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Bonifica amianto: misure di prevenzione e dispositivi di protezione

Bonifica amianto: misure di prevenzione e dispositivi di protezione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: DPI

04/08/2022

Un documento sulla sicurezza nelle bonifiche da amianto si sofferma sulle misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e ai dispositivi di protezione individuale.

 

 

Roma, 4 Ago – Nelle attività di bonifica da amianto, dopo l’individuazione e la stima di ciascun rischio, “qualora si riscontri l’esistenza di rischi residui che non possono essere evitati o sufficientemente limitati, occorre individuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi da attuare”. E oltre alle misure di prevenzione di tipo tecnico che sono volte a garantire che “nessuna persona non preventivamente autorizzata possa aver accesso alle aree di cantiere”, ci sono anche le misure di protezione per la tutela dei lavoratori che comprendono i dispositivi di protezione collettiva e i dispositivi di protezione individuale.

 

A ricordarlo, fornendo utili informazioni sulla prevenzione del rischio amianto nelle attività di bonifica, è il documento Inail “ Bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte. Istruzioni operative Inail per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita” che, elaborato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici (DIT), ha l’obiettivo di “fornire una descrizione dello stato attuale previsto dalla normativa vigente e delle principali prassi da seguire nelle diverse fasi lavorative, diffondendo le conoscenze tecnico-specifiche di settore”.

 

Per presentare alcune indicazioni del documento sulle misure di prevenzione e protezione, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione, ci soffermiamo nell’articolo sui seguenti argomenti:


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Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 - L'importanza dell'utilizzo dei DPI

 

Le misure di prevenzione tecnica: la recinzione del cantiere

 Il documento ricorda che la recinzione del cantiere è una misura di prevenzione tecnica che “non risponde solo alla necessità di regolamentare l’accesso al cantiere, impedendo l’ingresso ai non addetti ai lavori, ma previene anche dai rischi d’interferenza tra le attività svolte all’interno e in prossimità del cantiere”.

 

Inoltre il cantiere “deve essere opportunamente separato e protetto dall’ambiente esterno mediante barriere adeguate all’ubicazione e alla natura delle opere da realizzare, al fine di prevenire furti e intrusioni di persone e garantire la sicurezza dei passanti. Le persone non autorizzate che giungono in cantiere sono tenute a segnalare la loro presenza e dovranno essere sempre accompagnate e uniformarsi ai comportamenti ed all’abbigliamento richiesti agli addetti (percorrere percorsi pedonali a loro adibiti, rispettare le prescrizioni evidenziate dalla cartellonistica installata, utilizzare i dispositivi di protezione individuale)”.

 

Riguardo ai cantieri di bonifiche di amianto “si raccomanda di prevedere idonea cartellonistica indicante espressamente:

  • Attenzione: zona ad alto rischio. Possibile presenza di amianto in concentrazione superiore ai valori limite di esposizione
  • Al di là di questo limite è obbligatorio l’uso dei Dpi in dotazione a ciascuno’”.

 

Si indica poi che, nelle aree ad elevata contaminazione da amianto, “si possono adottare ulteriori misure di prevenzione, quali sistemi di guardiania o custodia”.

 

I cantieri di bonifica e i dispositivi di protezione collettiva

Veniamo alle misure di protezione con riferimento ai dispositivi di protezione collettiva (Dpc) e i dispositivi di protezione individuale (Dpi).

 

Si sottolinea che il decreto legislativo n. 81/2008 sancisce che Dpc e Dpi “debbano sottostare ad una logica gerarchica”: per lo svolgimento di tutte le attività lavorative, laddove possibile, si devono “privilegiare dispositivi di protezione collettiva rispetto a quelli individuale, in quanto le condizioni di sicurezza che garantiscono i Dpc, sono molto superiori a quelle che si generano utilizzando i Dpi, oltre al fatto che i sistemi di protezione collettiva proteggono più lavoratori contemporaneamente”.

 

Dunque i dispositivi di protezione collettiva “sono dispositivi che hanno il compito di limitare un rischio o contenere un danno per la salute dei lavoratori ed al contempo proteggere un gruppo di lavoratori esposti, anziché un singolo lavoratore” e con Dpc si intendono, generalmente, i sistemi che “possono intervenire, in maniera più o meno efficace, direttamente sulla fonte di rischio prima che sia coinvolto il singolo lavoratore oppure che tendono a ridurre l’impatto delle sostanze pericolose sui lavoratori presenti in uno specifico ambiente”.

 

Si segnala poi che per la corretta individuazione del sistema di protezione collettiva idoneo “è indispensabile la determinazione preliminare della natura e dell’entità dei rischi residui ineliminabili sul luogo di lavoro, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

  • tipologia dei possibili pericoli per i lavoratori,
  • durata e probabilità del rischio,
  • condizioni lavorative”.

La scelta dovrà essere effettuata “cercando il miglior compromesso fra la massima sicurezza possibile e le esigenze lavorative proprie del sito”.

 

Si ricorda poi che “qualora venga demandata ad una specifica impresa la cura delle protezioni collettive, quest’ultima sarà responsabile del risultato”.

 

I cantieri di bonifica e i dispositivi di protezione individuale

Se i rischi non possono poi essere evitati o sufficientemente ridotti (“da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”) il datore di lavoro, “nello svolgere la valutazione dei rischi, può proporre l’utilizzo di uno o più dispositivi di protezione individuale”. E per farlo “deve dimostrare che con la valutazione dei rischi si è rilevato che i sistemi di protezione individuale riducono il rischio in misura maggiore di quelli di protezione collettiva”.

