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La posizione antinfortunistica del dirigente

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Dirigenti

26/10/2012

La posizione antinfortunistica dei dirigenti prescinde da incarichi formali e poteri di spesa: devono, nell'ambito del mansionario aziendale, organizzare, vigilare e dare istruzioni affinché le lavorazioni si svolgano in modo sicuro. Di Rolando Dubini.


Milano, 26 Ott - I dirigenti devono, per quanto di competenza (e dunque anche a prescindere da incarichi formali antinfortunistici, e dal possedere poteri di spesa) e nell'ambito dell'organizzazione e del mansionario aziendale, avvalendosi delle conoscenze tecniche per le quali ricoprono l’incarico, vigilare sulla regolarità antinfortunistica e igienica delle lavorazioni, dare istruzioni affinché le lavorazioni possano svolgersi nel migliore dei modi, dunque in modo sano, sicuro e igienico, organizzare la produzione con un ulteriore distribuzione di compiti fra i dipendenti in modo tale da impedire la violazione della normativa e garantire un numero adeguato di preposti in grado di vigilare sull'effettiva osservanza dei compiti prevenzionistici da parte di tutti coloro che sono presenti sul luogo di lavoro, a qualunque titolo.
 
Anche prescindendo da una formale investitura da parte del datore di lavoro nella posizione dirigenziale con attribuzione dei compiti connessi e delle conseguenti responsabilità, il dirigente (anche di fatto, o anche un preposto che abbia compiti organizzativi e possa disporre l'adozione di procedure di lavoro sicuro) sarà comunque obbligato a rispettare la normativa antinfortunistica, in quanto espressamente menzionato tra i soggetti contitolari dell'obbligazione di sicurezza dalla legislazione prevenzionistica.
 

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La Cassazione [Cassazione penale, Sezione IV- Sentenza n. 11351 del 31 marzo 2006] è esplicita: «la stessa formulazione della norma (...) consente di ritenere che il legislatore abbia voluto rendere i dirigenti e i preposti destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, prescindendo dalla eventuale delega [o da altri tipi di esplicito incarico antinfortunistico]» e «può far ritenere che per questi due ultimi soggetti sia stata prevista una investitura originaria e non derivata dei doveri di sicurezza».
 
Inoltre, commenta Raffaele Guariniello, "è il caso di aggiungere che... «il datore di lavoro (...) e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto»": "chiara è la finalità di questa norma: precisare una volta per tutte che gli obblighi (...) fanno generalmente capo ai datori di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ai dirigenti e ai preposti" (sulle figure dei dirigenti e dei preposti si vedano Cassazione 21 aprile 2006, Bruni, in ISL, 2006,6,378, Cassazione 30 dicembre 2005, Oberrauch e altro, W., 2006.5,304; Cassazione 7 dicembre 2005, P.C. in e, Pedemonte, M. 2006, 4,251).
 
La Cassazione ha altresì sottolineato che “sussiste la responsabilità del dirigente regolarmente delegato dal datore di lavoro all’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro (nella specie il direttore tecnico) con riferimento alle violazioni puramente formali o documentali, per evitare le quali non sono necessari né la collaborazione del datore di lavoro né alcun impegno di spesa; in ipotesi siffatte la delega è efficace anche se non comporti l’autonomia finanziaria del delegato (il principio è stato espresso con riguardo ad una fattispecie in cui al direttore tecnico veniva imputata l’omessa esibizione, in sede di ispezione, del libretto concernente un recipiente a pressione e l’omessa verifica periodica annuale -in effetti gratuita- di altri quattro recipienti)” [Cassazione Sezione III penale 5.7.99 (ud. 30.3.99) n. 8489, ric. Volterrani ed altri].
 
Per inciso, si noti anche che "anche in relazione allo svolgimento di attività di organizzazioni complesse ed ampie, il dirigente non può spogliarsi dei connessi doveri di carattere eminentemente pubblico, e quindi inderogabili, se non a seguito del conferimento di una delega espressa, con l’indicazione dei doveri relativi allo svolgimento dell’attività di controllo e con il conferimento dei poteri e dei mezzi necessari ad adempierli (omissis) che, anzi, anche in siffatta ipotesi di valida delega, non vengono meno tutti i doveri del dirigente, ma mutano di contenuto, permanendo a suo carico l’obbligo di una attività di coordinamento organizzativo, di direzione e di controllo dell’attività del delegato" (Corte di Cassazione Penale - Sezione III, n° 6032 del 22/05/1988: Pedicini).
 
