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Sulle responsabilità del dirigente pubblico in materia di sicurezza

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Dirigenti

18/04/2011

La posizione di garanzia del dirigente pubblico in materia di salute e sicurezza sul lavoro é insita nelle sue funzioni accompagnate dal potere gestionale e dai poteri decisionale e di spesa a prescindere da qualsiasi atto di delega. Di G. Porreca.

 
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Bari, 18 Apr - Si ritiene importante questa sentenza della Corte di Cassazione perché fa luce su uno degli aspetti più complessi e discussi specie nell’ambito della pubblica amministrazione e riguardante il campo di responsabilità del dirigente in materia antinfortunistica e prevenzionale ed i limiti della sua posizione di garanzia in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori con riferimento ai poteri di gestione, decisionale e di spesa ai quali fa riferimento il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico, ed alla necessità o meno della presenza di una delega da parte del datore di lavoro.
 

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L’evento infortunistico e le violazioni contestate
In un ospedale una addetta al magazzino della Struttura Operativa Complessa S.O.C. Acquisti e gestione dei beni e servizi dell’Azienda Ospedaliera è rimasta infortunata durante le operazioni di carico di un carrello su di un autocarro perché investita dal carrello stesso, risultato dalle indagini privo di un dispositivo di frenatura, scivolato dall’autocarro a causa di un guasto verificatosi sullo stesso che non aveva fatto funzionare una delle barre di arresto del pianale di carico. La lavoratrice subiva nell’accaduto delle lesioni personali gravi, con indebolimento permanente degli organi della deambulazione. La dirigente della struttura presso la quale era accaduto l’infortunio è stata ritenuta responsabile dell’evento ed accusata di avere messo a disposizione dei dipendenti il carrello adibito al trasporto privo di dispositivi di frenatura, in violazione dell’articolo 173 del D. P. R. n. 547 del 1955, ed inoltre di non avere messo a disposizione dei lavoratori il libretto relativo all'uso, alla manutenzione ed alle norme di sicurezza del pianale di carico montato sugli autocarri, in violazione dell’articolo 35 del D. P. R. n. 626 del 1994, e di non avere altresì assicurato la formazione e l'addestramento del personale operante presso il magazzino, in violazione dell’articolo 38 del D. P. R. n. 626 del 1994.
 
L’iter giudiziario
La dirigente della struttura “Acquisti e gestione beni e servizi dell’Azienda Ospedaliera” veniva riconosciuta nel procedimento di primo grado colpevole per il delitto di cui all’articolo 590 c. p. ed è stata condannata dal Tribunale alla pena di mesi due di reclusione ed a pene pecuniarie varie per le contravvenzioni sopra indicate oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile alla quale veniva riconosciuta una provvisionale di euro 20.000,00. L'imputata ha impugnata la sentenza di condanna davanti alla Corte di Appello la quale ha confermata la decisione di primo grado ed ha dichiarati estinti per prescrizione i reati contravvenzionali. Rilevava, infatti, tale Corte che in base alla legislazione nazionale e regionale (Legge n. 128 del 1969 e Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 12 del 1994), l'organizzazione delle aziende ospedaliere è strutturata in modo da prevedere una suddivisione di poteri in materia di prevenzione infortuni tale da consentire ed imporre ai dirigenti posti a capo delle singole unità operative di assolvere ai relativi obblighi non in forza di delega ma della legge stessa, così rendendo superflua ogni ulteriore attività di individuazione o delega per l'attribuzione di competenze già facenti capo a quello che sarebbe il delegato per cui nel caso in esame, anche in mancanza di una formale individuazione del soggetto cui attribuire la qualità di datore di lavoro nella pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. n. 242 del 1996, articolo 30 ovvero in mancanza di specifici atti di delega in materia antinfortunistica, si doveva ritenere corretta l’attribuzione di dirigente-datore di lavoro in capo all’imputata che all'epoca dell'incidente esercitava le funzioni dirigenziali nella struttura interessata.
 
