Regolamento DPI e D.Lgs. 475/92: requisiti dei DPI di carattere generale
Brescia, 20 Apr – Nei giorni scorsi PuntoSicuro ha ricordato che il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, già formalmente entrato in vigore, si applicherà, con alcune eccezioni, a decorrere dal 21 aprile 2018. E abbiamo mostrato, anche attraverso una breve intervista a Virginio Galimberti, presidente della Sottocommissione DPI dell’UNI, la necessità futura di norme di adeguamento e le conseguenze più rilevanti della prossima applicazione del Regolamento UE 2016/425.
Per prepararsi a questo passaggio vitale in materia di dispositivi di protezione individuale, è dunque necessario conoscere meglio non solo il nuovo Regolamento DPI, ma anche le disposizioni che potrebbero essere modificate, come indicato dall’articolo 6 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Ad esempio per aggiornare il Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”.
Ci soffermiamo oggi in particolare sui Requisiti essenziali di salute e di sicurezza (RES) come presenti nell’Allegato II del D.Lgs. 475/1992 e del Regolamento 2016/425.
Il D.Lgs. 81/2008 e i requisiti dei DPI
Ricordiamo, innanzitutto, quanto indicato attualmente nell’articolo 76 (Requisiti dei DPI) del D.Lgs. 81/2008:
Articolo 76 - Requisiti dei DPI 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni. 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. 3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. |
I requisiti essenziali di carattere generale del D.Lgs. 475/1992
Partiamo dai requisiti essenziali di sicurezza di carattere generale riportati nell’allegato II del D.Lgs. 475/1992, rimandando ad altri articoli l’approfondimento sui requisiti supplementari.
Ricordiamo che (articolo 3 del decreto) i dispositivi di protezione individuale “non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II”.
Questi i requisiti di carattere generale contenuti nell’allegato II:
1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTI I DPI I DPI devono assicurare una protezione adeguata contro i rischi.
1.1. Principi di progettazione 1.1.1. Ergonomia I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di impiego prevedibili cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile. 1.1.2. Livelli e classi di protezione 1.1.2.1. Livelli di protezione quanto possibile elevati Il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all'atto della progettazione è quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l'esposizione al rischio o il normale svolgimento dell'attività. 1.1.2.2. Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio Qualora le diverse condizioni di impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all'atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate.
1.2. Innocuità dei DPI 1.2.1. Assenza di rischi e altri fattori di disturbo "autogeni" I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego. 1.2.1.1. Materiali costitutivi appropriati I materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi per l'igiene o la salute dell'utilizzatore. 1.2.1.2. Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l'utilizzatore durante l'impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc., suscettibili di provocare una irritazione eccessiva o delle ferite. 1.2.1.3. Ostacoli massimi ammissibili per l'utilizzatore I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sensoriale e non devono essere all'origine di gesti che possano mettere in pericolo l'utilizzatore o altre persone.
1.3. Fattori di comfort e di efficacia 1.3.1. Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere messi il più comodamente possibile sull'utilizzatore, nella posizione appropriata e restarvi durante il periodo necessario e prevedibile dell'impiego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell'utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri. 1.3.2. Leggerezza e solidità di costruzione I DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia. Oltre ai requisiti supplementari specifici previsti al punto 3, cui i DPI devono rispondere per assicurare una protezione efficace contro i rischi da prevenire essi devono possedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni d'impiego prevedibili. 1.3.3. Compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad essere indossati simultaneamente dall'utilizzatore Se diversi modelli di DPI, di categoria o tipo diversi sono immessi sul mercato da uno stesso fabbricante per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo, tali modelli devono essere compatibili.
1.4. Nota informativa del fabbricante La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente: a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore; b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI; c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati; d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione; e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti; f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI; g) il significato della marcatura, se questa esiste (vedi punto 2.12). h) se del caso, i riferimenti delle direttive applicate conformemente all'articolo 12-bis, comma 1; i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI. La nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario. |
I requisiti di carattere generale del Regolamento 2016/425
Veniamo, infine, ad un veloce confronto con i requisiti essenziali di salute e di sicurezza contenuti nell’Allegato II del Regolamento 2016/425.
Riportiamo innanzitutto le “osservazioni preliminari” presenti nell’Allegato:
- I requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nel presente regolamento sono inderogabili.
- Gli obblighi relativi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza si applicano soltanto se per il DPI in questione sussiste il rischio corrispondente.
- I requisiti essenziali di salute e di sicurezza sono interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori tecnici ed economici, che sono conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.
- Il fabbricante effettua una valutazione dei rischi al fine di individuare i rischi che concernono il suo DPI. Deve quindi progettarlo e fabbricarlo tenendo conto di tale valutazione.
- In sede di progettazione e di fabbricazione del DPI, nonché all'atto della redazione delle istruzioni, il fabbricante considera non solo l'uso previsto del DPI, ma anche gli usi ragionevolmente prevedibili. Se del caso, occorre assicurare la salute e la sicurezza delle persone diverse dall'utilizzatore.
Questi i requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI:
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura dell’articolo “ L’applicazione del nuovo regolamento europeo sui DPI” che riporta alcune indicazioni e commenti di Virginio Galimberti sulle novità, specialmente terminologiche, del Regolamento 2016/425 a livello di Requisiti Essenziali di Salute e di Sicurezza (RES) generali e supplementari.
RTM
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