Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing' Le valutazioni esposte nella circolare in relazione ai Dispositivi di protezione individuale per il rischio biologico sono formulate di intesa con il Ministero per lo Sviluppo Economico, il Ministero della Salute e l’INAIL.
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DPI per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici
Roma, 17 Lug - Con la Circolare n.15 del 27 giugno 2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito risposta ai numerosi quesiti concernenti l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la protezione delle vie respiratorie.
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Nella circolare è precisato che:
“solo i dispositivi di protezione delle vie respiratorie provvisti di certificazione CE di tipo secondo la Direttiva 89/686/CEE possono essere liberamente commercializzati e che sarà compito del fabbricante dei dispositivi di protezione individuale dichiararne la conformità ai requisiti dall’allegato II della direttiva succitata, dopo che sullo stesso è stato emesso da un Organismo Notificato un attestato di esame del tipo conseguente a specifiche prove di laboratorio, fermo restando che l’utilizzo della norma europea armonizzata EN 149 assicura presunzione di conformità ai requisiti di cui all’allegato II citato anche per quanto riguarda la protezione da agenti biologici.
Stante quanto sopra esposto, si conclude che risultano idonei per la protezione da agenti biologici sia i dispositivi di protezione delle vie respiratorie provvisti di certificazione CE di cui al capitolo II della Direttiva 89/686/CEE, che attesti la protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 così come definiti nella Direttiva 2000/54/CE, sia quelli provvisti di certificazione CE di cui al Capitolo II della Direttiva 89/686/CEE, basata sulla norma europea armonizzata EN 149.”
RPS
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