Il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale
Una volta definite le modalità e avviata operativamente la digitalizzazione dei registri e formulari, il MUD verrà precompilato in automatico prelevando i dati dal Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
Analogamente a registri di carico e scarico e formulari, fino alla messa a regime della suddetta digitalizzazione, continuano ad applicarsi le attuali modalità di presentazione del MUD, che sono invariate.
Soggetti obbligati alla presentazione del MUD
Sono obbligati alla presentazione del MUD:
- chi effettua a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti e intermediari senza detenzione di rifiuti;
- imprese ed enti che effettuano recupero e/ o smaltimento di rifiuti;
- consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di imballaggi o altri tipi di rifiuti;
- produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art.184 co.3 lettere c), (artigianali diversi da urbani), d) (industriali diversi da urbani), g) (attività di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti dall’abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie) che hanno più di 10 dipendenti.
Soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD
Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD:
- produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi le cui attività siano riconducibili a lettere diverse dalla c), d) o g) dell’art.184 co.3, a prescindere dal numero dei dipendenti
- produttori iniziali fino a 10 dipendenti, per i soli rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art.184 co.3 lettere c), d), g)
- imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali non pericolosi da loro stesse prodotti (cat. 2-bis dell’Albo Gestori ambientali)
- imprese che applicano le procedure semplificate per la gestione dei RAEE di cui al DM 65/2010
- imprenditori agricoli con volume d’affari fino a 8.000 €/ anno e che producono rifiuti speciali pericolosi (per i rifiuti speciali non pericolosi sono esclusi a priori, vedi punto 1).
In realtà, l’esonero dal MUD per gli imprenditori agricoli è da considerare valido a prescindere dal volume d’affari per i rifiuti pericolosi, in quanto viene ripresa la semplificazione prevista dalla L.221/2016 per tali soggetti e per le attività di servizio alla persona.
Infatti, ai sensi dell’art.190 co.6 i seguenti soggetti:
- Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (quindi anche con volume d’affari oltre 8.000 €/anno);
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
- i produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa;
possono adempiere all'obbligo di presentazione del MUD con una delle seguenti modalità, tra loro alternative:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183.
È inoltre precisato che il MUD viene effettuato dal gestore del servizio pubblico per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi limitatamente alla quantità ad esso conferita, previa apposita convenzione (prima tale possibilità era limitata ai soli rifiuti pericolosi).
Interpreta®
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