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In “Obblighi e responsabilità in tema di malattie professionali”, Ida Rampino ricorda che nel Testo Unico sulla sicurezza il legislatore ha previsto “un’interazione di responsabilità”. Se la sicurezza deve diventare una cultura di tutti coloro che lavorano “nessuno può essere esente da responsabilità, ognuno con il suo grado, con il suo ruolo, con la sua percentuale di responsabilità variabile in ragione della funzione assolta”. Il documento si sofferma sugli obblighi di alcuni attori della sicurezza aziendale.
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Le malattie professionali e il Testo Unico: obblighi e responsabilità
Napoli, 20 Mar – In questi ultimi anni le malattie professionali sono diventate un fenomeno vasto e sempre più complesso. Un fenomeno che richiede un approccio necessariamente interdisciplinare e multidisciplinare.
Per favorire questo approccio l’Inail ha promosso uno specifico corso quadrimestrale di formazione sulle malattie professionali per operatori sanitari e consulenti delle parti.
In relazione al corso, che si è tenuto nel 2012 presso un centro di formazione di Napoli, sono state recentemente pubblicati gli atti in una pubblicazione dal titolo “Le malattie professionali. Aspetti clinici ed assicurativi”, curata dalla Direzione regionale Campania dell’Inail.
Per affrontare gli obblighi e le responsabilità fissati dal Decreto legislativo 81/2008, non solo in relazione alle tecnopatie, ci soffermiamo oggi su un documento elaborato da Ida Rampino (Legale - Avvocatura Regionale INAIL Campania).
In “Obblighi e responsabilità in tema di malattie professionali”, Ida Rampino ricorda che nel Testo Unico sulla sicurezza il legislatore ha previsto “un’interazione di responsabilità”. Se la sicurezza deve diventare una cultura di tutti coloro che lavorano “nessuno può essere esente da responsabilità, ognuno con il suo grado, con il suo ruolo, con la sua percentuale di responsabilità variabile in ragione della funzione assolta”. Il documento si sofferma sugli obblighi di alcuni attori della sicurezza aziendale.
Riguardo agli obblighi del datore di lavoro si indica che il datore deve adottare le seguenti principali misure generali di tutela: “valutazione dei rischi; programmazione della prevenzione; eliminazione e/o riduzione dei rischi; l'organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici; l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici; il controllo sanitario; l‘informazione e la formazione; le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio; l'uso di segnali di avvertimento; la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti”.
Tuttavia questo modello legale degli obblighi e delle responsabilità può essere modificato.
Infatti “in presenza di determinati presupposti ed a certe condizioni, il debito di sicurezza può infatti essere delegato ad altri soggetti idonei. Ciò significa che il datore di lavoro può esimersi da responsabilità penali e dal suo debito di sicurezza incaricando persona idonea e capace. Egli però rimane sempre obbligato qualora l’individuazione del soggetto delegato non risponda a questi requisiti”.
Al di là degli obblighi delegabili, il documento si sofferma sulla deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e subdelega, introdotta dal correttivo D.lvo 106/2009: la cosiddetta “ norma salva manager”.
Con relazione a questa norma e su denuncia di un RLS, Marco Bazzoni, “l’Italia è stata messa sotto accusa dall’Unione Europea per non aver rispettato in modo adeguato le disposizioni europee in materia di sicurezza sul lavoro”. Il presupposto di partenza è “che i datori di lavoro e i dirigenti possono delegare e subdelegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, mantenendo comunque l'obbligo di vigilare sul delegato. Obbligo che, come indicato all’art. 16 comma 3) si considera assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
Questo il passaggio che ha insospettito la Commissione: “a valutare se i dirigenti abbiano correttamente vigilato e siano da ritenere non penalmente responsabili in caso di incidente, a valutare cioè se il modello di verifica e controllo sull'operato dei delegati alla sicurezza sia stato efficace, non è un soggetto terzo come l'Ispettorato del Lavoro, e nemmeno un giudice in sede di accertamento penale, com'è stato fino a prima della riforma. È un organismo paritetico (art 51), costituito proprio da associazioni di datori di lavoro, quindi con un obiettività di giudizio quantomeno limitata”. Tuttavia sul punto la dottrina è divisa e vi è chi “sostiene che non è evidente quale sia esattamente il contrasto tra la disciplina italiana in materia di delega di funzione e i principi della direttiva 89/391/CEE”.
Rimandando i lettori ad una lettura integrale del documento in merito alle diverse posizioni sul tema, passiamo brevemente agli obblighi dei dirigenti.
Se il dirigente è stato considerato sempre una figure professionali centrali nel sistema sicurezza, con il Testo Unico la posizione del dirigente cambia.
