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Quando l'antifurto non è un optional...
Visto il parere sfavorevole della Assemblea condominiale, l’amministratore non aveva disposto l’installazione del sistema antifurto sul ponteggio esterno montato per la tinteggiatura della facciata del palazzo; ora dovrà risarcire un condomino derubato dai ladri che si erano serviti proprio del ponteggio non protetto per penetrare nel suo appartamento.
Lo ha stabilito il Tribunale civile di Milano che ha condannato l’amministratore di un condominio, insieme con l’impresa edile responsabile dei lavori, a risarcire un condomino con 35mila euro per il furto subito nel 1996 (cifra comprensiva degli interessi maturati) durante le fasi di ristrutturazione del palazzo.
I titolari dell’impresa edile avevano raccomandato all’amministratore del palazzo l’installazione del sistema di sicurezza, ma questi aveva rifiutato, visto che l’assemblea condominiale non intendeva sostenere le spese per l’installazione dell’antifurto.
“Sull’amministratore del condominio” – secondo il giudice – “incombeva l’onere di vigilanza e di custodia dell’immobile” in base al Codice civile. Quindi l’amministratore poteva e doveva adottare il richiesto sistema antifurto anche senza alcuna delibera condominiale.
Il giudice ha riconosciuto una “corresponsabilità colposa” dell’amministratore in concorso con l’impresa edile.
Lo ha stabilito il Tribunale civile di Milano che ha condannato l’amministratore di un condominio, insieme con l’impresa edile responsabile dei lavori, a risarcire un condomino con 35mila euro per il furto subito nel 1996 (cifra comprensiva degli interessi maturati) durante le fasi di ristrutturazione del palazzo.
I titolari dell’impresa edile avevano raccomandato all’amministratore del palazzo l’installazione del sistema di sicurezza, ma questi aveva rifiutato, visto che l’assemblea condominiale non intendeva sostenere le spese per l’installazione dell’antifurto.
“Sull’amministratore del condominio” – secondo il giudice – “incombeva l’onere di vigilanza e di custodia dell’immobile” in base al Codice civile. Quindi l’amministratore poteva e doveva adottare il richiesto sistema antifurto anche senza alcuna delibera condominiale.
Il giudice ha riconosciuto una “corresponsabilità colposa” dell’amministratore in concorso con l’impresa edile.
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