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Migliorare le relazioni tra RLS, medico competente e datore di lavoro

Migliorare le relazioni tra RLS, medico competente e datore di lavoro
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Datore di lavoro

24/06/2014

Un intervento propone diverse soluzioni ad alcune problematicità rilevate dagli RLS in merito alla sorveglianza sanitaria. Il codice ICOH e i suggerimenti rivolti a RLS, medici competenti, dirigenti e datori di lavoro.

Bologna, 24 Giu – Nei giorni scorsi PuntoSicuro si è soffermata su alcune problematiche relative alla sorveglianza sanitaria e alle relazioni tra  Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Medici Competenti (MC) presentando un intervento al seminario - organizzato dal  SIRS (Servizio Informativo Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) - dal titolo “La sorveglianza sanitaria: ruoli, compiti, responsabilità e relazioni” (Bologna, 4 aprile 2014).

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RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Artt. 37,47)

L’intervento – dal titolo “ Criticità relative all’operatività del medico Competente - quesiti posti dai RLS” e a cura di Ivano Pioppi – riprendeva infatti alcune criticità rilevate dagli RLS e riportate al SIRS e agli Uffici sindacali che si occupano di sicurezza.
 
Dopo aver riportato le critiche, presentiamo ora una breve rassegna di soluzioni possibili.
Sono soluzioni tratte dall’intervento “Dai problemi alle soluzioni: relazioni corrette tra RLS, Medico Competente e Datore di Lavoro”, a cura di Andrea Spisni (Coordinatore SIRS - RLS AUSL di Bologna). 
 
Dopo aver sottolineato come sia importante nelle aziende passare “dalla cultura della colpa alla cultura della partecipazione” e aver riportato i riferimenti all’art. 39 del D.Lgs. 81/2008 e al codice etico (citato nell’art. 39) della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH), vengono riproposte alcune riflessioni e soluzioni relative ai problemi segnalati dagli RLS.
 
Rimandando ad una lettura integrale dell’intervento, ne segnaliamo alcune:
 
- il Medico Competente non visita i luoghi di lavoro. Queste le possibili soluzioni: “Verifica della periodicità indicata nel DVR; Richiesta di spiegazioni al Medico Competente; Proposta di visite comuni RSPP-MC-RLS; Richiesta di intervento da parte del Datore di lavoro; Segnalazione all’Organo di Vigilanza”; 
 
- il Medico Competente esprime giudizio di idoneità alla mansione specifica ma il lavoratore svolge altra mansione o lavora in ambiente diverso. Bisogna premettere in questo caso l’obbligo da parte del Medico Competente “di conoscere i luoghi di lavoro e le lavorazioni che si effettuano, oltre alla partecipazione alla Valutazione del Rischio”. Soluzioni: “Richiesta di spiegazioni al Medico Competente; Segnalazione al Datore di lavoro con relativa richiesta di intervento; Supporto al lavoratore nel ricorso ex art. 41 (ricorso avverso il parere del M.C.)”;
 
- il Medico Competente non partecipa alla Valutazione del rischio ma si limita a firmare il DVR. Queste le possibili soluzioni: “Chiedere informazioni al M.C. sul suo comportamento; Comunicazione al DDL del mancato rispetto della norma da parte del M.C. o delle situazioni che ostacolano la partecipazione del M.C. alla valutazione; Richiesta di intervento degli Organi di Vigilanza”; 
 
- il Medico Competente esprime giudizio di idoneità e lo comunica all’azienda e solo dopo molto tempo al lavoratore (a volte non viene mai trasmesso al lavoratore). L’autore premette il contenuto dell’art. 41, comma 6-bis D. Lgs. 81/2008): nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6, il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. E sottolinea che “non esistono soluzioni diverse da quelle previste dalla Legge”. Tuttavia “la consegna del certificato può essere differita in caso di: Accertamenti sanitari aggiuntivi; Invio tramite posta o altra tipologia di consegna (in questi casi vale la data di consegna del certificato per il possibile ricorso del lavoratore)”. Possibili soluzioni: “Segnalazione dei RLS al Datore di lavoro; Segnalazione all’Organo di Vigilanza”;
 
- il Medico Competente esprime giudizi con limitazioni alle mansioni non comprensibili o difformi da quelle praticate. Possibili soluzioni: Richiesta di informazioni al M.C.; Sollecito al M.C. di esprimere pareri comprensibili; Richiedere l’intervento da parte del Datore di lavoro; Supporto al lavoratore nel ricorso ex art. 41 (ricorso avverso il parere del M.C.); Richiesta di intervento degli Organi di Vigilanza”. 
 
- il Medico Competente esprime il giudizio senza evidenziare quasi mai le mansioni alternative a cui adibire il lavoratore. L’autore riporta in questo caso il punto 10 del codice ICOH : (…) privilegiando opportuni suggerimenti sull’adattamento delle mansioni e delle condizioni di lavoro alle capacità del lavoratore.
 