In tale senso, «l’ordinamento individua un livello di responsabilità intermedio incarnato dalla figura del dirigente, che dirige, appunto, ad un qualche livello, l’attività lavorativa, un suo settore o una sua articolazione. Tale soggetto non porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali ma ha poteri posti ad un livello inferiore, solitamente rapportati anche all’effettivo potere di spesa» (Cassazione Penale, Sezione IV, 8.11.2007, n. 47173)
 
I Dirigenti hanno il compito essenziale e ineludibile di adottare e attivare (dandovi la dovuta attuazione a seconda dei casi) le misure di prevenzione e protezione che il Documento di Valutazione dei Rischi avrà identificato come necessarie per contenere o eliminare i rischi esistenti nello svolgimento delle mansioni specifiche, e tutte le altre misure, disposizioni, regolamenti, procedure e istruzioni aziendali di sicurezza e igiene del lavoro.
 
I dirigenti "sono coloro che sono preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, e che partecipano solo eccezionalmente al lavoro normale, avendo il compito di predisporre anche tutte le misure di sicurezza, controllare le modalità del processo di lavorazione, e vigilare, secondo le loro attribuzioni e competenze, sulla regolarità dell'antinfortunistica delle lavorazioni" (Cassazione penale, Sezione IV, 1/7/93); occorre comunque sottolineare che (Cassazione penale Sezione IV 8/6/1987, Dechici) "la ripartizione interna ed istituzionale delle specifiche competenze, sempre necessaria nell’ambito di aziende ad organizzazione complessa, non esonera di per se stessa il dirigente dall’osservanza degli obblighi derivanti dall’art. 4 d.P.R. 547/1955, a meno che con tale ripartizione il dirigente non abbia anche specificamente delegato l’adempimento di tali obblighi ai preposti ai singoli reparti, investendoli di ogni suo potere al riguardo; la delega, in tale ipotesi, dovrà comunque essere provata, non potendo essere semplicemente presunta in relazione alle dimensioni dell’impresa ed alla ripartizione interna dei compiti".
 
Inoltre, com'è loro obbligo, contribuiscono alla valutazione dei rischi, segnalando tutte le situazioni pericolose e di carenza prevenzionistica riscontrate direttamente o indirettamente nei luoghi di lavoro.
 
Tra i compiti della funzione dirigenziale, particolare rilievo assumono i seguenti:
- adozione delle misure di sicurezza (tecniche, organizzative e procedurali per quanto di competenza) imposte dalla legislazione speciale antinfortunistica e di igiene del lavoro ed individuate dal datore di lavoro, e in modo particolare per coloro che siano titolari anche di poteri decisionali e di spesa, quali dirigenti ai sensi dell'art. 2095 del c.c. o in base al principio di effettività;
- valutazione delle capacità professionali dei lavoratori e assegnazione degli stessi a mansioni adeguate, conformemente alle loro capacità e condizioni anche dal punto di vista della salute e igiene del lavoro (art. 18 c. 3 lett. c D. Lgs. n. 81/2008: il dirigente “tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”);
- istruzione, informazione, formazione e, qualora necessario per legge o in base alla valutazione dei rischi, addestramento dei lavoratori [art. 36 e 37 D. Lgs. n. 81/2008, e molti altri articoli dello stesso Decreto, che le attività di formazione e informazione devono essere non formali e burocratiche, e le informazioni e istruzioni devono essere effettivamente assimilate dai lavoratori che devono dunque comportarsi sempre in modo sicuro e vigilati affinché attuino quel che è stato loro comunicato al riguardo (chi ha obblighi di sicurezza verso i lavoratori deve “attivarsi e controllare fino alla pedanteria che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro – Cass. 6 febbraio 2004 Bixio, e Cass. Sezione IV pen. n. 18638 del 22 aprile 2004 Policarpo];
- adozione di un sistema di controllo e vigilanza, anche tramite un numero di preposti adeguato quantitativamente e qualitativamente (dunque anche dal punto di vista della competenza e della capacità), sull'effettivo rispetto delle misure aziendali di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali, da parte dei lavoratori.
 
