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Cosa si intende per rischio grave, immediato e inevitabile?

Cosa si intende per rischio grave, immediato e inevitabile?

Autore: Alessandro Mazzeranghi

Categoria: Datore di lavoro

01/04/2022

In relazione a quanto indicato dalla normativa vigente sui compiti e gli obblighi di preposti, dirigenti e datori di lavoro, alcune riflessioni sul significato di rischio grave, immediato e inevitabile.

Continuiamo con la pubblicazione di alcuni contributi che attraverso le novità sulla figura e sui compiti del preposto, novità correlate a quanto stabilito dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione, ci permettono di riflettere anche sul significato di alcune espressioni usate dal legislatore. Anche perché se i preposti (ma, come vedremo, anche i dirigenti e datori di lavoro) hanno degli obblighi specifici in caso di ‘pericolo grave, immediato e inevitabile’ è bene comprendere cosa questi termini realmente indichino.

 

Del loro significato parla un nuovo contributo di Alessandro Mazzeranghi dal titolo “Rischio grave, immediato (e inevitabile): la mia interpretazione”.

 

Ricordiamo i suoi ultimi contributi sul tema dei preposti:


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Rischio grave, immediato (e inevitabile): la mia interpretazione

 

 

Mi rendo conto di quanto sia difficile l’interpretazione del tema.

 

Per correttezza riporto i testi di legge:

 

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) …;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

 

Articolo 19 - Obblighi del preposto

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

 

Credo che il primo passo che dobbiamo fare sia la distinzione fra datore di lavoro/dirigente e preposto:

  • Uno dei primi (datore di lavoro o dirigente) decide le misure,
  • L’altro (preposto) le fa rispettare.

 

Indiscutibile, così come il fatto che l’articolo 18 sia così concepito per inglobare nelle prescrizioni anche le aziende che non hanno dirigenti (come già detto da altri, principalmente per via delle loro dimensioni).

 

E sì, qui direi che siamo su cose relativamente chiare.

 

Passo al punto permettendomi di dare, uso vocabolario, la mia personalissima interpretazione di certi termini:

 

  • RISCHIO GRAVE: un rischio che può portare conseguenze gravi, gravissime o addirittura letali alla integrità psico fisica di un lavoratore.
  • RISCHIO IMMEDIATO: la situazione di rischio è in atto e non solo ragionevolmente possibile in un futuro indeterminato.
  • RISCHIO INEVITABILE: non esiste misura di contenimento del rischio diversa dalla fuga; altre misure potrebbero anche funzionare, ma solo se unite a una buona dose di fortuna.

 

Non vedo contraddizione fra datore di lavoro / dirigente, da una parte, e preposto, dall’altra. La gerarchia è sempre quella, quindi se è presente un dirigente vi assicuro che prende lui il controllo delle operazioni, per quanto siano i preposti presenti. Al contrario tocca al preposto.

 

Ovviamente, siccome deve esistere una catena gerarchica indiscutibile, il dirigente è tale se gerarchicamente correlato (superiore) rispetto alle persone in condizione di rischio. Altrimenti faranno fede le regole organizzative aziendali (io da dirigente con delega avevo pieno diritto a comandare a tutti i preposti aziendali, che erano ben felici di scaricare su di me le decisioni da prendere di fronte a situazioni ambigue). Giusto o sbagliato? Non saprei, all’epoca funzionavamo così, potevamo fare meglio? Direi che tutto dipende dalle attitudini delle persone. Secondo me non sono le persone a doversi adattare alla organizzazione, specie su questi temi, ma è l’organizzazione a doversi adattare alle risorse disponibili. È questo avevamo fatto.

 

E ora veniamo alla questione di “astenersi”: curiosamente la lettera m dell’articolo 18 è più completa (e trasparente) e mi domando perché; sono pedante ma ve le voglio far confrontare:

 

art. 18 m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

 

art. 19 e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

 

Francamente non capisco perché in un caso si indichi il motivo e nell’altro no.

Comunque me la cavo con un esempio: durante un incendio in un impianto di un forno a GPL (anni ’90), il cui impianto di alimentazione aveva chiari difetti progettuali (capiti dopo l’incidente e immediatamente risolti) il direttore di stabilimento chiede all’unico lavoratore, che sapeva la posizione della valvola da sezionare per fermare l’afflusso di combustibile, di “avventurarsi” in una azione a rischio della vita per evitare un danno assi più grande che, per dare l’idea, avrebbe comportato la chiusura di due statali, di due linee ferroviarie e, ragionevolmente, la morte di una decina di persone. Grazie a chi si è reso disponibile, poteva legittimamente rifiutarsi (credo), fortunatamente tutto è andato bene. Comunque questo, a mio avviso, è l’esempio di legittimamente motivato; e aggiungo che, conoscendo le persone, il direttore sarebbe andato personalmente se fosse stato sicuro di individuare la valvola fra fumo, fiamme e altro.

 

A me queto aspetto legislativo sembra molto chiaro e molto poco interpretabile.

Così è sempre stato, dal TITANIC in poi e prima ancora di quell’evento emblematico (con buona pace della Costa Concordia), così è stato a Chernobil e Fukushima, ma forse anche le Termopoli potrebbero essere pertinenti, e forse neanche serve una legge per dire che il bene della comunità viene prima del bene del singolo.

 

Il terrore della responsabilità ci rende miopi nel guardare le realtà elementari!

 

 

 

Alessandro Mazzeranghi

 


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Rispondi Autore: dario tripiciano - likes: 0
01/04/2022 (14:24:57)
L'argomento è interessante, aggiungerei l'art. 44 del testo unico, ovvero "Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza."
Potrebbe inoltre a qualcuno interessare il fatto che la ILO abbia cessato la collaborazione con ISO anche a causa di questo punto specifico, dichiarando che la ISO 45001 "fails to require other basic occupational safety and health safeguards including that the Organization’s management provides workers with the authority to remove themselves from situations of imminent and serious
danger to their safety and health without fear of reprisal;"
Rispondi Autore: Lorenzo Belloni - likes: 0
02/04/2022 (07:44:33)
Corrette a mio avviso le interpretazioni di Alessandro resta il fatto che le valutazioni di questi scenari di rischio non sono quasi mai prese in considerazione nei DVR per cui non fanno parte della formazione specifica neanche negli scenari di emergenza. Sarebbe utile, anche con il contributo dei lettori, portare degli esempi per farli diventare "virali" e stimolarne di nuovi. Questo permetterebbe di dare della "sostanza" alla formazione seria di datori di lavoro, dirigenti e preposti.

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