Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

COVID-19: cosa fare se i lavoratori non vogliono vaccinarsi?

COVID-19: cosa fare se i lavoratori non vogliono vaccinarsi?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Datore di lavoro

08/01/2021

Sono necessarie norme che obblighino i lavoratori a vaccinarsi? Come comportarsi in azienda con i lavoratori che non si vaccinano? Alcune riflessioni e un documento del Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro.

 

Roma, 8 Gen – Come abbiamo sottolineato in questi mesi di emergenza COVID-19, le conseguenze della pandemia, l’impatto della sua gestione, la necessità, in molti casi, di rivedere l’organizzazione lavorativa, gli obblighi derivanti dalla normativa emergenziale hanno stimolato, e continuano a farlo, profonde riflessioni anche sul sistema prevenzionistico nel mondo del lavoro. È avvenuto, ad esempio, per quanto riguarda il tema della valutazione dei rischi o delle responsabilità datoriali e avviene oggi con riferimento agli effetti del nuovo strumento che è ora disponibile per ridurre i contagi: il vaccino. E sono tante le domande che ora ci si pone nei luoghi di lavoro.

Ci dovrebbero essere norme che obbligano i lavoratori a vaccinarsi? Un’eventuale obbligatorietà dovrebbe riguardare solo i lavoratori più esposti? Come comportarsi in azienda con i lavoratori che non si vaccinano? Con la normativa attuale sono licenziabili?

 

Sono diverse le risposte che sono state date a queste domande. Tra le altre risalta il parere e la posizione dell’ex procuratore Raffaele Guariniello che sottolinea come già la legge attuale possa portare ad un eventuale licenziamento o, meglio, all’allontanamento e la destinazione ad altra mansione “ove possibile” del lavoratore che si rifiuti di vaccinarsi e che sia considerato inidoneo alla mansione. Guariniello in diverse interviste ricorda come l’art 279 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di mettere a disposizione “vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all' agente biologico, da somministrare a cura del medico competente”.

 

Riportiamo, integralmente, l’articolo 279 (Titolo X – Esposizione ad agenti biologici - Capo III - Sorveglianza sanitaria)

 

Articolo 279 - Prevenzione e controllo

1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.

3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

4. A seguito dell’informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all’articolo 271.

5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati

 

Altre tesi similari sono state poi formulate anche da un giuslavorista come Pietro Ichino partendo dal riferimento dell’ articolo 2087 del codice civile. In poche parole, secondo Ichino, sarà sempre possibile rifiutare la vaccinazione, ma se questo rifiuto mette a rischio la salute di altre persone, tale rifiuto può costituire un impedimento oggettivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

 

Molti commentatori ricordano, tuttavia, che l’art 32 della Costituzione italiana afferma che non si può imporre un trattamento sanitario se non tramite una legge e che, ad oggi, non è possibile procedere con un licenziamento in caso di rifiuto del trattamento. Altri sottolineano la necessità di una norma che, rendendo obbligatorio il vaccino per tutti i lavoratori, tuteli la salubrità dei luoghi di lavoro e la responsabilità penale del datore di lavoro.

 

Insomma le posizioni sono diverse ed è necessario risolvere il possibile conflitto tra la protezione della salute di tutti e la libertà di ciascuno di scegliere e rifiutare una terapia. Ed è poi importante anche, come si è fatto per il tema della valutazione dei rischi biologici, comprendere come i datori di lavoro possano comportarsi nelle diverse situazioni in cui il rischio di contagio è differente.

 

Proprio perché questi sono argomenti in cui la riflessione e il confronto tra posizioni diverse, possono aiutare le aziende e il legislatore a scegliere le strade migliori e il giusto equilibrio tra prìncipi diversi, abbiamo deciso come PuntoSicuro di ospitare nei prossimi giorni diversi pareri e opinioni.

 

Partiamo oggi da un documento del Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, dal titolo “Solo il vaccino obbligatorio impedirà il contagio in azienda” e pubblicato sugli “Approfondimenti della Fondazione Studi Consulenti del lavoro”.


