La documentazione richiesta nelle procedure di prevenzione incendi
Roma, 21 Ott – Come abbiamo visto in precedenti articoli di presentazione, la pubblicazione Inail “ La protezione attiva antincendio. Focus sulle misure S.6, S.7 e S.8 del Codice di prevenzione incendi. Controllo dell’incendio. Rivelazione ed allarme. Controllo di fumi e calore”, uno strumento utile nella progettazione e gestione della sicurezza antincendio, riporta molte indicazioni normative con riferimento anche al cosiddetto ‘Decreto Impianti’, il decreto ministeriale del 20 dicembre 2012 contenente la “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.
Oltre a ricordare le novità del Decreto Impianti e le caratteristiche richieste per gli impianti di protezione attiva, il documento Inail si sofferma anche sulle responsabilità dei titolari di attività e dei progettisti, sulla documentazione richiesta nelle procedure di prevenzione incendi e sul ruolo dei professionisti antincendio.
Questi gli argomenti trattati nell’articolo:
- Le responsabilità dei titolari di attività e dei progettisti
- La documentazione richiesta nelle procedure di prevenzione incendi
- Il ruolo del professionista antincendio
Le responsabilità dei titolari di attività e dei progettisti
Il Decreto Impianti del 20 dicembre 2012 all’art. 4 evidenzia le responsabilità che sono attribuite “ai progettisti degli impianti di protezione attiva e quelle invece che ricadono sui responsabili delle attività”.
In particolare si stabilisce che il titolare delle attività “è tenuto a mantenere invariati i carichi antincendio sulla base dei quali il progettista dell’impianto ha individuato le prestazioni e le caratteristiche per la progettazione e realizzazione dell’impianto di protezione attiva”. In questo senso i responsabili delle attività “hanno l’obbligo di mantenere le condizioni, parametri e caratteristiche assunte per valutare il rischio e su cui si basa il progetto degli impianti stessi (dati di input del progetto)”.
Il Decreto Impianti prevede inoltre – continua il documento Inail - che “il manuale d’uso e manutenzione, redatto in lingua italiana e comprendente le istruzioni necessarie per la corretta gestione dell’impianto e per il mantenimento in efficienza dei suoi componenti, venga predisposto dall’impresa installatrice e consegnato al responsabile dell’attività”.
E considerando poi la manutenzione “un’attività indispensabile per garantire le prestazioni nel tempo degli impianti di protezione attiva installati nella attività soggette”, viene ulteriormente richiesto che “per impianti privi del manuale ed eseguiti prima del 4 aprile 2013, data di entrata in vigore del Decreto Impianti, il manuale deve comunque essere predisposto e deve essere redatto da un professionista antincendio”.
La documentazione richiesta nelle procedure di prevenzione incendi
Il documento Inail sottolinea poi che il Decreto Impianti stabilisce anche la documentazione minima richiesta nelle procedure di prevenzione incendi, “indicando quella necessaria alla valutazione del progetto, art. 3 del d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151, e la documentazione invece da presentare al Comando VV.F. all’atto della SCIA/CPI, regolata invece all’art. 4 del citato d.p.r.”.
In particolare per la valutazione del progetto “è prescritto che la documentazione da allegare al progetto di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva è rappresentata dalla Specifica Tecnica dell’Impianto”.
E tale documentazione tecnica “può essere predisposta da professionista abilitato nel caso l’impianto sia realizzato secondo una norma nazionale o europea, mentre deve essere sottoscritta da un professionista antincendio nel caso in cui l’impianto sia realizzato secondo una norma emanata da un ente internazionale”.
La documentazione relativa alla Specifica Tecnica dell’Impianto deve poi contenere:
- una sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell’impianto;
- le caratteristiche dimensionali (portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell’alimentazione, dell’agente estinguente, estensione dettagliata dell’impianto, ecc.);
- le caratteristiche dei componenti da impiegare nella realizzazione (tubazioni, erogatori, sensori, riserve di estinguente, ecc.);
- il richiamo della norma di progetto che si intende applicare;
- la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto;
- lo schema a blocchi dell’impianto da realizzare;
- l’attestazione dell’idoneità dell’impianto in relazione al pericolo di incendio presente nell’attività”.
In questo senso la Specifica Tecnica – continua il documento – “rappresenta una sintesi del processo di valutazione dei rischi che effettua il progettista per l’individuazione dell’impianto di protezione attiva da porre a servizio dell’attività e della successiva fase necessaria alla individuazione delle prestazioni e delle caratteristiche dell’impianto”.