Identificazione del dirigente
Tra i criteri tradizionalmente utilizzati per identificare la figura di dirigente possono citarsi sono i seguenti:
- il suo essere l'alter ego dell'imprenditore e/o direzione politica;
- il possesso di una certa autonomia (ma, si basi bene, non indipendenza, altrimenti ci si troverebbe di fronte ad una differente figura aziendale, quella del datore di lavoro) decisionale;
- ampio margine di discrezionalità;
- esercizio delle sue funzioni svincolato da istruzioni;
- possibilità di influenzare la vita dell'azienda e/o dell'ufficio e/o del reparto o del servizio.
 
In una aurea sentenza, la Suprema Corte ha sottolineato con particolare vigore che in tema di sicurezza antinfortunistica, il compito “del dirigente cui spetta la "sicurezza del lavoro", è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle.Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro. Inoltre lo specifico onere di informazione e di assiduo controllo, se è necessario nei confronti dei dipendenti dell'impresa, si impone a maggior ragione nei confronti di coloro che prestino lavoro alle dipendenze di altri e vengano per la prima volta a contatto con un ambiente delle strutture a loro non familiari e che perciò possono riservare insidie non note” [Cassazione penale Sezione IV, 3 marzo 1995, n. 6486, in Grassi, Cassazione penale 1996,1957 (s.m.)].
 
 
Rolando Dubini,
avvocato in Milano
 
 
 


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10/11/2012 (16:34:04)
Cassazione Penale, Sez. 4, 31 gennaio 2012, n. 3947 - Atteggiamento passivo di un dirigente del punto vendita e responsabilità per infortunio occorso ad una dipendente a causa del mal funzionamento di un cancello
Responsabilità del dirigente di un punto vendita (C.) per lesioni personali gravissime occorse alla dipendente L.M. che, nell'aprire il cancello di accesso carrabile, ne era rimasta travolta poichè, a causa della mancanza del fermo di fine corsa, detto cancello era uscito dalla sua guida, si era ribaltato ed era precipitato per terra.

Condannato, ricorre in Cassazione - Rigetto.

Si sostiene nel ricorso che al C. non poteva riconoscersi alcuna posizione di garanzia, poichè lo stesso era privo di poteri di gestione e di spesa e non era emerso che fosse stato destinatario di deleghe che lo autorizzassero ad intervenire.

La Corte afferma invece che i giudici del merito non hanno neanche posto il tema della titolarità, in capo all'imputato, di una formale posizione di garanzia a tutela della sicurezza del luogo di lavoro e della salute dei lavoratori, nè al riconoscimento di tale posizione gli stessi giudici hanno fatto riferimento per affermare la responsabilità dell'imputato. Al contrario, essi hanno dato atto del fatto che l'imputato non era mai stato destinatario di deleghe o incarichi in materia di sicurezza, essendo certamente altra la persona a ciò deputata. Ciò che invece quei giudici hanno considerato e ritenuto significativo - ed è questo che li ha determinati a riconoscere la responsabilità del C. - è che l'assenza di specifica delega non poteva giustificare l'atteggiamento passivo assunto dall'imputato davanti al ripetersi di incidenti che mettevano a rischio la sicurezza di quanti, dipendenti e non, si fossero trovati a transitare nei pressi del cancello durante le operazioni di apertura dello stesso.


In realtà, hanno sostenuto gli stessi giudici, l'accertata e non contestata posizione di responsabile dell'esercizio commerciale, sia pure solo con riguardo all'organizzazione interna del lavoro ed alla commercializzazione dei prodotti, poneva l'imputato certamente in una posizione sovra ordinata rispetto agli altri dipendenti, che a lui facevano riferimento, e quindi di responsabilità nei confronti degli stessi.

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