Pubblicità
Dirigenti - Aggiornamento - Sicurezza sul lavoro in tempo di pandemia - 2 ore
Corso online di aggiornamento per Dirigenti che gestiscono luoghi di lavoro in emergenza da pandemia. Costituisce quota dell'aggiornamento quinquennale di 6 ore.

Solo il vaccino obbligatorio impedirà il contagio in azienda

 

Per creare le migliori condizioni di contrasto preventivo alla diffusione del virus nei luoghi di lavoro, è necessaria una norma che renda obbligatorio il vaccino per i lavoratori, alla stregua dell’utilizzo di mascherine, detergenti e distanziamento.

 

L’articolo 42 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n.  27, ha stabilito, con una tecnica legislativa non proprio cristallina, che l’infezione da COVID-19 può essere considerata alla stregua di un infortunio sul lavoro di cui all’articolo 2 del D.P.R.  30 giugno 1965, n.  1124. Per il Legislatore la causa virulenta alla base del COVID-19 è equiparabile a quella violenta tipica dell’incidente occorso in occasione di lavoro; peraltro, non si tratta della prima “malattia infettiva” ad essere assimilata a infortunio sul lavoro, visto che lo stesso articolo 2 del D.P.R. 1124/65, al comma 2, già ricomprende in questa categoria l’infezione carbonchiosa (antrace) e che l’infezione malarica è stata equiparata ad infortunio sul lavoro per effetto della sentenza della Corte costituzionale 4 giugno 1987, n.  226.

 

Se, dunque, l’infezione dal COVID-19 può dare luogo ad un infortunio sul lavoro, ci si deve domandare quali azioni devono essere assunte dal datore di lavoro per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro e quali obblighi incombono sul lavoratore. Con riguardo al primo aspetto, il datore di lavoro dovrà ottemperare a quanto stabilito dall’articolo 2087 c.c., adottando “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica” dei propri lavoratori.

 

Dal campo scientifico nei mesi scorsi sono giunte prima alcune indicazioni in tema di prevenzione del contagio, confluite nel “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 24 aprile 2020, e ora finalmente i primi vaccini.

 

L’adozione delle misure del Protocollo ha comportato considerevoli spese per i datori di lavoro e, in alcuni casi, anche lo stravolgimento dell’organizzazione del lavoro, ma non fornisce alcuna garanzia circa l’effettiva eliminazione dei contagi sul luogo di lavoro. Inoltre, al momento non esistono farmaci specifici per i quali sia accertata l’efficacia per curare gli effetti dell’infezione da COVID-19, sicché il vaccino risulta essere l’unico vero presidio per l’infezione. Dunque, per garantire la sicurezza delle sedi di lavoro, il datore dovrebbe poter pretendere che ciascun dipendente si sottoponga a vaccinazione (aderendo al piano nazionale) garantendo così l’incolumità del singolo e dei suoi colleghi.

 

Ma il vaccino contro il COVID-19 può essere considerato una di quelle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro che il datore è tenuto ad applicare in forza del precetto contenuto nell’articolo 2087 del Codice civile? Cosa succede se il lavoratore non vuole sottoporvisi? Può il datore di lavoro pretenderlo? E quali provvedimenti può adottare qualora questi non intenda vaccinarsi e diventi un potenziale pericolo per i propri colleghi?

 

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, sembra non approfondire più di tanto la tematica delle vaccinazioni, limitandosi a prescrivere al medico competente di fornire “adeguata informazione [...] sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione” (art.279, comma 5). Ed anche all’articolo 286 sexies, laddove si prevedono le misure da adottare in presenza di specifico rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, in tema di vaccinazioni si ribadisce l’obbligo di informare i lavoratori su “importanza dell’immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci”.

 

Soltanto con riferimento all’esposizione ad agenti biologici, l’art. 286 sexies del Testo Unico sembra indichi l’obbligo di vaccinazione a carico del datore di lavoro, quantomeno nel settore dell’assistenza sanitaria. Infatti, qualora le lavorazioni adottate comportino il rischio di infezione, la norma in parola prescrive l’obbligo di informare i lavoratori sull’importanza dell’immunizzazione e sui vantaggi e sugli inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione specificando che “tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro”.

