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Sull’obbligo di vigilare costantemente sul delegato alla sicurezza

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Datore di lavoro

19/12/2011

La delega di funzioni non comporta di per sé l’esonero di responsabilità del datore di lavoro che ha comunque l’obbligo di vigilare costantemente sul delegato e che risponde in caso di omessa verifica o di errata scelta dello stesso. Di G.Porreca.

 
 
 
Commento a cura di Gerardo Porreca.
 
Si esprime ancora sulla delega di funzioni la Corte di Cassazione in questa sentenza ribadendo che la stessa non comporta di per sé sempre e comunque l’esonero di responsabilità da parte del datore di lavoro al quale permane l’obbligo di vigilare costantemente sul delegato e che risponde allorquando si accerti una sua difettosa o omessa verifica ovvero una sua scelta impropria del collaboratore. La delega di funzioni, infatti, sostiene la suprema Corte, per quanto formalmente corretta ed efficace in quanto sussiste l’idoneità tecnico professionale del delegato nonché il trasferimento effettivo dei poteri in capo allo stesso e la sua autonomia finanziaria, non può giustificare un sostanziale disinteresse del datore di lavoro giacché questi è tenuto sempre e comunque ad esercitare un concreto controllo sul generale andamento della gestione di impresa e sulle funzioni delegate in modo da poter intervenire in via sostitutiva in caso di mancato o inidoneo esercizio della delega.
 

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Il caso e l’iter giudiziario
Il Tribunale ha condannato il responsabile civile di una società  per il reato di omicidio colposo in danno di un dipendente della società stessa avendo riscontrato nel suo comportamento una condotta colposa consistita nell'omettere di richiedere all’infortunato l'osservanza delle disposizioni aziendali vigenti in materia di sicurezza così che lo stesso, operaio specializzato con la qualifica di motoseghista, utilizzava il proprio trattore per l'esecuzione di alcuni lavori sul cantiere, rimanendo schiacciato a causa del ribaltamento del mezzo durante una manovra. La Corte di Appello ha successivamente confermata la sentenza di condanna dell’imputato per cui lo stesso ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione.
 
Nel suo ricorso l’imputato ha lamentato che la Corte di merito non aveva tenuto conto del comportamento abnorme dell’infortunato dovuto all’uso improprio del trattore né dell'esistenza di una valida ed efficace delega della funzione di sorveglianza sul cantiere, conferita allo stesso nella sua qualità di capo operaio, e non aveva tenuto conto altresì che lo stesso aveva frequentato, dopo il conferimento di detta delega, specifici corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Le decisioni della suprema Corte
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato da parte della Corte di Cassazione che ha confermata la condanna dell’imputato. Il ricorrente, ha affermato la suprema Corte, ha lamentato di essere stato erroneamente chiamato in giudizio quale responsabile civile in quanto l'evento sarebbe stato determinato dalla condotta abnorme ed assolutamente imprevedibile della vittima la quale, agendo di propria iniziativa ed in spregio alle disposizioni impartitegli, aveva caricato il legname sul proprio trattore, senza aspettare l'arrivo del mezzo aziendale. Lo stesso ricorrente ha inoltre contestato quanto affermato dalla sentenza di primo grado che aveva ricondotto la sua responsabilità anche nella scelta come preposto dell’infortunato essendo risultato lo stesso privo di qualsiasi conoscenza della normativa antinfortunistica e addirittura anche dei propri compiti. Comunque la Corte di Appello aveva esclusa l'abnormità della condotta della vittima e non aveva dato neanche rilievo al conferimento della delega di funzioni alla stessa da parte del datore di lavoro.
 
Come affermato più volte”, ha precisato la Sez. IV, “la delega di funzioni, di per sé, non comporta sempre e comunque l'esonero di responsabilità del datore di lavoro, essendogli, infatti, per esplicita indicazione normativa (contenuta ora nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 16, comma 3, che ha recepito il pregresso consolidato orientamento di questa Corte), pur sempre imposto l'obbligo di vigilare costantemente sul delegato (o di predisporre ogni misura idonea affinché il controllo possa essere svolto in concreto, eventualmente affidando il compito a soggetti particolarmente qualificati). Con la possibile conseguenza di una persistente responsabilità (o corresponsabilità del datore di lavoro allorché si accerti una difettosa od omessa verifica ovvero una scelta impropria del collaboratore”.
 
Ciò significa”, ha proseguito la suprema Corte, “che la delega di funzioni, per quanto formalmente corretta ed efficace (sussistendo l'idoneità tecnico-professionale del delegato, il trasferimento effettivo dei poteri in capo al delegato e l'autonomia finanziaria del delegato), non può legittimare un sostanziale disinteresse del datore di lavoro, giacché questi è sempre tenuto (onde l'inosservanza può essere fonte di responsabilità) ad esercitare un concreto controllo sul generale andamento della gestione dell'impresa e, in un tale ambito, anche sulle funzioni delegate, sì da poter provvedere, nel caso, in via sostitutiva, per far fronte al mancato o inidoneo esercizio della delega”.
 
Giustamente è stata quindi affermata, ha concluso la Corte di Cassazione, la responsabilità del datore di lavoro per la scelta del preposto, il quale, come evidenziato dal giudice di primo grado, anche a prescindere da quanto indiscutibilmente emergente dagli atti, aveva dimostrato nel corso dell'esame dibattimentale di non conoscere le regole più elementari in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro nonché dei propri compiti.


 
 
 


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