Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
L'APPROFONDIMENTO: ''Il rumore nei luoghi di lavoro: misure di prevenzione e formazione dei lavoratori''
ASPETTI GENERALI
Le misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie concretamente attuabili.
L'art. 41 del D.Lgs. 15 agosto 1991 prevede che il datore di lavoro riduca al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore adottando le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali, «concretamente attuabili» in base al progresso tecnico e «a prescindere dal superamento o dal raggiungimento di predeterminati valori limite di esposizione al rumore» " (Cass., sez pen., 11 aprile 1992, n. 4488, Quaini).
È anche da escludere «che un elemento economico quale il costo delle opere da realizzare costituisca un limite decisivo rispetto alla concreta attuabilità delle misure predette» (Cass. Sez. III pen., 29 marzo 1995 n. 3437, P.M. in c. Manfredi), ciò perché in tal caso s'introdurrebbe «l'insostenibile principio secondo il quale la tutela della salute dei lavoratori sarebbe affidata all'alea incerta delle possibilità economiche del singolo datore di lavoro»).
La giurisprudenza dunque «si ispira al principio della massima sicurezza possibile» (Cass. Sez. III pen., 7 settembre 1995, n. 9451, Bertoldi) e richiede l'adozione «congiunta» delle misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili (Cass. Sez. III pen., 22 novembre 1995 n. 11314, Barbon).
MISURE PREVENTIVE
Le misure preventive fondamentali sono:
- utilizzo di tecniche di lavorazione che riducano sensibilmente il rumore prodotto (es. sostituzione del taglio ossiacetilenico con il taglio laser);
- riduzione delle emissioni di rumore alla sorgente (es. dischi da taglio diamantati o al laser per lapidei, riducendo la corrente di corto circuito delle saldatrici, ecc.);
- riduzione della propagazione del rumore nell'ambiente (es. basamenti o supporti, cabine acustiche o coperture, pareti di separazione o schermi fonoisolanti e fonoassorbenti, trattamenti acustici ambientali);
- riduzione del rumore in tutte le situazioni che danno luogo ad una esposizione indebita (es. compressori all'interno dei reparti, motori non schermati, ecc.).
- applicazione di misure procedurali che prevedono modalità di utilizzo delle macchine e di esecuzione delle lavorazioni tali da produrre meno rumore alla fonte;
- riconduzione della velocità di funzionamento di macchine ed impianti a quella ottimale prevista dal costruttore;
- aumento della distanza tra le macchine;
- esecuzione di lavori rumorosi in determinate fasce orarie;
- indicazione dei percorsi da seguire e delle aree da evitare.
Nei luoghi (macchine o reparti rumorosi) ove i livelli equivalenti di pressione sonora superano i 90 dB (A) o il valore di pressione sonora di picco supera i 140 dB (lin), si rende necessario limitare l'accesso al solo personale addetto, predisponendo perimetrazioni con segnaletica orizzontale, cordoli, paletti, catenelle, cartellonistiche, o altro idoneo.
Infine, i mezzi di protezione personale devono essere scelti tenendo conto delle condizioni del lavoratore, delle attività lavorative da svolgere e delle caratteristiche del rumore esistente;
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Le principali azioni di informazione e formazione (di cui all'art. 42 del DLgs. 277/91), capaci di costituire indispensabili strumenti di prevenzione, consistono in:
- applicazione rigorosa di quanto previsto dalla legislazione;
- utilizzazione di materiali formativi adeguati;
- realizzazione di iniziative nei riguardi sia del personale tecnico (addetti alla sicurezza, personale competente e altro personale competente) sia di quello sanitario (medici competenti), in quanto potenziali soggetti attivi della formazione e dell'informazione;
- promozione e sperimentazione di iniziative formative per particolari categorie di lavoratori a maggior rischio;
- produzione e divulgazione di materiale informativo di buona qualità.
Deve essere distribuito a tutti gli esposti a LEP (livelli equivalenti di pressione) > 80 dBA almeno un materiale informativo/divulgativo specifico, di buona qualità, sui temi previsti dell'art. 42, comma 1:
- risultati e significato della valutazione dei rischi
- rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
- azioni intraprese per la riduzione dal rischio da rumore
- misure di protezione cui i lavoratori devono conformarsi;
- funzione dei mezzi individuali di protezione;
- circostanze e le modalità di uso;
- significato e ruolo del controllo sanitario.
Per gli esposti a LEP > 85 dBA, oltre a quanto sopraddetto, le aziende devono realizzare momenti di formazione strutturati (corsi, incontri), che prevedano il coinvolgimento attivo del lavoratore (cfr. art. 42, comma 2) e il contributo di esperti (medico competente, responsabile del servizio aziendale di prevenzione e protezione, tecnico delle misurazioni o altro personale competente).
I momenti di formazione, oltre ad affrontare i temi previsti dall'art. 42 comma 1, devono prendere in considerazione anche l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'apparato uditivo nonché degli utensili, delle macchine e delle apparecchiature al fine di ridurre al minimo i rischi per l'udito.
Tali attività di informazione e formazione, da attuarsi da parte del datore di lavoro ai sensi del più volte citato art. 42, devono avvenire periodicamente.
In particolare, è opportuno che le attività in parola debbano essere effettuate dopo che è stata compiuta la valutazione del livello di rumorosità ambientale e dopo aver dato corso ai relativi ed eventuali accertamenti sanitari sui lavoratori esposti.