Si tratta però di una previsione che contempla condizioni di rischio specifiche, immediatamente riconducibili agli agenti nocivi presenti in quei determinati ambienti di lavoro. Come tale, è una previsione che non può essere ritenuta suscettibile di interpretazione, e quindi applicazione, generale.

 

Allo stato attuale, pertanto, non si rinvengono precetti normativi per effetto dei quali si possa immediatamente ritenere la possibilità per il datore di lavoro di richiedere la vaccinazione quale misura obbligatoria di prevenzione e quindi condizione di accesso sui luoghi di lavoro. Cionondimeno, considerate le esigenze premesse e la già manifestata intenzione da parte del Governo di prevedere a determinate condizioni l’obbligatorietà della vaccinazione, questa potrebbe essere oggetto di una specifica previsione per i luoghi di lavoro, innanzitutto per quelli in cui, per il tipo di lavorazione e/o organizzazione o ancora dei locali, risulti altrimenti più difficoltoso il rispetto delle altre misure anti-contagio.

 

Senza una norma che renda obbligatorio il vaccino per tutti i lavoratori, quale misura preventiva del contagio in azienda, come sarà possibile tutelare la salubrità dei luoghi di lavoro e la conseguente responsabilità penale del datore di lavoro?  

 

 

Dipartimento scientifico Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell’Ordine

a cura di Stefano Sassara e Pasquale Staopoli

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, “Solo il vaccino obbligatorio impedirà il contagio in azienda”, Dipartimento scientifico Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - Consiglio Nazionale dell’Ordine, a cura di Stefano Sassara e Pasquale Staopoli, pubblicato in “Approfondimenti della Fondazione Studi Consulenti del lavoro” (22 dicembre 2020).

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Oriano Mercante - likes: 0
08/01/2021 (07:58:33)
Mi chiedo: può un rischio che riguarda la popolazione generale considerarsi un rischio lavorativo specifico? secondo me no se non in particolari ambiti come quello sanitario.
Secondo me è quindi improprio considerare il COVID-19 come un rischio lavorativo e da qui a cascata richiedere la sorveglianza sanitaria (consistente oltre alla visita almeno in sierologico rapido qualitativo per valutare lo stato immunitario) ed eventuale espressione di giudizio di non idoneità in caso di rifiuto della vaccinazione, non prevista per legge. Allora facciamo lo stesso per l'influenza? Forse stiamo esagerando, eccetto, ripeto, ambiti specifici.
Autore: Rosa
25/03/2021 (14:02:42)
Visto che fisicamente sto molto bene,perché dovrei farmi questo vaccino? Anzi questa monnezza di vaccino. E chi mi da la sicurezza che una volta fatto il vaccino non mi fa venire qualche patologia o tumore da qui a un anno cinque o dieci? Non ci dimentichiamo che e' sempre una sostanza che smuove qualcosa nel nostro organismo e non voglio essere il ventiseiesimo morto della loro lista. Se vi fidate di loro prego accomodatevi.
Rispondi Autore: ALBERTO OLEOTTI - likes: 0
08/01/2021 (08:42:25)
Allo stato attuale non vi è certezza che il vaccino protegga dalla trasmissione agli altri (sappiamo che dopo la prima iniezione si può ancora essere contagiati ma dopo la seconda iniezione si è protetti dal contagio? Una volta vaccinati si può trasmettere il contagio? A queste due domande ancora non c'è risposta). IMHO finchè non c'è la certezza che il vaccino eviti la contagiosità, ritengo non ci siano le condizioni per renderlo obbligatorio per tutto il personale sanitario. Men che meno per i lavoratori degli altri settori.
Rispondi Autore: Sandro - likes: 0
08/01/2021 (08:46:18)
Condivido in pieno la visione di Oriano. Se ci sono rischi biologici specifici (es.: personale sanitario in RSA o in ospedale), è un conto. Altrimenti è un rischio trasversale non specifico dei luoghi di lavoro (e l'Art. 2087 parla chiaramente di rischi relativi al lavoro).

