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La Cassazione sulla figura del datore di lavoro nel caso di societa'

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Datore di lavoro

20/10/2008

Nel caso in cui un’impresa abbia carattere di società e non sia possibile individuare gli organi tenuti a garantire la sicurezza sul lavoro, la responsabilità anche penale grava sul legale rappresentante della società medesima. A cura di G. Porreca.

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Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
Nel caso in cui il datore di lavoro è una persona giuridica e non sia possibile individuare gli organi tenuti a garantire la sicurezza sul lavoro il destinatario degli obblighi di adottare le misure necessarie a preservare la incolumità dei lavoratori è il legale rappresentante dell’ente imprenditore quale persona fisica attraverso la quale la persona giuridica agisce nel campo delle relazioni intersoggettive. Su questa figura grava perciò, in qualità di preposto alla gestione della organizzazione del lavoro, la responsabilità anche penale per la mancata applicazione delle norme antinfortunistiche a meno che non conferisca a terzi una valida delega. È una conclusione questa alla quale era già in passato pervenuta la stessa Corte di Cassazione in occasione di altre sentenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 
 
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Il fatto. Il legale rappresentante di una società contitolare di un cantiere organizzato per la demolizione di un fabbricato è stato condannato dal Tribunale alla pena di euro 400,00 d'ammenda per avere omesso di adottare dispositivi antinfortunistici nei confronti di lavoratore dipendente che, mentre era intento ai lavori di demolizione, si è infortunato precipitando a causa del crollo di un solaio sul piano sottostante per la mancanza di impalcati di protezione e per l’assenza di una cintura di sicurezza collegata a una fune di trattenuta. Lo stesso veniva però assolto dall’imputazione di lesioni colpose di cui all’art. 590 c.p. per le quali era stato ritenuto responsabile e giudicato separatamente un suo  contitolare che svolgeva anche le funzioni di capocantiere.
 
Il rappresentante legale della società ha proposto appello alla Corte di Cassazione  facendo presente che il contitolare aveva operato in assoluta autonomia nel cantiere e sostenendo che la estraneità al cantiere che aveva portato alla sua assoluzione del reato di lesioni colpose per l’infortunio accaduto escludeva altresì la sua responsabilità per le contravvenzioni contestate in materia di sicurezza sul lavoro.
 
Nel rigettare il ricorso la Corte di Cassazione ha sostenuto che correttamente l’imputato era stato ritenuto corresponsabile delle contravvenzioni ascrittegli in quanto il Tribunale ha accertato che l’imputato “legale rappresentante di una società di costruzioni edilizie e, quindi, tenuto all'osservanza degli obblighi imposti al datore di lavoro in materia di sicurezza dei lavoratori, ha omesso d'adottare dispositivi antinfortunistici in un cantiere predisposto per la demolizione di un fabbricato” ed ha sostenuto altresì che “non lo esimeva da responsabilità il fatto di non essere stato presente in cantiere al momento dell'infortunio occorso a un dipendente in conseguenza dell'omessa predisposizione di presidi di sicurezza, né l'esito del giudizio sull'imputazione di lesioni colpose”.
 
La Sez. IV ha evidenziato inoltre che “il soggetto destinatario delle norme contestate all'imputato è il datore di lavoro titolare delle obbligazioni prevenzionali più importanti in materia d'igiene dei locali e di sicurezza del lavoro, cui sono rivolte le prescrizioni antinfortunistiche e quelle dirette ad assicurare soddisfacenti condizioni d'igiene e di sicurezza” e che “sussiste, quindi, responsabilità penale, almeno per colpa, se il datore di lavoro non adotti le misure atte a prevenire l'inquinamento dell'ambiente di lavoro e pericoli o danni al personale addetto e se non assolva l'onere di provare che il servizio di prevenzione sia funzionante e che a esso sia preposto un dirigente responsabile”.
 
Prosegue ancora la suprema Corte puntualizzando che “Nel caso in cui l'impresa abbia carattere di società e non sia possibile individuare gli organi tenuti a garantire la sicurezza del lavoro, la relativa responsabilità grava anche penalmente sui legali rappresentanti della società, perché costoro, ancorché non svolgano mansioni tecniche, sono pur sempre preposti alla gestione della società e s'identificano, quindi, con i soggetti primari destinatari delle norme antinfortunistiche” e sostenendo ancora che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme, per quanto attiene all'adozione degli apparati strumentali necessari a preservare l'incolumità dei lavoratori è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale la persona giuridica agisce nel campo delle relazioni intersoggetive”. 
 
Tale compito” conclude la Corte di Cassazione, “discende dalla legge e non richiede espresso conferimento e da esso il datore di lavoro può esimersi solo mediante conferimento di valida delega”.
 
 

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