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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'La valutazione dei rischi da interferenze negli appalti: va fatta SUBITO!
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Indicazioni operative per la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze per la cooperazione e il coordinamento. A cura di Rolando Dubini tratto dalle guide di Supereva.
Esiste un ritardo assolutamente ingiustificato da parte di molte imprese nel dare applicazione all'obbligo previsto dal D. Lgs. n. 626/94, così come modificato e integrato dalla legge n. 123/2007, all'articolo 3 ed entrato il vigore dal 25 agosto 2007.
I documenti non vengono ancora elaborati, e si continua illegalmente ad esporre a gravi rischi i lavoratori impegnati negli appalti e subappalti. Gli organi di vigilanza non vigilano su tale adempimento, e la stessa cosa deve dirsi per la scarsa iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (accoppiata all'altro scandalo italico: nessun organo di vigilanza va a verificare l'esistenza nelle aziende delle squadre antincendio, affinché siano regolarmente costituite e tutti gli addetti abbiano ricevuto la formazione completa prevista dalla legge con eventuale verifica finale presso i Vigili del fuoco).
L' articolo 7 comma 3 prevede quanto segue:
"3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi";
La norma prevede non tanto che ogni datore di lavoro committente debba aggiornare il Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n. 626/94, anche se in tale sede dovranno essere indicate le modalità di gestione dei lavori affidati ad imprese esterne e lavoratori autonomi, tra cui quelle con cui si redige il documento di valutazione dei rischi da interferenza. Certo il DVR riguarda in primo luogo le attività del datore di lavoro committente, anche se dentro il DVR vanno indicate, giova insistere, comunque le modalità e le procedure di affidamento dei lavori a terzi dentro il proprio luogo di lavoro o comunque che fanno parte del proprio ciclo produttivo, poiché le interferenze riguardano anche le attività del committente.
Quel che deve fare un'azienda che appalta e/o affida lavori al proprio interno, o che fanno parte del proprio ciclo produttivo, e dunque anche all'esterno, è, in un certo senso, dare maggiore enfasi a quello che già si doveva fare quando si portava "dentro casa" appaltatori/fornitori e lavoratori autonomi.
Il datore di lavoro committente, deve inviare ai suoi appaltatori/fornitori un'apposita comunicazione con indicati i rischi presenti nel suo ambiente lavorativo e le misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate (e questo ai sensi dell'art. 7 comma 1 D. Lgs. n. 626/94).
Non sempre e non sempre in tempo, si ricevono le informazioni, da parte degli appaltatori/fornitori, riguardanti i rischi che l'esecuzione delle loro lavorazioni comporterà all'interno del sito dell'azienda committente.
Pertanto, per ottemperare ai nuovi obblighi introdotti, sarà assolutamente indispensabile avere per tempo le informazioni da parte degli appaltatori/fornitori in modo che si possa definire la presenza o meno e, soprattutto, l'entità e la natura dei rischi derivanti dalle interferenze tra le lavorazioni degli appaltatori e le attività dell'azienda committente. In ogni caso il documento deve sempre essere elaborato, ed allegato ad ogni appalto, subappalto o altro affidamento di lavori, anche nel caso in cui i rischi da interferenza, per motivi debitamente motivati e argomentati, risultano insussistenti.
Potrà essere opportuno e utile, in tale sede, indicare anche i costi della sicurezza derivanti da interferenze e tutti i costi relativi alla protezione dalle cadute dall'alto.
Interferenze
Dopo aver analizzato le fasi in cui vengono svolte le attività affidate ad imprese esterne e lavoratori autonomi è necessario analizzare il programma dei lavori per poter individuare le interferenze fra diverse lavorazioni. L'individuazione delle interferenze fra lavorazioni diverse avviene analizzando le concomitanze, le sovrapposizioni o le amplificazioni dei rischi dovute a situazioni ambientali, di tipo particolare o generale.
A quel punto si dovrà verificare se sono disponibili misure di sicurezza integrative tali da renderle compatibili o se si dovrà ricorrere allo sfasamento temporale delle lavorazioni incompatibili.
Per ogni interferenza individuata, resa compatibile, si devono indicare:
- le lavorazioni interferenti;
- le misure di sicurezza integrative specifiche e chi dovrà realizzarle;
- le modalità di verifica.
Per ogni incompatibilità individuata si devono indicare:
- le lavorazioni incompatibili
- il vincolo allo sfasamento temporale;
- le modalità di verifica.
Fatto questo ogni azienda committente dovrà produrre un documento (può essere anche una tabella, o puo' essere incluso nel verbale di sopralluogo e/o coordinamento) in cui sia riportata l'evidenza di quest'analisi preventiva che sarà parte integrante della documentazione che già si doveva predisporre per l'art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 comma 2, e che ora si chiamerà Documento di valutazione dei rischi da interferenze per la cooperazione e il coordinamento.
Per rappresentare bene quanto sopra, in molti casi sarà sufficiente una tabella articolata in nove colonne:
1. Attività lavorative interferenti (rif. Cronoprogramma lavori D.p.r. n. 222/2003)
2. Azienda committente e imprese coinvolte
3. Rischi d'interferenza o aggiuntivi esistenti
4. Aree dell'azienda interessate
5. Misure di sicurezza previste
6. Costo delle misure di sicurezza
7. Responsabile attuazione misure di sicurezza
8. Modalità di verifica attuazione misure di sicurezza
9. Date verifica
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Per i casi più complessi, e nel caso di cantieri mobili sotto soglia cui non si applica il D. Lgs. n. 494/96, e che invece ricadono nel campo di applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 626/94, così come novellato dall'art. 3 della Legge n. 123/2007, si potrà utilmente fare riferimento, con gli opportuni adeguamenti del caso visto che ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 626/94 la valutazione riguarda solo i rischi da interferenze e le problematiche di cooperazione e coordinamento nell'applicazione delle misure di sicurezza, e non i rischi specifici di ciascuna attività quando non interferiscono con le altre attività, per i contenuti del documento di valutazione dei rischi da interferenza per il coordinamento e la cooperazione a quanto prescrive l'art. 2 del d.p.r. n. 222/2003:
Art. 2.
Contenuti minimi
1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
1) all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4;
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4;
3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3;
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di piu' imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui all'articolo 4, commi 4 e 5;
g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 7.
3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.
4. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.
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Rispondi Autore: Cabrelle Franco - likes: 0 | 13/02/2008 (11:07) |
Non commento l'art. dell'Avv. Dubini per il quale ho massima stima, ma vorrei esprimere il mio disagio per il proliferare di "leggi per i grandi numeri" che stanno gravando pesantemente le attività. Nell'ente pubblico dove opero abbiamo innumerevoli piccoli interventi di manutenzione (1000-3000 €), distribuiti nel tempo e che interessano una ventina di immobili di tipo residenziale, alberghiero e di ristorazione. Ogni intervento è un caso a sé, con propri rischi e interferenze. Fare un documento per ogni intervento è gravoso sia burocraticamente che economicamente e porta alla paralisi dell'attività stessa. Non si vuole nemmeno assumere nuovo personale. Quando si penseranno leggi per i piccoli numeri? (la cosa vale anche per i piccoli cantieri sottoposti alla 494) Oppure risolviamo i problemi con documenti standard che sono in contraddizione con la sicurezza ma giovano all'economia e alla sempre invocata semplificazione? Onestamente non so che fare e comunque mi sento travolto dalla situazione contingente; fortunatamente sono alle soglie della pensione, ma per i giovani vedo un futuro assai grigio. Ringrazio per l'attenzione. |