Inoltre mi permetto di sottolineare che siete una testata rispettabilissima: prima di tirare in ballo personaggi come Ichino (che si emoziona al solo sentire la parola "licenziamento", e il cui operato degli ultimi decenni è tutto in questo senso) io fossi in voi ci penserei due volte.
Rispondi Autore: Antonio Fappiano - likes: 0
08/01/2021 (08:50:48)
La domanda è: sul luogo di lavoro è possibile contrarre, considerato le condizioni presenti (ambientali, organizzative, etc...), il virus? Questa è il quesito cui il D.lgs 81/08 risponde con l'obbligo di valutarne i rischi, punto! Qui non si tratta di disquisire se il tipo di rischio sia o no specifico è invece valutare se esiste. E' chiaro che se la valutazione porta ad affermare che nonostante anche eventuali azioni protettive comunque rimane presente la possibilità di contrarre il virus, si devono adottare tutte le altre misure ( e solo allora ) che la conoscenza ci offre anche quella del vaccino. Non vedo tutto questo discutere quando la cosa è così lampante e chiara.
Rispondi Autore: Maurizio Sisti - likes: 0
08/01/2021 (08:52:24)
Gent.mi,
Per chi fosse interessato a questo delicato argomento vi informo che sono intervenuto con un mio saggio dal titolo “Il rischio biologico nel comparto sanitario. Le infezioni occupazionali” liberamente disponibile sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza (I Working Papers di Olympus) dell’Università degli Studi di Urbino e in questo sito.
Ci tengo a precisare che l’art. 32 della Costituzione non si limita ad affermare che nessun individuo può essere sottoposto obbligatoriamente ad un trattamento sanitario, ma continua riportando: “… se non per disposizione di legge …”
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
08/01/2021 (09:23:31)
Premesso che il sottoscritto auspica il maggior numero di vaccinazioni tra la popolazione (lavorativa e non), reputo opportuno sottolineare due punti:

1) è il dettato dell'art. 271 c.4 del d.lgs. 81/08 a differenziare gli obblighi del DdL tra attività con uso deliberato di un agente biologico di gruppi 2 e 3 e attività che POSSONO implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori a quegli stessi agenti biologici.

2)l'obbligo di vaccinazione non è previsto in tutto il Capo II del Titolo X afferente gli obblighi del DdL, tanto è vero che di vaccinazione se ne parla solo nell'art. 279 che fa parte del capo III relativo alla Sorveglianza Sanitaria e addirittura esplicita come sussista "la messa a disposizione di vaccini efficaci PER QUEI LAVORATORI CHE NON SONO GIÀ IMMUNI ALL’AGENTE BIOLOGICO PRESENTE NELLA LAVORAZIONE, da somministrare a cura del medico competente", ma sempre su parere del MC stesso.

L'agente biologico è originato da una pandemia che in quanto tale permea sia gli ambienti di vita che quelli di lavoro e non solo quelli di lavoro.
In altre parole, non è presente solo in ufficio o in fabbrica ma ovunque c'è una qualunque presenza umana: sia durante il lavoro che durante la visita in farmacia per acquistare un pacchetto di Aspirina nonché a casa con la propria famiglia.
Non a caso Pandemia deriva dal greco "Pan" e cioè Tutti e "Demos" e cioè "Popolazione".

Alcuni lavoratori sono più esposti rispetto ad altri al rischio biologico per l'attività che svolgono.
Per questi sia la fonte primaria (direttiva UE agenti biologici) che il legislatore, nel recepimento della direttiva europea, hanno ben precisato il perimetro: lavoratori che svolgono attività con uso deliberato di agenti biologici e attività in allegato XLIV.

Su questi il discorso della vaccinazione obbligatoria contro il COVID-19, come avviene per Epatite B e TBC, ci sta ma solo per espressa previsione legislativa.
Attualmente siamo in "vacatio legis.

Per tutte le altre attività, il rischio da contagio da COVID-19, non è un rischio professionale tale da poterlo trattare, ad esempio, alla stregua del rischio per il personale sanitario ed imporre una vaccinazione obbligatoria pena il licenziamento, paventando al datore di lavoro lo spauracchio del 2087 cc. per il risarcimento del danno.

