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L’istituto della subdelega e l’obbligo della vigilanza

L’istituto della subdelega e l’obbligo della vigilanza
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Datore di lavoro

17/05/2013

Con il D.Lgs. 106/2009 si è dato riconoscimento legislativo all'istituto della subdelega, ma con limiti ben precisi. Praticabilità e limiti della subdelega, obbligo di vigilanza sul subdelegato e divieto di deleghe a cascata. Di Rolando Dubini.

Milano, 17 Mag – Dopo aver affrontato in questi mesi il tema della  delega di funzioni, ci soffermiamo ora sulla subdelega alla luce del cosiddetto Decreto “correttivo” (D.Lgs. 106/2009) e delle modifiche apportate al Decreto legislativo 81/2008.
Il D.Lgs. n. 106/2009 ha aggiunto all'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 il nuovo comma 3-bis, che costituisce una sorta di riconoscimento legislativo all'istituto della subdelega:
“3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate”.
 
La disposizione in questione non solo riconosce esplicitamente la praticabilità della subdelega, ma prevede anche un limite ben preciso.
Il  datore di lavoro può esercitare la facoltà di delegare i propri compiti prevenzionistici e protezionistici, esclusi quelli indelegabili di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il soggetto delegato, previa intesa col datore di lavoro che può e deve esplicitamente risultare dal testo della delega medesima, può a sua volta subdelegare i propri compiti in parte (solo “specifiche funzioni”, non tutte le funzioni delegategli dal datore di lavoro), nel rispetto di tutti i requisiti minimi previsti dall'articolo 16 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero:
a) che essa risulti da atto scritto recante  data certa;
b) che il subdelegato  possegga tutti i  requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni subdelegate;
c) che essa attribuisca al subdelegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni subdelegate;
d) che essa attribuisca al subdelegato l’ autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la subdelega sia accettata dal subdelegato per iscritto;
f) che alla subdelega sia data adeguata e tempestiva pubblicità.

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Il Supremo Collegio, in una delle più argomentate sentenze in materia di subdelega per quel che riguarda le funzioni antinfortunistiche, ha anticipato e chiarito il contesto della disposizione di cui al nuovo comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008, sottolineando che «in tema di lesioni colpose per violazione di norme antinfortunistiche qualora la Corte di Cassazione, ai fini dell’accertamento della responsabilità del direttore dello stabilimento ovvero del caporeparto subdelegato, abbia richiesto al giudice di rinvio di accertare se il predetto direttore aveva il potere di organizzare diversamente il lavoro, disponendo dei necessari mezzi finanziari, ed il giudice di rinvio abbia accertato che tali mezzi economici erano nella disponibilità del direttore dello stabilimento (per i poteri attribuitigli dal regolamento aziendale e per l’ampiezza della preposizione institoria), escludendo che il sub delegato godesse di capacità di spesa e disponibilità finanziaria, è irrilevante accertare quali fossero i compiti del capo reparto, la cui responsabilità resta esclusa per l’indisponibilità di mezzi finanziari, ovvero verificare l’adempimento di specifici obblighi del direttore, il cui inadempimento sarebbe sufficiente a configurarne la colpa, dal momento che la responsabilità di quest’ultimo deriva dall’art. 2087 c.c. e dall’art. 4 D.P.R. 27 aprile 1955, n.547» [Cass. pen., sez. III,15 dicembre1997, n.1769, Rv210260. Si veda altresì Cass. pen., sez. IV,1° giugno 2005, n.20604: la Corte riconosce che la subdelega sia «generalmente ammessa sia pure entro limiti rigorosi dalla giurisprudenza, nonostante il principio civilistico, secondo cui “delegatus non potest delegare”»]
Sull' obbligo del delegato di vigilare il subdelegato: Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 2004, n. 39060, Conson. La Suprema Corte in relazione alla validità delle subdeleghe, mette in evidenza «l’irrilevanza del fatto che esse, pur se ritenute valide, non esimevano l’imputato dall’obbligo di controllare che gli eventuali subdelegati rispettassero la normativa in materia di prevenzione degli infortuni».
 
Dunque anche nel caso di delegato che delega a un subdelegato specifiche funzioni prevenzionistiche, a parte dei suoi compiti antinfortunistici, resta fermissimo l'obbligo di adeguata vigilanza personale sul subdelegato.
 
Sono definitivamente vietate le cosiddette deleghe a cascata, la legge è chiara, il subdelegato non può delegare alcunché, e deve occuparsi personalmente delle incombenze affidategli dal datore di lavoro.
 
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano
 
 

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Rispondi Autore: GIANPIERO PAGLIARO - likes: 0
10/11/2014 (09:27:49)
Potrebbe indicarmi se c'è differenza tra contratto di subdelega e contratto di subappalto? Grazie

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