Si ricorda poi che dall’entrata in vigore del Decreto Impianti (4 aprile 2013) “non è più possibile ottenere una valutazione del progetto ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 indicando solamente la tipologia di impianto prevista e la norma che si utilizzerà per la sua progettazione e realizzazione, ma è necessario predisporre la documentazione tecnica articolata secondo i contenuti minimi descritti”.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento che fa riferimento alle indicazioni di alcune norme tecniche di impianto che generalmente dedicano “una sezione specifica alla documentazione di progetto, prevedendo una documentazione minima per la progettazione preliminare dell’impianto ed una documentazione per la progettazione definitiva”.
Riprendiamo, invece, dal documento una figura che “riassume la documentazione richiesta in fase di valutazione di progetto in funzione della norma adottata per la progettazione degli impianti di protezione attiva inseriti in attività soggette alla prevenzione incendi”.
Si indica poi che la documentazione da predisporre per i controlli di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151, “si differenzia, anche in questo caso, in relazione alla norma scelta per la progettazione ed esecuzione dell’impianto”:
- “nel caso di impianti realizzati secondo norme pubblicate dall’Ente di Normalizzazione EU è necessario depositare al Comando VV.F. la dichiarazione di conformità (DICO), per impianti soggetti al d.m. 37/08, mentre per impianti non soggetti al d.m. 37/2008, la dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento dell’impianto (modello PIN 2.4 - 2018 DICH.IMP.);
- nel caso, invece, di impianto realizzato secondo una norma tecnica internazionale, oltre alle due documentazioni precedenti a cura dell’impresa installatrice, è necessario acquisire la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto (modello PIN 2.5 - 2018 CERT.IMP.) a firma di un professionista antincendio”.
A questo proposito si indica che il modello CERT.IMP. “deve essere depositato, indipendentemente dalla norma tecnica impiegata, per impianti installati in attività per le quali sono stati utilizzati i criteri di valutazione del livello di rischio e di progettazione delle misure compensative previsti dal d.m. 9 maggio 2007 (F.S.E.)”. E in linea con quanto previsto nel d.m. 37/2008 con la dichiarazione di rispondenza, il Decreto impianti, “per gli impianti privi della dichiarazione di conformità e realizzati prima del 4 aprile 2013”, consente “il deposito della sola certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto (modello PIN 2.5 - 2018 CERT.IMP.), che debbono però essere predisposte da un professionista antincendio”.
Riprendiamo, anche in questo caso, una seconda figura che riassume la documentazione che è necessario predisporre nei controlli di prevenzioni incendi, ovvero per i procedimenti di SCIA/CPI.
Il ruolo del professionista antincendio
Infine il documento Inail segnala che dalla lettura delle documentazioni da predisporre sia in fase di valutazione che di controlli di prevenzione incendi, “emerge un ruolo molto importante che il Decreto impianti conferisce al professionista antincendio; a questa figura professionale, per la quale è previsto un aggiornamento continuo in termini di tematiche legate alla sicurezza antincendi, viene richiesto di supportare e validare la progettazione di impianti con la scelta di norme internazionali e di validare le installazioni per progetti basati sui principi della Fire Safety Engineering (FSE), nonché di assumersi la responsabilità delle prestazioni degli impianti privi di progetto e dichiarazioni di installazione, prevedendo sia la predisposizione del modello CERT.IMP che la redazione del manuale di manutenzione”.
Inoltre un altro ruolo di grande responsabilità “viene attribuito al professionista antincendio laddove è previsto che il predetto professionista nei procedimenti di prevenzione incendi possa certificare i requisiti di affidabilità delle alimentazioni idriche ottenute da acquedotti e delle alimentazioni dei servizi di sicurezza”.
Rimandiamo al sito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per la modulistica di prevenzione incendi e segnaliamo, infine, che il documento Inail sulla protezione attiva antincendio dedica un intero capitolo alla presentazione della figura del professionista antincendio.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ La protezione attiva antincendio. Focus sulle misure S.6, S.7 e S.8 del Codice di prevenzione incendi. Controllo dell’incendio. Rivelazione ed allarme. Controllo di fumi e calore”, realizzato in collaborazione con l’Università di Roma “Sapienza”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DITSIPIA), Mara Lombardi e Nicolò Sciarretta (Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – DICMA), Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere e Luca Ponticelli (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) Filippo Cosi e Luciano Nigro - edizione 2019 (formato PDF, 26.51 MB).
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