Perchè, se è vero che io datore di lavoro devo applicare la migliore tecnica preventiva oggi disponibile, trattandosi di una vaccinazione che è un trattamento sanitario, devo tenere conto della legge (che manca) ma, soprattutto, dell'art. 32 della Costituzione che testualmente recita:
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
08/01/2021 (09:26:35)
CONTINUO:

Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
08/01/2021 (09:28:43)
"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

Quindi, tenendo conto che le esigenze della Collettività, potrebbero prevalere rispetto quelle individuali vista l'attuale situazione, la strada da seguire è quella di una legge specifica che imponga la vaccinazione per tutta la popolazione e non certo per i soli lavoratori.

Legge che deve essere discussa ed approvata in Parlamento.
Di certo non può essere imposta con l'ennesimo DPCM perchè, altrimenti, dovremmo dare fuoco alla nostra Carta Costituzionale.

Ad oggi, questa legge non c'è e, quindi, il metalmeccanico No-Vax può dormire sonni tranquilli con la sua ignoranza complottistica, in quanto il suo datore di lavoro ci potrà pure provare a mandarlo a casa seguendo i "consigli" dei soliti commentatori ma non credo proprio che ci riuscirà stante le regole oggi esistenti.
Rispondi Autore: Sandro - likes: 0
08/01/2021 (10:07:15)
Come Carmelo auspico davvero un'adesione in massa alla vaccinazione, altrimenti non vedo vie d'uscita in tempi brevi.

Vorrei poi passare ad un punto ulteriore, finora non considerato e che forse esula un po' dal contesto SSL: cosa significherebbe rendere obbligatorio il vaccino (questo vaccino) per ogni mansione e/o luogo di lavoro?

Personalmente lo riterrei un enorme scarico di responsabilità e di lavoro del SSN (o dei sistemi regionali) verso le aziende; e lo troverei molto ingiusto.

