla Protezione civile ed incaricate di eseguire un intervento immediato;
- le imprese mere fornitrici di materiali (comprese le imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato se i loro lavoratori si limitano a utilizzare la canala o la pompa senza tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa)”.
Ed è evidente che “i soggetti esentati dall’obbligo di redigere il POS sono tenuti ad osservare le misure di sicurezza e di salute di cui al D. Lgs. 81/08 e ad attenersi alle altre eventuali misure appositamente previste per loro nel PSC; tali misure devono essere loro indicate da chi ha commissionato la prestazione (se, ad esempio, il PSC prevede che gli automezzi si muovano a passo d’uomo all’interno del cantiere, detti soggetti vi si devono attenere)”.
L’autore si sofferma poi ampiamente (nella pubblicazione) su un caso particolare “che ha fatto discutere negli anni passati dando luogo ad applicazioni ed interpretazioni diverse”, quello delle “aziende distributrici di un pubblico servizio” incaricate di “eseguire l’allacciamento dell’opera in costruzione alla rete pubblica (acqua, gas, energia elettrica, teleriscaldamento, telefonia, fognatura, eccetera) oppure di rimuovere/demolire/spostare un loro servizio”.
Si indica poi che il POS, una volta predisposto, “deve pervenire al CSE (direttamente o per il tramite della stazione appaltante o per il tramite dell’impresa affidataria) al quale spetta il compito di giudicare se esso è idoneo oppure no; soltanto dopo aver ottenuto il giudizio di idoneità, l’impresa può iniziare i propri lavori”. E nei cantieri in cui non è stato designato il CSE, “il POS deve essere inviato al committente (o al responsabile dei lavori) cui spetta unicamente il compito di verificarne la congruità con i lavori da realizzare; di fatto, in tali casi, la redazione del POS ottempera ad un dettato legislativo senza richiedere un giudizio di idoneità o inidoneità. Le imprese subappaltatrici o subaffidatarie devono trasmettere il proprio POS all’impresa affidataria (ossia all’impresa da cui hanno ricevuto il subappalto o il subaffidamento), la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE con una propria nota di accompagnamento. Sia l’impresa affidataria, sia il CSE hanno l’obbligo di eseguire le proprie verifiche e valutazioni (di congruità da parte dell’impresa affidataria, di idoneità da parte del CSE) tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (con un totale quindi, al massimo, di 30 giorni). È pertanto evidente che il POS deve essere redatto con congruo anticipo sull’inizio dei lavori valutando sia il tempo per la sua redazione, sia il tempo di trasmissione, sia il tempo necessario per le verifiche di cui sopra”.
E ad avvenuta verifica da parte del CSE, “si possono presentare tre casi:
- il POS è idoneo,
- il POS non è idoneo,
- il POS è quasi idoneo, ossia gli manca poco per essere idoneo; questo caso si verifica quando nel POS mancano parti non rilevanti o di modesto impegno (ad esempio, mancano alcuni nominativi)”.
Si indica che è opportuno, ma non obbligatorio, che il giudizio del CSE “venga espresso per iscritto; è questione di correttezza, di dovuta assunzione di responsabilità e di etica professionale: all’impresa che ha fatto lo sforzo di redigere un documento scritto, a volte ponderoso, è corretto rispondere con uno scritto (lettera o fax o e-mail)”. E in relazione al giudizio sul POS (idoneità, inidoneità, semiidoneità), lo scritto ha contenuti diversi.
L’autore nella pubblicazione riporta alcuni possibili facsimili di comunicazione.
Ne riprendiamo uno (POS idoneo):
L’ingegner Camparada conclude la presentazione del Piano operativo di sicurezza segnalando che, “poiché il CSE deve tenere aggiornato l’elenco delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere, è utile che tale elenco contenga anche, per ogni impresa esecutrice, la data di consegna del POS e la data del giudizio di idoneità”.
Ricordiamo, riguardo al tema degli appalti, la recente pubblicazione del nuovo codice dei contratti pubblici ( D.Lgs. 36/2023) e rimandiamo, infine, alla lettura integrale del capitolo 10 della pubblicazione che, in relazione al POS (e al piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento – PSS), riporta anche molte utili risposte a vari quesiti.
RTM
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