- il Medico Competente suggerisce al lavoratore di ricorrere a suo carico a specialisti per poter orientare meglio la sorveglianza sanitaria (comportamento scorretto e contro le indicazioni dell’art. 15, comma 2, e dell’art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/2008). Possibili soluzioni: “Richiesta di spiegazioni al M.C.; Sollecito al M.C. di attenersi alle indicazioni normative; Richiedere l’intervento da parte del Datore di lavoro; Comunicazione alle OO.SS. aziendali; Richiesta di intervento degli Organi di Vigilanza”. 
 
- il Medico Competente non visita il lavoratore su richiesta nonostante certificazioni che evidenzino peggioramenti della salute. Possibili soluzioni: “Chiedere al M.C. di fornire motivazioni scritte al suo diniego (richiesta da fare per iscritto al MC); Chiedere l’intervento dell’ODV”. 
 
Concludiamo questa rassegna di problemi e soluzioni con alcuni suggerimenti rivolti a varie figure impegnate nella gestione della sicurezza aziendale: datori di lavoro, dirigenti, RLS, medici competenti, OO.SS., RSPP e organi di vigilanza.
 
Ad esempio questi sono i suggerimenti rivolti a datori di lavoro e dirigenti:
- “privilegiare sempre la relazione tra le parti;
- il RLS deve essere visto come una opportunità e non come un intralcio;
- consultare i RLS preventivamente e tempestivamente;
- astenersi dalla stipula di contratti con il M.C. poco chiari;
- garantire sempre e comunque un adeguato rispetto della norma;
- proporre momenti di incontro e gruppi di lavoro tra RSPP, M.C. e RLS;
- garantire sempre e comunque l’informazione e la formazione dei lavoratori anche attraverso assemblee;
- nelle contrattazioni con le OO.SS. tenere sempre conto che la salute e la sicurezza sono un bene primario”.
 
I suggerimenti per gli RLS:  
- “privilegiare sempre la relazione tra le parti facendo proposte;
- richiedere sempre e comunque l’applicazione delle norme;
- non limitarsi ad ascoltare le problematiche dei lavoratori ma fare una adeguata analisi delle situazioni rappresentate;
- fare attenzione alle richieste ‘fuorvianti’;
- utilizzare tutte le fonti per accrescere la conoscenza;
- programmare incontri periodici con il Medico Competente e il RSPP (oltre alle riunioni periodiche);
- chiedere continuo supporto alle OO.SS. e agli uffici tutela;
- (…)”
 
Concludiamo con i suggerimenti rivolti ai medici competenti:
- “privilegiare sempre la relazione tra le parti;
- il RLS deve essere visto come una opportunità e non come un intralcio;
- garantire ai lavoratori che il proprio mandato è svolto secondo quanto previsto dal codice etico;
- non lesinare nel dare informazioni ai lavoratori e ai loro rappresentanti;
- emettere giudizi di idoneità comprensibili non solo per i lavoratori ma anche per chi li deve mettere in pratica;
- partecipare attivamente alle valutazioni dei rischi (con particolare attenzione ai fattori di rischio organizzativi);
- garantire adeguate visite nei luoghi di lavoro;
- essere un supporto chiaro per i lavoratori per garantire in primis una adeguata sorveglianza sanitaria e poi per non essere visti, come molto spesso accade, ‘filoaziendali’”. 
 
 
Dai problemi alle soluzioni: relazioni corrette tra RLS, Medico Competente e Datore di Lavoro”, a cura di Andrea Spisni (Coordinatore SIRS - RLS AUSL di Bologna), intervento al seminario “La sorveglianza sanitaria: ruoli, compiti, responsabilità e relazioni” (formato PDF, 1.68 MB).
 
 
RTM
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 
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Rispondi Autore: Umberto Girotto - likes: 0
24/06/2014 (11:38:25)
E' un ottimo articolo. La materia merita attenzione nella Pubblica Amministrazione soprattutto in questo periodo di importanti riforme e di unificazioni di Servizi.
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0
29/07/2014 (17:59:38)
Purtroppo, devo osservare che alcune delle soluzioni citate non sono così illuminate. Mi riferisco ad esempio alla slide n. 11 ove si sostiene che visitare un lavoratore in infortunio o in malattia è un controsenso. In realtà è l'impianto normativo che genera il controsenso. Se il lavoratore rientra da infortunio o malattia superiore ai 60 gg. la visita medica deve essere "precedente alla ripresa del lavoro". Ciò significa che, se il medico competente non è disponibile nel giorno del rientro deve per forza essere visitato prima cosa che non è espressamente vietata dal D.Lgs.81/08. Non solo; l'ANMA (19/02/13) e la Camera di Commercio di Reggio Emilia (per citare 2 esempi) ritengono che il periodo di malattia o infortunio non abbiano a che fare con l'idoneità lavorativa. Le visite fiscali, ad esempio, vengono fatte in periodo di malattia. Chiaro che il lavoratore deve essere informato.
Cordiali saluti.
Rispondi Autore: Domenico Nigro - likes: 0
04/11/2016 (11:29:46)
Molto interessante.Da quando è arrivato il MC nuovo Gennaio 2016 non mi è stato presentato mai parlato ma perfino la mia visita annuale fatta a metà cosa ne pensate.Grazie io sono L'RSL MIMMO.

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