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Regolamento europeo DPI: i requisiti per la protezione dalle radiazioni

Regolamento europeo DPI: i requisiti per la protezione dalle radiazioni
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: DPI

10/10/2016

Indicazioni sui requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei DPI riportati nel nuovo Regolamento (UE) 2016/425. Focus sui requisiti dei DPI per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti e dalle radiazioni ionizzanti.


Strasburgo, 10 Ott – In riferimento ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei DPI contenuti nell’allegato II del nuovo  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, abbiamo presentato, in vari precedenti articoli, i requisiti generali richiesti ai DPI e diversi requisiti supplementari specifici per la protezione di vari rischi: cadute, impatti, rumore, annegamento, caldo, freddo, ...
 
Ricordiamo che il  nuovo regolamento si applicherà – con alcune eccezioni - solo dal 21 aprile 2018: da quella data abrogherà la  Direttiva 89/686/CEE  del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale. Direttiva attuata in Italia dal  D.Lgs. n. 475 del 4 dicembre 1992.

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Ci soffermiamo oggi sui requisiti supplementari per i DPI destinati alla protezione dalle radiazioni.
 
Partiamo dalla protezione dalle radiazioni non ionizzanti.
 
L’allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 indica che i DPI destinati a prevenire gli effetti acuti o cronici delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti sull'occhio “devono poter assorbire o riflettere la maggior parte dell'energia irradiata alle lunghezze d'onda nocive, senza alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili di impiego lo richiedano”.
 
E a tale scopo, i dispositivi di protezione oculare “devono essere progettati e fabbricati in modo tale da disporre, per ogni lunghezza d'onda nociva, di un fattore spettrale di trasmissione tale da garantire che la densità di illuminamento energetico della radiazione suscettibile di raggiungere l'occhio dell'utilizzatore attraverso il filtro sia la più bassa possibile e non superi mai il valore limite di esposizione massima ammissibile”.
E i DPI destinati a proteggere la pelle dalle radiazioni non ionizzanti “devono poter assorbire o riflettere la maggior parte dell'energia irradiata alle lunghezze d'onda nocive”.
 
Altre indicazioni per le lenti e i dispositivi di protezione oculare che proteggono dalle radiazioni non ionizzanti:
- le lenti “non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà per effetto della radiazione emessa nelle condizioni prevedibili di impiego e ogni esemplare commercializzato deve recare il numero del fattore di protezione corrispondente alla curva della distribuzione spettrale del suo fattore di trasmissione;
- le lenti adatte a sorgenti di radiazione dello stesso genere devono essere classificate in ordine crescente secondo i loro fattori di protezione e il fabbricante deve indicare nelle istruzioni in particolare come scegliere il DPI più adatto tenendo conto delle condizioni effettive di impiego, ad esempio della distanza rispetto alla sorgente e della distribuzione spettrale dell'energia irradiata a tale distanza;
- il numero del fattore di protezione corrispondente deve essere apposto dal fabbricante su tutti gli esemplari di dispositivi di protezione oculare filtranti”.
 
Veniamo ai requisiti dei DPI per le radiazioni ionizzanti.
 
Riguardo in particolare alla protezione dalla contaminazione radioattiva esterna, l’allegato indica che “i materiali costitutivi e gli altri componenti dei DPI destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso dalle polveri, dai gas, dai liquidi radioattivi o dalle loro miscele, devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che questi dispositivi impediscano efficacemente la penetrazione delle sostanze contaminanti nelle condizioni prevedibili di impiego”.
E la necessaria tenuta stagna “può essere ottenuta, in relazione alla natura o allo stato delle sostanze contaminanti, attraverso l'impermeabilità dell'involucro di protezione e/o attraverso qualsiasi altro mezzo appropriato, ad esempio sistemi di ventilazione e di pressurizzazione che impediscano la retrodiffusione di queste sostanze contaminanti”.
Si sottolinea poi che l'eventuale decontaminazione dei dispositivi di protezione individuale “deve avvenire in modo da non pregiudicare il loro eventuale reimpiego nel corso della vita utile prevedibile di tali tipi di dispositivi”.
 
Concludiamo parlando della protezione dall'irradiazione esterna.
 
Si indica che i DPI destinati a “proteggere interamente l'utilizzatore dall'irradiazione esterna o, se ciò non è possibile, ad attenuare sufficientemente quest'ultima, possono essere progettati soltanto per radiazioni elettroniche (ad esempio, radiazioni beta) o fotoniche (X, gamma) deboli”.
In particolare i materiali costitutivi e gli altri componenti di questi tipi di DPI “devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che il livello di protezione offerto all'utilizzatore sia tanto alto quanto richiesto dalle condizioni prevedibili di impiego, senza che impedimenti ai gesti, alle posizioni o ai movimenti dell'utilizzatore implichino un aumento della durata di esposizione”.
Infine i DPI devono “recare un marchio con l'indicazione del tipo e dello spessore equivalente dei materiali costitutivi adatti alle condizioni prevedibili di impiego”.
 
Segnaliamo, in conclusione, che l’allegato II del regolamento si sofferma anche sui requisiti dei DPI per la protezione da diversi altri rischi: impatti, cadute, rumore, compressione statica, calore, freddo, elettricità, agenti chimici e biologici.
 
 
 
 
 
 
RTM
 


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