NUOVE MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO AL TERRORISMO INTERNAZIONALE
Il Dipartimento per la Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha emanato, il 29 agosto scorso, una circolare (file in formato .pdf) per mettere in pratica le nuove norme antiterrorismo approvate con decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito con modificazioni in legge n. 155 del 31 luglio 2005 (testo coordinato del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 - file in formato .pdf).
La circolare del Dipartimento si riferisce in particolare ai provvedimenti amministrativi e ai tre decreti attuativi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2005, previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legge. Per il contrasto al terrorismo internazionale, infatti, le nuove misure definite da detti articoli fanno specifico affidamento a strumenti tipici della polizia amministrativa e richiedono pertanto un approccio fortemente motivato ed attento degli Uffici e degli operatori di polizia ai risultati reali di prevenzione che si intendono conseguire.
Il primo decreto (art. 7 - file in formato .pdf), datato 16 agosto 2005, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro delle Comunicazioni e con il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, prevede taluni obblighi, compresa l'identificazione degli utenti, a carico dei titolari o gestori di esercizi pubblici presso i quali siano disponibili ad uso pubblico apparecchiature terminali e postazioni di accesso ad Internet.
Il secondo provvedimento (art. 9 - file in formato .pdf), datato 15 agosto 2005, nel prevedere che l'ammissione ai corsi di addestramento al volo sia subordinata al nulla osta del Questore della provincia di residenza degli interessati, risulta finalizzato a verificare l'insussistenza, nei confronti degli stessi, di controindicazioni che mettano a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica.
Nel terzo decreto (art. 8 - file in formato .pdf), datato anche questo 15 agosto 2005, sono invece previsti speciali limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto ed impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità, nonchè all'impiego ed al trasporto degli altri esplosivi di seconda e terza categoria.
I detonatori legittimamente detenuti sulla base di autorizzazioni rilasciate prima di tale decreto potranno essere utilizzati solo per attività di cava, di estrazione o di ingegneria civile.
Prescrizioni tassative anche per il trasporto su strada degli esplosivi di seconda e di terza categoria, che potrà essere autorizzato previa verifica delle sussistenza di determinate condizioni tecniche, logistiche ed organizzative, volte ad assicurare la costante sorveglianza dei veicoli, per i quali è obbligatorio un idoneo sistema di teleallarme o telesorveglianza.
Ricordiamo che il decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (file in formato .pdf) era stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 luglio 2005.
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