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RISCHI PENALI NELLA NOMINA DI DIRIGENTE QUALE RSPP

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Dirigenti

21/09/2005

A cura di Rolando Dubini. Note a margine del salone di Bologna sulla sicurezza del lavoro.

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Articolo a cura di Rolando Dubini tratto dalla sezione “Guide” del sito SuperEva.com.

Note a margine del salone di Bologna sulla sicurezza del lavoro, grazie a Beniamino Deidda e Michele Di Lecce.“Ho avuto modo di seguire l'intervento di Michele Di Lecce, Procuratore capo della Procura della Repubblica di Alessandria ad un recente convegno a Bologna, nel quale questo illustre e finissimo giurista, ha ripreso un argomento sul quale da tempo si è speso Beniamino Deidda, Procuratore capo della Procura della Repubblica di Prato”.“Riprendo il filo del ragionamento, il cui nucleo è stato ben individuato e precisato da Di Lecce e Deidda, e cercherò di offrirne una versione divulgativa, per un primo approccio al problema”.

In sostanza il D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 all'articolo 9, ultimo comma, afferma che il servizio di prevenzione e protezione è "utilizzato" dal datore di lavoro.

In quanto tale è uno strumento che ha, e non può non avere, un rapporto privilegiato col datore di lavoro, al fine di predisporre un sistema di gestione di sicurezza conforme ai dettami normativi, e che poi, a tal fine, interloquisce con molte altre figure della prevenzione aziendali e no, compresa la gerarchia aziendale.

Ma il suo interloquire avviene in qualità di strumento del datore di lavoro, ovvero di consulente del datore di lavoro. Per questa ragione, per consentirgli di svolgere il proprio compito senza i condizionamenti che derivano dall'essere altrimenti inserito nella scala gerarchica aziendale, il D. Lgs. 626/94 lo sottrae da responsabilità per i reati di pericolo previsti dalle norme prevenzionistiche.
Si pone però un problema: in molte aziende è invalsa la prassi di individuare come Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione un soggetto collocato nella scala gerarchica aziendale, un preposto o un dirigente.

Quid Iuris?

Il D. Lgs. n. 626/94 non vieta, testualmente, l'attribuzione di un simile incarico, ma in questo caso l'esenzione di responsabilità verrà meno, e il soggetto sarà responsabile non solo di individuare, proporre elaborare, ma anche di agire e realizzare operativamente, per quanto di competenza, quanto proposto, e in questo caso, se vi sarà comportamento omissivo ne risponderà in quanto dirigente o preposto.

Ma oltre a questo, si profila un pericolo dal punto di vista penalistico per lo stesso datore di lavoro che decide di designare come Rspp, responsabile del servizio prevenzione e protezione, un dirigente o un preposto,e qui soccorre l'insegnamento prezioso di Deidda e Di Lecce.

Il pericolo è che in caso di infortunio, con il conseguente reato di cui agli artt. 599 e 590 del codice penale, omicidio colposo e lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norem di prevenzione infortuni, si potrà sostenere un concorso di colpa del datore di lavoro a titolo di colpa specifica per avere designato come Rspp un dirigente, o un preposto, che proprio a cagione della collocazione della scala gerarchica aziendale, non disponeva del tempo necessario per seguire la sicurezza in modo adeguato (qualora l'infortunio trovi, tra le proprie cause, anche un'attività "consulenziale" inadeguate, insufficiente o carente dell'Rspp così inopinatamente designato, nonostante fosse dirigente o preposto,e quindi violando, se non la lettera, sicuramente la sostanza del D. Lgs. n. 626/94, sostanza che inesorabilmente viene a galla nel processo penale, come ci insegnano Deidda e Di Lecce.

 

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