Alla stessa, ha sostenuto ancora la Corte di Appello, erano stati attribuiti sicuramente autonomi poteri gestionali, di decisione e spesa, nell'ambito delle risorse economiche assegnate alla sua struttura dalla direzione generale dell'Azienda, con i connessi obblighi "iure proprio" di attuazione dei precetti antinfortunistici. D'altro canto era indubbio, secondo la Corte di Appello, il nesso di causalità tra l'omissione in cui era incorsa l'imputata nel consentire il pericoloso utilizzo di carrello senza freni, ritenuta autonoma rispetto all’ulteriore guasto verificatosi alle barre del pianale di carico, e l'evento infortunistico subito dalla lavoratrice.
 
L’imputata ha fatto ricorso in Cassazione, alla quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici di merito non avevano correttamente accertata la sussistenza degli effettivi suoi poteri gestionali e di spesa ed inoltre che l'utilizzo del carrello senza freni non avrebbe portato all’infortunio e quindi alle lesioni subite dalla lavoratrice senza la presenza del guasto della sponda caricatrice perché in assenza di questo il carrello non sarebbe mai caduto. Accusava inoltre l’imputata di non essere stata informata del difetto determinatosi sul carrello e rimproverava il comportamento degli operatori i quali una volta verificato il guasto nel pianale di carico dell’autocarro  avrebbero dovuto interrompere immediatamente le operazioni di caricamento sul mezzo.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato respinto perché ritenuto infondato. Secondo la Corte suprema correttamente i Giudici di merito avevano individuato il soggetto tenuto a garantire il rispetto e l'attuazione della normativa antinfortunistica. “La giurisprudenza di questa Corte di legittimità”, ha sostenuto la Sez. IV, “ha ripetutamente affermato che nelle strutture pubbliche (come quella ospedaliera in questione) di una certa rilevanza e complessità ricorre una suddivisione dell'attività funzionale in distinti settori, rami, servizi, in ordine a ciascuno dei quali vengono preposti soggetti qualificati ed idonei, dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione completa degli affari inerenti a quel servizio. Dal che discendono i connessi obblighi in materia antinfortunistica ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articoli 1 e 2 (in tema di normativa per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori): in particolare, l'articolo 2 stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. Il potere gestionale si deve accompagnare a poteri di decisione e spesa”. “In altre parole”, ha proseguito la suprema Corte, “le funzioni espletate, secondo i principi già contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 (articolo 4) e Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 (articolo 4) ampiamente richiamati anche in dettaglio nel Decreto Legislativo n. 626 del 1994, comportano di per sé obblighi di assunzione delle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori, a prescindere anche da atti formali di individuazione dei singoli soggetti gravati dall'obbligo di garanzia”.
 
Nel caso in esame, secondo la Sez. IV, è stata ben evidenziata la posizione apicale dell’imputata nel settore "Acquisti e gestione beni e servizi" che dirigeva con i correlativi poteri gestionali, decisionali e di spesa in quanto nell'organigramma della struttura organizzativa dei servizi dell'Ospedale per il settore di competenza dell’imputata era stato espressamente contemplato, tra gli altri, il compito di provvedere alla gestione diretta dei servizi erogati con risorse interne e relativi alla manutenzione dei giardini, al trasporto interno ed esterno, alla cucina e mense, ecc..
 
Per quanto riguarda, infine, la presenza del nesso di causalità contestato dall’imputata i giudici della suprema Corte hanno ribadito che al caso in esame era stato correttamente applicato il criterio, vigente sempre in tema di rapporto eziologico, della pari valenza di un concorso di fatti che hanno partecipato materialmente alla produzione di un accadimento,  presunzione quest’ultima che può essere superata, facendo prevalere una sola causa, solo se si prova che un'unica causa sarebbe stata sufficiente a determinare l'evento. Nella vicenda in esame infatti, ha concluso la Sez. IV, non vi è dubbio che l'occorso è stato provocato dalla contemporanea avaria della sponda caricatrice e dalla mancanza di freni del carrello ivi caricato né il guasto verificatosi nella piattaforma di carico poteva esonerare l’imputata dalla colpa di aver impiegato un carrello non dotato di freni.
 
 
 


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