Il dirigente “cessa di essere colui che semplicemente si limita a far osservare tutte quelle misure di sicurezza già predisposte sul luogo di lavoro e viene eletto a soggetto co-obbligato, insieme al datore di lavoro, alla predisposizione di misure di sicurezza idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori. Non più mero esecutore ma – nell’ambito delle attribuzioni e competenze conferitegli - condivide con il datore di lavoro la responsabilità sia per l’eventuale inadempimento degli obblighi posti che per l’inadeguatezza in chiave prevenzionistica delle misure predisposte”.
Anche in questo caso vi rimandiamo al documento per l’elencazione degli obblighi del dirigente e passiamo a quelli del preposto.
Tali obblighi sono per lo più una “trasposizione a livello normativo di alcuni ormai consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità”.
In particolare – “ad eccezione dell’obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale” – i doveri del preposto riguardano “il suo compito principale che è quello di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi posti a loro carico dalla legge e dalle disposizioni aziendali, ad es. verificare che solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico, informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed imminente circa il rischio stesso; dare istruzioni anche per lavori che possono sembrare semplici, affidati per la prima volta”.
Anche gli obblighi del medico competente sono stati ampliati con il D.Lgs. 81/2008.
Il medico competente è oggi “una figura preminente nell’organizzazione aziendale. Infatti se la normativa precedente in molti casi limitava la partecipazione del medico competente alle attività aziendali extrasanitarie limitandosi all’uso della formula ‘sentito il medico competente’, la attuale formulazione normativa lo chiama a collaborare con il datore di lavoro in un’ampia gamma di adempimenti puntualmente elencati dall’art. 25” del Testo Unico.
Il percorso legislativo, che gli attribuisce due compiti importanti correlati alla sorveglianza sanitaria e alla valutazione dei rischi, identifica nel medico competente una figura che, usando le parole della Cassazione, non ha soltanto il compito di procedere alle visite obbligatorie nell’interesse del lavoratore, ma anche quello di essere il consulente del datore di lavoro/ dirigente in materia sanitaria, di esserne l’alter ego in questa materia, con funzioni, quindi, di consiglio e di stimolo.
Ci soffermiamo infine sugli obblighi del RSPP, la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art.2, D.Lgs. 81/2008).
Questi i compiti di un Servizio di Prevenzione e Protezione (e, quindi, del suo responsabile) previsti dall’articolo 33 del D.Lgs. 81/2008:
- “individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro rispettose della normativa vigente e che si adattino alle specifiche esigenze aziendali (art 33, comma I, lett. a);
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive del documento di valutazione dei rischi ed i relativi strumenti di controllo (art. 33, comma I, lett. b);
- redigere le procedure di sicurezza per le diverse attività aziendali (art. 33, comma I, lett. c); - proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori (art. 33, comma I, lett. d);
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alla riunione periodica prevista dall’art 35 (art 33, comma I, lett. e);
- fornire ai lavoratori le informazioni previste dall’art 36 (art. 33, comma I, lett. f)”.
In particolare il R.S.P.P. non possiede un “autonomo obbligo di effettuare controlli sulla effettiva applicazione dei presidi antinfortunistici”. Il “ruolo” che gli viene affidato è in realtà assimilabile “a quello di una consulenza (tecnica) specializzata e quindi a quello di una prestazione di assistenza più che all’individuazione di un centro autonomo di responsabilità”.
Tuttavia sebbene il R.S.P.P. sia per lo più un organo di “studio e consulenza” e non abbia poteri decisionali né di “intervento attivo” nel settore della sicurezza, ciononostante tale soggetto non viene affatto “individuato dal decreto come strumento meramente passivo, attivabile solo se e quando il datore di lavoro lo richieda (e nei limiti in cui sia richiesto): in altri termini, in capo al R.S.P.P. dovrebbe rinvenirsi (una volta ricevuto ed accettato l’incarico) un onere di attivazione automatica, un vero e proprio dovere di impulso anche rispetto ad un datore di lavoro (che si riveli, successivamente,) inerte”.
Rimandando il lettore alle parti specifiche del documento relative alle responsabilità penali e civili, concludiamo segnalando che secondo Ida Rampino, al di là di una “isolata (non condivisibile)” differente pronuncia, “non essendo il RSPP tra i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e di salute, il suo agire non è direttamente rapportabile, sul piano contravvenzionale, a condotte penalmente sanzionate”.
Inail - Direzione regionale Campania, “ Le malattie professionali. Aspetti clinici ed assicurativi”, atti del I Corso Quadrimestrale Di Formazione sulle malattie professionali per operatori sanitari e consulenti delle parti che si è tenuto a Napoli tra marzo e giugno 2012 (formato PDF, 4.07 MB).
RTM
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