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Due modelli di informazione e individuazione di dirigenti e preposti

Due modelli di informazione e individuazione di dirigenti e preposti
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Documentazione

31/05/2013

L’individuazione dei ruoli dell’organizzazione aziendale in materia di sicurezza e igiene del lavoro è un obbligo di legge. Due modelli di comunicazione-informazione per preposti e dirigenti ai fini della sicurezza. Di Rolando Dubini.

Milano, 31 Mag - La questione di individuare con esattezza compiti e ruoli di ognuno - individuazione che si limita ad affermare quel che la legge prevede, ovvero l’attribuzione automatica per legge dei  compiti di organizzazione e vigilanza ai fini della sicurezza, operata dallo Stato, e che non da diritto ad alcun compenso aggiuntivo, trattandosi appunto di obblighi decisi da legge dello stato, peraltro in vigore, come obbligo, fin dal lontano 1955 - è un obbligo previsto dall’articolo 28 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico di Sicurezza del Lavoro).  Ai sensi del quale il documento di  valutazione dei rischi deve obbligatoriamente, a pena di sanzione penale a carico del datore di lavoro, provvedere alla “individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”.

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A questo proposito vengono qui presentati due modelli di comunicazione-informazione per preposti e dirigenti ai fini della sicurezza (che non necessariamente corrispondono con figure professionali e contrattuali predeterminate) che possono essere adattati alla singola realtà aziendale, e che non comportano alcun nuovo incarico, ma solo la comunicazione-informazione di obblighi che la legge, e non il datore di lavoro, attribuisce  in automatico alle differenti figure gerarchiche dell’organigramma aziendale.
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano
 
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Presentiamo a titolo esemplificativo alcuni estratti dei due documenti.
 
Ad esempio riguardo alla comunicazione-informazione dei compiti e degli obblighi che la legge prevede a carico del preposto.
 
(...)
 
Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che definisce e identifica come «preposto» in azienda ogni ”persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Con la presente codesta azienda/ente intende comunicarLe che le mansioni da Lei svolte in questa azienda (o ente) coincidono esattamente con le funzioni di preposto dettagliatamente definite dagli artt. 2 c. 1 lett. e e 19 del D.Lgs. n. 81/2010, il che la rende garante dei controlli in materia di sicurezza e igiene del lavoro in stretta correlazione con le mansioni da Lei ordinariamente espletate” (...).
 
La Suprema Corte di Cassazione, sezione IV penale, con la Sentenza 14 gennaio 2010 n. 1502 chiarisce che “il preposto è una delle tre figure cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, nell’ambito dell’impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente previste. Il preposto, come il  datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal  datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo”. (...)
 
La informiamo altresì che l'articolo 299 del D.Lgs. n. 81/2008 (Esercizio di fatto di poteri direttivi) prevede altresì che “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) [datore di lavoro], d) [dirigente] ed e) [preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”: il che significa che la posizione di preposto prescinde da decisioni soggettive del datore di lavoro o dell'interessato, ma emerge come diretta conseguenza dell'esercizio di poteri di controllo  e vigilanza durante l'ordinaria attività lavorativa.
 
(...)
 
La presente comunicazione non è una delega che attribuisce al destinatario nuovi compiti aziendali, ne un nuovo incarico,  ma una semplice comunicazione-segnalazione-indicazione-informazione-riassunto dei compiti che le norme di legge citate Le attribuiscono automaticamente in correlazione alle mansioni e attribuzioni correlate alla sua attuale funzione in azienda.
 
(...)
 
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Riportiamo infine qualche passo tratto dal modello elaborato da Rolando Dubini in merito alla comunicazione/informazione/individuazione del dirigente.
 
Con la presente codesta azienda/ente intende comunicarLe che le mansioni da Lei ATTUALMENTE  svolte in questa azienda (o ente) coincidono esattamente con la funzione di dirigente di cui al dlgs 81/2008 il che la rende garante organizzativo in materia di sicurezza e igiene del lavoro in stretta correlazione con le mansioni da Lei ordinariamente espletate” (...).
 
(...)
 
In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 3bis  del D. Lgs. n. 81/2008,  Lei,secondo le Sue attribuzioni e competenze, dovrà “vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (Obblighi del preposto), 20 (Obblighi dei lavoratori), 22 (Obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (Obblighi degli installatori) e 25 (Obblighi del medico competente), ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.”
 
(...)
 
 
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I documenti/modelli in versione integrale sono disponibili per gli abbonati alla Banca Dati di PuntoSicuro.
 
 
 
 
 

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Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0
31/05/2013 (11:31:51)
L'argomento che viene trattato è fondamentale, a mio avviso,per dare cocretezza all'organizzazione della prevnzione in azienda. Nella mia attività trovo spesso situazioni in cui la situazione organizzativa non è chiara e questo comporta, in talune situazioni,una sotsanziale mancanza di attività di vigilanza in azienda.
Ben vengano, quindi, gli strumenti proposti dall'Avv. Dubini utili non solo per formalizzare le divrese situazioni ma, soprattutto, per stimolare le imprese ad affontare il problema.
Solo un paio di osservazioni/curiosità:
- mi sembrano, soprattutto con riferimento ai preposti, strumenti un po' troppo complessi
- perchè la comunicazione viene effettuata dall'azienda/ente e non dal soggetto, il Datore di lavoro - chiunque esso sia - che deve organizzare la sicurezza?
Carlo Timillero
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
31/05/2013 (17:08:40)
Rispetto ai preposti, la comunicazione andrebbe fatta preferibilmente DOPO il corso di formazione obbligatorio (anche quello di aggiornamento). Solo la valutazione dei rischi e la nomina dell'rspp non è delegabile, in un'azienda complessa e seria è inimmaginabile che il datore di lavoro gestisca ogni aspetto organizzativo, inoltre la responsabilità organizzativa di cui al D.Lgs. n., 231/2001 è dell'ente/azienda, non del datore di lavoro.
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0
31/05/2013 (19:04:17)
Sul primo punto, resto dell'idea che, anche dopo un'attività formativa, la comunicazione sia troppo pesante. E' un parere personale: trovo che in generale si pensi troppo alla forma e poco alla sostanza!!
Sul secondo, invece, mi pemetto di dissentire, e lo faccio partendo dall'incipit dell'articolo quando viene scritto, correttamente, che "individuare con esattezza compiti e ruoli di ognuno .....è un obbligo previsto dall’articolo 28 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico di Sicurezza del Lavoro), esattamente uno degli obblighi indelegabili previsti all'articolo 16.
In ogni caso, anche seguendo una logica di "snellimento", credo si potrebbe trovare una via intermedia che dia forza al principio della responsabilità personale del soggetto delegato, ad esempio utilizzando una formula tipo " Il sottoscritto ..... in qualità di soggetto delegato dal datore di lavoro, le comuunica che ....".
Il 231 prevede obblighi di organizzazione in materia di sicurezza sul lavoro o responsabilizza l'azienda rispetto al fatto che questi obbligi vengano correttamente messi in atto secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza?

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