Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Le responsabilità del datore di lavoro della pubblica amministrazione
Alpignano (TO), 4 Nov - Dopo i fatti eclatanti sul tema della sicurezza avvenuti al Liceo Darwin di Rivoli (TO) e all'acciaieria Thyssen Krupp di Torino, sono usciti svariati articoli, pubblicati sia dalle piccole e grandi testate giornalistiche, a carattere locale o nazionale, e sia dalle riviste tecniche di settore.
Tutti gli operatori del settore hanno seguito con apprensione, nei vari gradi di processo, l'evoluzione delle responsabilità attribuite al Datore di Lavoro e al suo consulente di riferimento per la sicurezza: il RSPP.
Il dibattito è ancora aperto, come pure la conclusione dei due processi mediatici riferiti alle due tragedie torinesi sopramenzionate:
- la Cassazione è intervenuta sugli esiti del processo Thyssen Krupp, chiedendo una revisione delle pene, in quanto troppo severe,
- sempre la Cassazione dovrà pronunciarsi entro la primavera del 2015 in merito alla sentenza di 2° grado del processo del Liceo Darwin.
Tra gli articoli apparsi sinora, si distingue per l'originalità dei temi affrontati quello pubblicato nel n°11/2014 della rivista " Dirigere la scuola" di Euroedizioni di Venaria (TO), rivolta ai dirigenti scolastici (in passato detti Presidi). L'articolo è scritto da Antonietta Di Martino, che attualmente presta il servizio di dirigente scolastico proprio in una Istituzione scolastica della Provincia di Torino.
In tale articolo, intitolato " Il caso del liceo Darwin di Rivoli: aspetti d’interesse generale per i datori di lavoro della scuola e della pubblica amministrazione", si vuole sottolineare che le già controverse responsabilità, che a tutt'oggi vengono rimbalzate tra il Datore di Lavoro e il RSPP, sono sempre più difficili da individuare e da chiarire nel caso delle pubbliche amministrazioni, nonostante le varie e discordanti interpretazioni riferite dai giornali, a seguito dei casi di cronaca riferiti alla sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.
Le maggiori difficoltà presenti nell'ambito pubblico sono dovute al fatto che in questi casi i datori di lavoro non sono proprietari dell'edificio presso il quale esercitano la loro funzione direzionale e quasi sempre non hanno il potere di spesa per effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edilizio, strutturale e impiantistico; del resto ogni datore di lavoro, anche qualora avesse la disponibilità finanziaria, prima di procedere ad una qualsiasi attività manutentiva dovrebbe chiedere il permesso all'Ente proprietario, che è fuor di ogni dubbio il responsabile dell'edificio e delle relative certificazioni e dichiarazioni di conformità alla normativa vigente, quindi l'interlocutore unico degli organi preposti al controllo quali i VV. F. per il rilascio del C.P.I. e l'ASL SISP per il parere igienico-sanitario funzionale all'agibilità.
L'articolo della Dirigente scolastica Di Martino, nel fare riferimento al processo relativo alla tragedia del Liceo Darwin, che, lo si ricorda, non ha comportato alcun avviso di garanzia nei confronti del Dirigente scolastico, indica come particolarmente urgente non solo la necessità di individuare le rispettive competenze tra l'Ente proprietario e il Dirigente scolastico/Datore di Lavoro della pubblica amministrazione riguardo la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio presso il quale viene esercitata l'attività scolastica, ma anche la necessità di chiarire l'esigibilità della condotta del RSPP della scuola.
Infatti la condanna degli RSPP, che si sono succeduti negli anni presso il Liceo Darwin, potrebbe ripercuotersi sulle responsabilità del Datore di Lavoro della Pubblica amministrazione che li ha individuati.
Qual è l’anomalia? E’ giusto che il DS (dirigente scolastico) non venga indagato oppure è ingiusto che vengano indagati e condannati solo i RSPP e gli ASPP?
Il ragionamento da farsi a norma di legge potrebbe essere il seguente: se da una parte il datore di lavoro deve segnalare all'Ente proprietario i rischi individuati e valutati, ai sensi del D.Lgs. 81/08 art.18 comma 3, dall'altra parte deve fornire al RSPP individuato (e al Medico Competente) informazioni, ai sensi del D.Lgs. 81/08 art.18 comma 2, in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Lasciando da parte ulteriori ragionamenti, magari troppo sofisticati, come quello che i contenuti del comma 2 sono più importanti di quelli del comma 3 in quanto il legislatore tende dare sempre la precedenza cronologica ai contenuti più importanti, appare lecito sostenere che il Datore di Lavoro debba scegliere il proprio consulente RSPP in modo in modo scrupoloso e coscienzioso, senza affidarsi alla logica del preventivo più basso, sia perché le multe generate da un lavoro superficiale del RSPP le pagherebbe di tasca propria e sia perché in caso di gravi infortuni la magistratura gli potrebbe contestare di aver fatto una scelta non appropriata, altrimenti indicata con il termine forense di ‘culpa in eligendo’.
