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Le modalità per il computo dei costi della sicurezza

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Documentazione

08/04/2013

Un prezzario regionale relativo ai costi della sicurezza in edilizia si sofferma sulle modalità per il computo dei costi della sicurezza. La normativa, il trabattello mobile, la congruità dei costi e i compiti dei coordinatori per la progettazione.

Roma, 8 Apr – Con riferimento al tema dei  costi della sicurezza in edilizia e al seminario “ I costi della sicurezza. Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione” che si è tenuto a Roma il 23 marzo 2012 con l’organizzazione del  Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia (CTP), ci soffermiamo sul computo dei costi con riferimento al nuovo prezzario laziale presentato al seminario.
 
Tale prezzario dal titolo “I costi della sicurezza.  Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione” - a cura di Luca Agostinelli, Gaetano Arioli, Francesco Chiodetti, Giuseppe D’Agostino, Antonio Di Muro, Federico Fratini, Daniela Gallo, Ilaria Grugni, Ferdinando Izzo, Stefano Schietroma, Daniele Silvestri, Alfredo Simonettiche – è uno strumento efficace per una corretta  stima dei costi della sicurezza. Progettare adeguatamente un’opera significa “redigere buoni piani di sicurezza e coordinamento”, significa “stimare analiticamente e in modo congruo i costi di attuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi collettivi e individuali”. Un’eventuale sottostima “equivale a far venire meno quelle condizioni e quei presupposti che consentono di lavorare in sicurezza nei cantieri edili”.
 
E come racconta Ferdinando Izzo nel suo intervento “Il nuovo prezzario dei costi della sicurezza: metodologia, struttura ed esempi applicativi”, la legge dice che i costi devono essere congrui e “congruità di un costo significa indicare da dove deriva il costo, qual è la fonte di quel costo”. E la “fonte dei costi di un prezzario non può che derivare da un’analisi di mercato, che tenga conto di tutti gli elementi che la legge ritiene vadano considerati all’interno di un costo”.
La norma individua “anche quale debba essere la fonte dei costi da utilizzare: ossia elenchi, prezzi standard o specializzati, prezzari, listini ufficiali vigenti nell’area interessata, elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente”.
Ovviamente, la norma dice anche al Coordinatore per la progettazione “che quando non c’è un costo già bell’e fatto, può condurre un’analisi di mercato e individuare un nuovo costo. Il coordinatore, in attività molto particolari, potrebbe focalizzare misure di sicurezza che non siano comprese all’interno di un onere della sicurezza”.
  
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L’autore riprende dal prezzario qualche voce esemplificativa.
Ad esempio riguardo al trabattello mobile UNI EN 2004 sono riportate “quattro possibili altezze di utilizzo”. Infatti “ montare un trabattello significa, fino ad una certa altezza un costo, fino a una seconda altezza un costo, per le altre altezze un costo successivo”. E nel prezzario si trova “il noleggio per ogni mese e il montaggio e lo smontaggio di ogni singolo elemento”.
È facile “immaginare anche all’interno di un PSC se un trabattello debba essere montato e smontato in più luoghi diversi nel cantiere” o se il suo utilizzo in realtà richiede “un solo montaggio e poi magari un utilizzo per tre mesi senza poi provvedere al suo smontaggio”.
Rimandando i lettori agli altri esempi portati dal relatore veniamo brevemente ad alcune indicazioni sulle modalità per il computo dei costi della sicurezza, come riportate nel nuovo prezzario edito dal Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia.
 
 
In particolare l’allegato XV del Decreto legislativo 81/2008 prescrive che:
 
La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita a elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.
Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.
 
La “stima dei costi” deve essere quindi il “risultato di un’analisi puntuale delle voci relative agli apprestamenti e a tutti gli altri elementi indicati nell’allegato XV del D. Lgs 81/08 e s.m.i e necessari per la gestione del cantiere in condizioni di sicurezza, in tutte le fasi di lavoro e per tutta la durata del cantiere stesso”.
 
E per una corretta stima dei costi della sicurezza e per garantire la “congruità”, è necessario “utilizzare un prezzario specializzato e, allo stesso modo, utilizzare per la stima dei costi dell’opera un prezzario che non contempli nei prezzi unitari alcun onere riferito alla sicurezza o che li definisca quantitativamente, se contemplati. Ciò permetterà al progettista di escludere dal computo metrico estimativo dell’opera la quota parte riferita agli oneri della sicurezza, che sarà invece calcolata dal Coordinatore per la Progettazione in conseguenza delle scelte operate nel PSC. Anch’essa, ovviamente, diverrà parte integrante del costo dell’opera”.
 
Inoltre le singole voci dei costi della sicurezza “vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, e individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici”.
 
Il prezzario infine segnala inoltre che:
- “per le opere rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 163/06, e successive modifiche, e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, titolo IV, capo I, le amministrazioni appaltanti hanno in ogni caso l’obbligo di stimare i costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere”;
- “eventuali proposte di integrazione al PSC presentate dall’impresa ed accettate dal coordinatore per l’esecuzione, in quanto ritenute migliorative della sicurezza nel cantiere, non possono in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti”.
 
 
 
Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia, “ I costi della sicurezza.  Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione”, prezzario a cura di Luca Agostinelli, Gaetano Arioli, Francesco Chiodetti, Giuseppe D’Agostino, Antonio Di Muro, Federico Fratini, Daniela Gallo, Ilaria Grugni, Ferdinando Izzo, Stefano Schietroma, Daniele Silvestri, Alfredo Simonetti (formato PDF, 2.52 MB).
 
Il nuovo prezzario dei costi della sicurezza: metodologia, struttura ed esempi applicativi”, a cura di Ferdinando Izzo, intervento al seminario “I costi della sicurezza.  Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione” (formato PDF, 185 kB).
 
 
 
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