Siamo in tempi di pandemia, abbiamo un sistema di sanità pubblica: non si può chiedere ai datori di lavoro di farsi carico di fronteggiare una pandemia sia dal punto di vista economico (visto che paghiamo tutti la sanità pubblica), sia da quello sanitario/delle responsabilità (potrebbero esistere soggetti "furbi" che magari eludono questo possibile obbligo, mettendo tutta la comunità a rischio - esistono già soggetti simili che eludono la normativa SSL per altri aspetti...).
Rispondi Autore: Massimiliano Carpene - likes: 0
08/01/2021 (10:07:25)
Forse qualcuno non ha ancora capito che siamo in guerra (contro un virus) con una società molto diversa dal passato, molto sofisticata ma molto delicata economicamente, demograficamente, psicologicamente. Analizziamo il problema da avvocati cercando la virgola per dimostrare le ns. ragioni. E' come se fosse scoppiata improvvisamente una guerra e ognuno comincia ad esprimere il proprio punto di vista.. sono pacifista... non sono d'accordo... chi mi garantisce... il TAR del Lazio ha detto... ecc. ma se già in Cina hanno problemi a gestire la pandemia, nella grassa e vecchia Europa pensiamo di venirne fuori con gli ARMIAMOCI E PARTITE.
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0
08/01/2021 (11:12:47)
Vaccino obbligatorio per tutti, con legge, per evitare il proliferare di giuristi da bar.
E se un datore di lavoro in futuro, in fase di assunzione, ponesse come condizione l'attestazione di essere vaccinati? Io credo che se le imprese decideranno troveranno il modo, anche in assenza di una legge specifica, per rendere obbligatorio il vaccino.
Rispondi Autore: Lenny - likes: 0
08/01/2021 (15:51:17)
Prima di adottare ulteriori azioni correttive, direi di chiedersi se i tamponi sono attendibili, perché, se così non fosse, si dovrà rivalutare il rischio biologico SARS-CoV-2 e potremmo anche scoprire che in realtà ci troviamo difronte a un rischio generico e generico aggravato irrilevante.
Rispondi Autore: Argentero Pier Angelo - likes: 0
08/01/2021 (16:49:50)
Mi pare che non si consideri l art 20 del dlgs 81/08 che obbliga il lavoratore a tutelare anche la salute di chi e’ presente sul luogo di lavoro.Se non mi vaccino, senza valido motivo, a mio parere pongo a grave rischio, in particolare in Sanità’ , altre persone.Mi pare dunque che, a mente del citato art. 20 , vi sia spazio in alcune situazioni, per esprimere un giudizio di inidoneità’ alla mansione in caso di rifiuto della vaccinazione.
Rispondi Autore: Lorenzo Belloni - likes: 0
09/01/2021 (08:53:51)
Concordo pienamente con le affermazioni di Carmelo Catanoso, dispiace solo vedere che ci sono ancora persone che "cavalcano" l'onda dell'emergenza mondiale sanitaria o "riesumano" il Dott. Guariniello per minacciare gli imprenditori datori di lavoro già sufficientemente "martoriati" da altre incombenze che sottraggono energie che potrebbero investire in cultura, tecnologia, innovazione cambio generazionale. Esigenza quest'ultima di cui anche il "nostro" mondo di consulenti per molti necessiterebbe di una accelerazione.
Concentriamoci su valutazioni di cui abbiamo le competenze e lasciamo al mondo scientifico internazionale fare il proprio lavoro.
Buon anno a tutti
Rispondi Autore: eliano Marangoni - likes: 0
18/01/2021 (16:51:40)
La Costituzione Italiana viene PRIMA di tutto. La forma di "PROTAGONISMO" che accompagna da sempre il Dott. Guariniello non poteva che riassumersi in quella personalissima opinione che va contro i dettami di legge (e pensar che lui è un ex magistrato...). Per cui la mia opinione è che ANCHE negli ambienti di lavoro deve regnare sovrana la libertà di scelta nel rispetto di tutte le misura di prevenzione oggi note.
Rispondi Autore: nicola martino - likes: 0
24/01/2021 (19:10:54)
come si può pensare di imporre per legge un vaccino contro un virus parinfluenzale che muta periodicamente e non da immunità? Poi questo virus entra deve essere considerato un rischio lavorativo ee poi è provato che distanziamento fisico ed igiene sono sufficienti a prevenire il contagio? Infine i tamponi non danno certezza sull'effettivo contagio. Si viene dichiarati positivi al covid anche se postivi alla sola proteina N. Ma il Gene N è comune a molti virus tanto è vero che l'influenza stagionale quest'anno non si è praticamente avuta. I primi dati parlano di 46.000 casi di intolleranza al vaccino ... di cosa stiamo parlando ?
Rispondi Autore: Paolo Esposito - likes: 0
18/04/2021 (19:11:01)
Gli attuali vaccini tali non sono ma trattasi di farmaci generici. Come risulta dal bugiardino delle farmaceutiche nonché dalle autorizzazioni al commercio degli enti regolatori, le aree di rischio per tali farmaci sono molteplici e tali per mancanza di dati conseguenti alle parziali sperimentazioni. Segnalo che uno studio apparso su Science, in merito al rapporto tra rischio e beneficio di tali farmaci, ritiene che l'elemento dominante sia il rischio. Aggiungo che le notizie dei media sugli attuali vaccini lasciano intravedere una chiara guerra commerciale che con la tutela della salute non ha nulla da spartire. Chiudo dicendo che tutte le Big Pharma hanno un passato costellato di ammende pagate (24 miliardi e 500 milioni di dollari) per gravi truffe sanitarie, tutte assoggettate a pene patteggiare. Ovvero truffe studiate a tavolino, come risulta dalle sentenze ufficiali del Dipartimento di Giustizia americano. Guidano questa triste classifica Pfizer e Astrazeneca.
Per queste ragioni considero la vaccinazione un insulto alla salute e l'obbligo un grave sopruso.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
19/04/2021 (08:01:36)
Anche nel bugiardino dell'Aulin, dell'Oki ci sono le stesse controindicazioni e la segnalazione degli effetti collaterali come in tutti gli antinfiammatori.
Quando si citano delle pubblicazioni, poi, bisogna citare i contenuti per intero e riportare che il rischio c'è sempre in quanto l'assunzione di un farmaco o la somministrazione di un vaccino, non è mai a rischio zero.
Questo dicono tutti gli articoli pubblicati su Science, Lancet, Nature, NEJM, ecc.