Per tale motivo non si comprende, rimanendo nell'ambito della sicurezza delle scuole, per quale motivo alcuni revisori dei conti, che effettuano per conto dello Stato i controlli periodici della contabilità delle istituzioni scolastiche, pretendano che i Dirigenti Scolastici si dotino preferenzialmente di RSPP dipendenti scolastici.
A dir il vero il D.Lgs. 81/08 nell'art. 32 comma 8 sottolinea che “il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti”.
Quindi è consigliabile che il dirigente scolastico effettui un'indagine di disponibilità a ricoprire tale ruolo sia all'interno della propria istituzione scolastica che in quella di altre scuole presenti nel territorio di pertinenza.
Tuttavia il legislatore dovrebbe chiarire la contraddizione evidente sia con l'art.17 dello stesso D.Lgs. 81/08 sulla non delegabilità da parte del Datore di Lavoro delle due attività seguenti:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
e sia con l'art. 32 comma 9, che in pratica prevederebbe per il Datore di Lavoro anche la possibilità, successiva alla precedente, di individuare come RSPP in via prioritaria addirittura il RSPP dell'Ente proprietario e solo in via subordinata, cioè come ultima 'ratio', la possibilità di rivolgersi ad enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
Considerato il diffuso contraddittorio presente tra i dirigenti scolastici, che chiedono scuole a norma e sicure (ma quante sono?), e i relativi enti proprietari degli edifici scolastici, il ricorso al RSPP del Comune o della Provincia non è ragionevolmente perseguito da alcun dirigente scolastico; viceversa molti dirigenti scolastici stanno inviando lettere a tutte le altre istituzioni scolastiche limitrofe chiedendo la disponibilità di una qualche docente o ATA a ricoprire l' incarico di RSPP per la propria scuola.
Ma l'aspetto ancora più contradditorio è costituito dal fatto che mentre lo Stato pare obbligare i propri dirigenti, individuati come datori di lavoro, a perseguire la strada della scelta del RSPP secondo i criteri della 'minima spesa', la Magistratura viceversa consideri necessario che il datore di lavoro individui un RSPP dotato di competenze professionali elevate, perché se succede qualche grave infortunio o tragedia lo stesso RSPP sarà sicuramente colpevole per non aver saputo prevedere il corso degli eventi e, di conseguenza, averli evitati.
In conclusione, l’Italia è un paese meraviglioso che riesce a rendere complicate le cose facili; immaginiamo come si possono complicare quelle difficili.
Personalmente auspico che gli italiani riescano ad abbandonare il comodo vecchio schema della ricerca mediatica del 'caprio espiatorio' (scelto tra i soggetti più deboli, in questo caso i RSPP) e riescano a costringere lo Stato ad assumersi la responsabilità delle leggi che produce, perequandole, innanzitutto, tra le amministrazioni pubbliche e gli imprenditori privati.