 

 

I dispositivi di protezione individuale “devono essere adeguati ai rischi da prevenire, senza di per sé costituire un rischio aggiuntivo, essere compatibili alle condizioni presenti sul luogo di lavoro e tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori. Inoltre devono essere compatibili con gli altri Dpi utilizzati contemporaneamente e non escludere la capacità di protezione da altri rischi”.

I modelli di DPI saranno scelti dal datore “dopo aver ascoltato il parere del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’impresa/e appaltatrice/i (Rspp) e del Medico competente (Mc), ed eventualmente anche del rappresentante dei lavoratori”.

 

Si evidenzia poi che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori “devono essere conformi alle apposite disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie relative allo specifico prodotto”. Inoltre, come già indicato, devono “risultare adeguati ai rischi da prevenire in riferimento al lavoro da svolgere e non devono comportare rischi ulteriori nelle condizioni di uso prevedibili. Occorre poi individuare, fra i dispositivi disponibili sul mercato, quelli che meglio rispondono alle caratteristiche richieste e, infine, fra questi, selezionare il modello o i modelli più adatti alle esigenze del lavoratore, tenendo conto degli aspetti ergonomici e psicologici sull’uso dei Dpi”.

È dunque necessario considerare anche “tutti quegli elementi che rendono il Dpi comodo e gradito all’operatore che sarà di conseguenza più stimolato e responsabilizzato ad utilizzarli. I modelli non a perdere, devono essere forniti in dotazione individuale e mantenuti in stato di efficienza”.

 

Nel caso poi dell’amianto, trattandosi di una “sostanza cancerogena classificata in Categoria di pericolo 1A, ovvero nota per essere cancerogena per l’uomo”, i dispositivi di protezione individuali da adottare “devono essere di terza categoria, destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.” e “l’utilizzo di questi ultimi richiede uno specifico addestramento ovvero il complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori il corretto utilizzo e manutenzione di tali dispositivi, a completamento delle precedenti formazioni generali o specifiche”.

 

Si riportano alcune indicazioni sul corretto impiego dei Dpi specifici per amianto:

  • “no a maschere monouso reimpiegate più volte;
  • no a maschere portate sul collo o sopra il capo ed indossate solo durante azioni puntuali;
  • assicurarsi che il cappuccio della tuta non copra gli occhi durante le fasi operative”.

 

Preme poi evidenziare l’importanza di “definire in fase di progettazione le diverse tipologie di Dpi da adottare per singola mansione (operatori a contatto diretto con amianto o meno) e prevedere per gli addetti che svolgeranno più operazioni di grado differenziato (modalità frequente in cantiere) l’adozione del Dpi adeguato di volta in volta al tipo di attività effettuata oppure l’adozione di un unico dispositivo con il più elevato fattore di protezione”.

E dunque andranno verificati i requisiti dei Dpi, “ricorrendo laddove necessario e possibilmente per le situazioni a rischio elevato, ad eseguire per le vie respiratorie anche prove di verifica della loro corretta adozione. Si ricorda in questo particolare caso che barba, baffi, basette lunghe e pelle non rasata, possono interferire con la fascia di tenuta dei Dpi respiratori, ostacolando la perfetta aderenza tra i medesimi ed il viso, non tutelando adeguatamente le vie respiratorie. Esse devono pertanto essere evitate”.

 

In definitiva ciascun datore di lavoro dovrà porre “massima attenzione nella scelta della tipologia, delle misure/taglie (esigenze ergonomiche) e delle quantità dei Dpi da fornire successivamente in cantiere a ciascun lavoratore (es. evitare acquisto di una unica taglia di tuta per tutti gli operatori, con il rischio di essere sovrabbondante e di intralcio per alcuni o troppo piccola e a rischio rottura lungo le cuciture per altri)”. E riguardo al caso delle bonifiche da amianto “dovranno essere altresì verificate le caratteristiche di idoneità e adeguatezza dei Dpi, specifici per amianto, da fornire agli operatori, non solo in termini di tipologia ma anche di vestibilità”.

 

Infine – conclude il capitolo del documento Inail dedicato ai dispositivi di protezione collettiva ed individuale – “andrà sempre verificato che i Dpi riutilizzabili, utilizzati in sicurezza, vengano bonificati al termine degli interventi prima di un loro reimpiego in altro luogo”.  

 

Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento e alla lettura degli articoli del nostro giornale, ad esempio “ Reti di sicurezza e DPI per la bonifica delle coperture in amianto”, per un approfondimento sul tema dei dispositivi di protezione individuale nei cantieri di bonifica da amianto.

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, “ Bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte. Istruzioni operative Inail per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita”, a cura di Federica Paglietti, Sergio Malinconico, Beatrice Conestabile della Staffa, Sergio Bellagamba, Paolo De Simone (Dit, Inail) e con la collaborazione di Crescenzo Massaro, Daniele Taddei e Ivano Lonigro (Dicma, Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, Sapienza Università di Roma), collana Ricerche, edizione 2020 (formato PDF, 1.02 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Procedure e figure professionali nelle bonifiche da amianto”.

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sui rischi da amianto

 


 


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