In Italia, nel 2019, ci sono stati circa 600.000 casi di trombosi di cui 200.000 con esito mortale.
Siccome siamo in Italia e non in Cina o Corea del Nord, eccetto che per i sanitari, il vaccino non è obbligatorio.
Pertanto, chi vuole vaccinarsi lo farà e chi no.
Se però chi lavora nel settore sanitario non lo farà, sarà spostato ad altre mansioni per i motivi noti.

Per coerenza, chi non vorrà vaccinarsi, perché non obbligato, lascerà il posto a chi lo vorrà e passerà, come in Irlanda, in fondo alla lista.
Rispondi Autore: saul - likes: 0
12/08/2021 (08:59:54)
buon giorno.
ad oggi è DICHIARATO che il vaccinato contagia minimo come un non vaccinato. e allora quante discussioni per obbligare chi???? green pass per che motivo???? solo per indurre al vaccino??? guardatevi intorno per vedere quanta gente sta morendo di polmoniti (siamo ad agosto), trombosi/ischemie… un sacco di giovani che vanno a letto dopo aver fatto vaccino e non si rialzano più; sani come pesci fino alla sera precedente!!!
come si fa a non arrivarci? sarà colpa del grafene presente al 95% che non vi fa capire???
Rispondi Autore: elio marzuoli - likes: 0
12/08/2021 (14:15:19)
mi fa piacere che l'argomento sviluppi un pò di polemica. alcuni commenti sono datati e superati dai fatti perchè ad oggi possiamo dire con certezza che il vaccino non è un vaccino, non funziona (o funziona molto poco), e sopratutto non è sicuro! in più esistono prove provate sui gravissimi errori nella gestione della malattia (tachipirina e vigile attesa), sul fatto che esistano terapie efficaci e sicure sistematicamente boicottate o nascoste, sul fatto che siamo di fronte ad un sistema di potere senza scupoli (il "suicidio" del dott. De Donno, ma anche altre morti sospette in giro per il mondo...), sul fatto che esiste un sistema di potere organizzato e multiforme che impedisce sistematicamente ogni forma di dissenso (governo, giornali, radio, televisione, personaggi pubblici, dello spettacolo, della cultura... che ripetono pedissequamente la novella del virus cattivo e diffondono incessantemente paura e terrore nella popolazione). e infine, i dati ufficiali di chi è più avanti di noi nella vaccinazione, ma anche quelli italiani: dimostrano tutti che il vaccino non serve a niente! altro che tarantelle sui no-vax e novelle tipo "non ti fa andare in ospedale"!

cosa serve ancora all'italiano medio(cre) per capire che siamo in mezzo ad una gigantesca, tragica, presa per il sedere? la terza dose? la quarta? o la quinta? alla sesta lo capiranno??
o forse qualcuno pensa davvero che la cartusciella verde sia un provvedimento sanitario e non un ricatto abominevole? vi devo elencare tutte le ragioni, che tutti noi conosciamo, per le quali si tratta evidentemente di un atto politico di discriminazione di massa per indurre vigliaccamente la gente a scegliere il vaccino? forse qualcuno pensa che draghi sia davvero il salvatore della patria, dimenticandosi qual'è il suo mestiere, chi sono i suoi datori di lavoro, e che non è stato eletto da nessuno di noi, ma messo lì da qualcuno che probabilmente ha interessi che non coincidono esattamente con quelli degli italiani?
buone ferie a tutti (e buon risveglio!)
Rispondi Autore: sergio samoggia - likes: 0
31/05/2022 (10:57:24)
Purtroppo la gente pensa che il "vaccino" sia Dio.
Informatevi meglio, senza pregiudizi, e capirete che i vaccini sono il più grande inganno di sempre.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!