Prof. Nicoletto Raimondo
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Daniele Tartari - likes: 0 | 04/11/2014 (09:21:06) |
Sono RSPP in un Ente proprietario di scuole. Non farei mai l'RSPP anche delle scuole stesse in quanto il rapporto con i datori di lavoro non è diretto e ciò comporterebbe una sostanziale impossibilità di operare in modo costruttivo. |
Rispondi Autore: D.G. - likes: 0 | 04/11/2014 (09:29:00) |
Gentile Prof. Raimondo, concordo appieno con il suo articolo e lo trovo preciso nel contesto in cui noi RSPP del mondo della scuola operiamo. Deve essere fatta chiarezza, assumersi responsabilità per il mancato operato di altri è altamente ingiusto ed insignificante. Sicuramente le responsabilità ci sono (sono evidenti) ma l'operato di un RSPP deve essere valutato per le risorse che ha avuto (come un consulente del servizio di prevenzione può evitare un accaduto? Segnalando? E poi?). Sono ottimista. Un giovane RSPP |
Rispondi Autore: Diego - likes: 0 | 04/11/2014 (16:11:58) |
Ciao Nico, complimenti per l'articolo!....come ben sai la mia posizione sull'argomento è sempre stata molto polemica su un punto: numerose sentenze individuano il datore di lavoro come colui che ha potere di spesa e comando ultimo in azienda o nell'attività presa in considerazione.... ma il dirigente scolastico non si trova sicuramente in questa condizione!! Sopratutto per l'aspetto economico. Lo stato pretende dai suoi cittadini (o forse è meglio chiamarli sudditi...) la strenua applicazione delle leggi e poi lui per primo invece le viola identificando come datore di lavoro colui che obiettivamente non lo è!! |
Rispondi Autore: Diego - likes: 0 | 04/11/2014 (17:30:24) |
Ciao Nico, complimenti per l'articolo!....come ben sai la mia posizione sull'argomento è sempre stata molto polemica su un punto: numerose sentenze individuano il datore di lavoro come colui che ha potere di spesa e comando ultimo in azienda o nell'attività presa in considerazione.... ma il dirigente scolastico non si trova sicuramente in questa condizione!! Sopratutto per l'aspetto economico. Lo stato pretende dai suoi cittadini (o forse è meglio chiamarli sudditi...) la strenua applicazione delle leggi e poi lui per primo invece le viola identificando come datore di lavoro colui che obiettivamente non lo è!! |
Rispondi Autore: Andrea Bighi - likes: 0 | 04/11/2014 (23:01:09) |
Vorrei solamente porre all'attenzione che quanto asserito nell'articolo con l'affermazione: "il ricorso al RSPP del Comune o della Provincia non è ragionevolmente perseguito da alcun dirigente scolastico", non corrisponde a verità assoluta. Esistono, infatti, diverse realtà territoriali nelle quali numerosi dirigenti scolastici, attenendosi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 81/08, hanno richiesto agli enti locali proprietari degli edifici scolastici di stipulare un'apposita convenzione per avvalersi di un RSPP fornito dai medesimi. La risposta pressoché unanime è stata quella dell'impossibilità di poter esaudire la stessa richiesta. Cordiali saluti. |
Rispondi Autore: alessio.bombara - likes: 0 | 05/11/2014 (08:57:00) |
Preg.mo Prof. Raimondo, seguo spesso la rivista in cui trovo spunti di riflessione interessanti, pero' avrei voluto leggere l'articolo della Prof.ssa Di Martino, possibilmente per intero, tenuto conto che vi siano concetti utili che meritano un approfondimento ed una possibile discussione. Pensa che sia possibile? La ringrazio anticipatamente. Alessio Bombara |
Rispondi Autore: Federico Betteni - likes: 0 | 05/11/2014 (09:21:54) |
Ottimo articolo, anzi eccellente! Solo una magra consolazione finale lo Stato non può processerà mai se stesso. Tocca a noi cittadini, in qualità di membri dello Stato, fare in modo che le leggi siano eque, semplici, univoche (esenti da interpretazioni multiple) e facilmente applicabili |
Rispondi Autore: Andrea Iovino - likes: 0 | 05/11/2014 (09:36:04) |
Si, concordo pienamente con Alessio Bombara, sarebbe interessante leggere interamente l'articolo della Dirigente Scolastica Di Martino, per cogliere appiene il senso dell'argomento e le sue osservazioni e considerazioni. Ritengo pertanto opportuno che sia pubblicato per intero il lavoro svolto dalla Dottoressa. Arch. Iovino |
Rispondi Autore: GDG - likes: 0 | 05/11/2014 (09:59:11) |