Articolo a cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
Le misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie concretamente attuabili.
L'art. 41 del D.Lgs. 15 agosto 1991 prevede che il datore di lavoro riduca al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore adottando le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali, «concretamente attuabili» in base al progresso tecnico e «a prescindere dal superamento o dal raggiungimento di predeterminati valori limite di esposizione al rumore» " (Cass., sez pen., 11 aprile 1992, n. 4488, Quaini).
È anche da escludere «che un elemento economico quale il costo delle opere da realizzare costituisca un limite decisivo rispetto alla concreta attuabilità delle misure predette» (Cass. Sez. III pen., 29 marzo 1995 n. 3437, P.M. in c. Manfredi), ciò perché in tal caso s'introdurrebbe «l'insostenibile principio secondo il quale la tutela della salute dei lavoratori sarebbe affidata all'alea incerta delle possibilità economiche del singolo datore di lavoro»).
La giurisprudenza dunque «si ispira al principio della massima sicurezza possibile» (Cass. Sez. III pen., 7 settembre 1995, n. 9451, Bertoldi) e richiede l'adozione «congiunta» delle misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili (Cass. Sez. III pen., 22 novembre 1995 n. 11314, Barbon).
MISURE PREVENTIVE
Le misure preventive fondamentali sono:
- utilizzo di tecniche di lavorazione che riducano sensibilmente il rumore prodotto (es. sostituzione del taglio ossiacetilenico con il taglio laser);
- riduzione delle emissioni di rumore alla sorgente (es. dischi da taglio diamantati o al laser per lapidei, riducendo la corrente di corto circuito delle saldatrici, ecc.);
- riduzione della propagazione del rumore nell'ambiente (es. basamenti o supporti, cabine acustiche o coperture, pareti di separazione o schermi fonoisolanti e fonoassorbenti, trattamenti acustici ambientali);
- riduzione del rumore in tutte le situazioni che danno luogo ad una esposizione indebita (es. compressori all'interno dei reparti, motori non schermati, ecc.).
- applicazione di misure procedurali che prevedono modalità di utilizzo delle macchine e di esecuzione delle lavorazioni tali da produrre meno rumore alla fonte;
- riconduzione della velocità di funzionamento di macchine ed impianti a quella ottimale prevista dal costruttore;
- aumento della distanza tra le macchine;
- esecuzione di lavori rumorosi in determinate fasce orarie;
- indicazione dei percorsi da seguire e delle aree da evitare.
Nei luoghi (macchine o reparti rumorosi) ove i livelli equivalenti di pressione sonora superano i 90 dB (A) o il valore di pressione sonora di picco supera i 140 dB (lin), si rende necessario limitare l'accesso al solo personale addetto, predisponendo perimetrazioni con segnaletica orizzontale, cordoli, paletti, catenelle, cartellonistiche, o altro idoneo.
Infine, i mezzi di protezione personale devono essere scelti tenendo conto delle condizioni del lavoratore, delle attività lavorative da svolgere e delle caratteristiche del rumore esistente;
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Le principali azioni di informazione e formazione (di cui all'art. 42 del DLgs. 277/91), capaci di costituire indispensabili strumenti di prevenzione, consistono in:
- applicazione rigorosa di quanto previsto dalla legislazione;
- utilizzazione di materiali formativi adeguati;
- realizzazione di iniziative nei riguardi sia del personale tecnico (addetti alla sicurezza, personale competente e altro personale competente) sia di quello sanitario (medici competenti), in quanto potenziali soggetti attivi della formazione e dell'informazione;
- promozione e sperimentazione di iniziative formative per particolari categorie di lavoratori a maggior rischio;
- produzione e divulgazione di materiale informativo di buona qualità.
Deve essere distribuito a tutti gli esposti a LEP (livelli equivalenti di pressione) > 80 dBA almeno un materiale informativo/divulgativo specifico, di buona qualità, sui temi previsti dell'art. 42, comma 1:
- risultati e significato della valutazione dei rischi
- rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
- azioni intraprese per la riduzione dal rischio da rumore
- misure di protezione cui i lavoratori devono conformarsi;
- funzione dei mezzi individuali di protezione;
- circostanze e le modalità di uso;
- significato e ruolo del controllo sanitario.
Per gli esposti a LEP > 85 dBA, oltre a quanto sopraddetto, le aziende devono realizzare momenti di formazione strutturati (corsi, incontri), che prevedano il coinvolgimento attivo del lavoratore (cfr. art. 42, comma 2) e il contributo di esperti (medico competente, responsabile del servizio aziendale di prevenzione e protezione, tecnico delle misurazioni o altro personale competente).
I momenti di formazione, oltre ad affrontare i temi previsti dall'art. 42 comma 1, devono prendere in considerazione anche l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'apparato uditivo nonché degli utensili, delle macchine e delle apparecchiature al fine di ridurre al minimo i rischi per l'udito.
Tali attività di informazione e formazione, da attuarsi da parte del datore di lavoro ai sensi del più volte citato art. 42, devono avvenire periodicamente.
In particolare, è opportuno che le attività in parola debbano essere effettuate dopo che è stata compiuta la valutazione del livello di rumorosità ambientale e dopo aver dato corso ai relativi ed eventuali accertamenti sanitari sui lavoratori esposti.
Articolo a cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.