Articolo molto interessante, soprattutto perché prende in considerazione un argomento che sicuramente non è stato approfondito abbastanza. Vorrei però precisare ed aggiungere che non è sbagliato il ricorso al personale interno alle istituzioni scolastiche per lo svolgimento del ruolo di RSPP, qualora naturalmente la scelta si effettuata tra personale in possesso istruzione professionalità ed esperienza. Perché dequalificare il personale delle istituzioni scolastiche? C'è anche da dire che il personale interno alle istituzioni scolastiche ha sicuramente una conoscenza approfondita sull'organizzazione e svolgimento delle attività nell'ambito scolastico. Ci sono altre realtà in cui, addirittura, il decreto indica come obbligatorio il RSPP interno all'unità produttiva e lo stesso dicasi per l’istituzione del servizio di prevenzione (- D.Lgs. 81/08 articolo 31 c. 6 e 7) e non mi sembra che questo sia un problema. Magari deve essere rivista la modalità di svolgimento dell'incarico, soprattutto quando si tratta di personale interno, disponibile ad operare in una pluralità di istituti, disciplinando la modalità di esecuzione dell'incarico, e garantendo l'accesso a percorsi di formazione ed aggiornamento. Resta poi inoltre il grosso dilemma dell'ente a cui spetta la manutenzione degli stabili. Ci sono realtà scolastiche in cui lo stesso edificio è suddiviso in porzioni assegnate a scuole di ordine diverso: un piano è assegnato alla scuola media e quindi viene gestito dal Comune, un piano è in uso alle superiori con gestione della Provincia, ma le scale sono in comune e così anche in percorsi di esodo. Per non parlare del fatto che i locali passano da una scuola all'altra. Viste le carenze strutturali di cui soffrono la maggior parte degli edifici scolastici una gestione di questo tipo non può che amplificare i problemi già esistenti e rende difficile operare in modo costruttivo ed efficiente. |
Rispondi Autore: GDG - likes: 0 | 05/11/2014 (15:23:14) |
Articolo molto interessante, soprattutto perché prende in considerazione un argomento che sicuramente non è stato approfondito abbastanza. Vorrei però precisare ed aggiungere che non è sbagliato il ricorso al personale interno alle istituzioni scolastiche per lo svolgimento del ruolo di RSPP, qualora naturalmente la scelta si effettuata tra personale in possesso istruzione professionalità ed esperienza. Perché dequalificare il personale delle istituzioni scolastiche? C'è anche da dire che il personale interno alle istituzioni scolastiche ha sicuramente una conoscenza approfondita sull'organizzazione e svolgimento delle attività nell'ambito scolastico. Ci sono altre realtà in cui, addirittura, il decreto indica come obbligatorio il RSPP interno all'unità produttiva e lo stesso dicasi per l’istituzione del servizio di prevenzione (- D.Lgs. 81/08 articolo 31 c. 6 e 7) e non mi sembra che questo sia un problema. Magari deve essere rivista la modalità di svolgimento dell'incarico, soprattutto quando si tratta di personale interno, disponibile ad operare in una pluralità di istituti, disciplinando la modalità di esecuzione dell'incarico, e garantendo l'accesso a percorsi di formazione ed aggiornamento. Resta poi inoltre il grosso dilemma dell'ente a cui spetta la manutenzione degli stabili. Ci sono realtà scolastiche in cui lo stesso edificio è suddiviso in porzioni assegnate a scuole di ordine diverso: un piano è assegnato alla scuola media e quindi viene gestito dal Comune, un piano è in uso alle superiori con gestione della Provincia, ma le scale sono in comune e così anche in percorsi di esodo. Per non parlare del fatto che i locali passano da una scuola all'altra. Viste le carenze strutturali di cui soffrono la maggior parte degli edifici scolastici una gestione di questo tipo non può che amplificare i problemi già esistenti e rende difficile operare in modo costruttivo ed efficiente. |
Rispondi Autore: Antonietta Di Martino - likes: 0 | 06/11/2014 (08:34:59) |
Ho letto i commenti e trovo che i vari punti di vista espressi siano assolutamente condivisibili e denotano la sensibilità su questi temi. La speranza di noi dirigenti scolastici è che il Decreto attuativo del Dlgs 81/08 per le istituzioni scolastiche faccia chiarezza su questo e su altre questioni controverse, riconoscendo la specificità della scuola come ambiente di lavoro e fornendo le risorse necessarie per gli adempimenti. Antonietta Di Martino |
Rispondi Autore: Leonardo Lione - likes: 0 | 18/11/2014 (16:48:01) |
pur riconoscendo una certa complessità alla materia trattata nell'articolo, il ragionamento da farsi a norma di legge è il seguente: il datore di lavoro, effettuata la valutazione dei rischi, ex art. 17, deve segnalare all'Ente proprietario i rischi individuati e valutati, che non è stato possibile rimuovere. nelle more della loro eliminazione per la parte che compete al proprietario dell'immobile, il datore di lavoro, attraverso la redazione del documento di valutazione dei rischi, adotta le misure -organizzative, procedurali ecc- necessarie a ridurre i rischi alla fonte, fosse anche l'interdizione delle attività per gravi ed imminenti rischi verso i lavoratori ed alunni. per il resto, tutto ciò che attiene alle responsabilità, nomina ecc del RSPP diventa secondario. infatti al RSPP il d.lgs. 81/2008 non imputa responsabilità, a meno ché si trovi anche nella veste di dirigente o preposto. quindi le responsabilità ricorrerebbero in quanto dirigente/preposto e non RSPP. sulla sentenza, che condanna il RSPP e non indaga il datore di lavoro, non esprimo commenti in quanto non la conosco. |