Contenuti illegali e terroristici su Internet: le iniziative dell’unione europea
Forse non tutti i lettori hanno una visione aggregata delle numerose iniziative che l’unione europea, in particolare il parlamento europeo ed il consiglio, hanno attivato o stanno attivando per mettere sotto controllo la diffusione on-line di contenuti potenzialmente pericolosi per la sicurezza della società civile. Ecco un breve riepilogo:
- Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online
- Comunicazione sulla lotta ai contenuti illeciti online (COM (2017) 555 final)
- Raccomandazione del 1° marzo 2018 sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online (C (2018)1177 final).
Nell’invitare i lettori ad analizzare questi documenti, desidero attrarre la loro attenzione sulla prima proposta, relativa alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici on-line. Il documento è attualmente in corso di esame al parlamento europeo ed il suo grande pregio sta nel fatto che, ove venisse pubblicato come regolamento, dovrebbe essere recepito in modo armonizzato in tutti paesi europei.
Ormai i terroristi di tutto il mondo hanno imparato quanto possano essere utili, ai loro fini criminosi, i mezzi di comunicazione di massa ed in particolare la pubblicazione di filmati e messaggi su Internet. Temo che molti lettori ricorderanno il terrorista Mohammed Emwazi, che ha ucciso in diretta ostaggi americani britannici, realizzando un video largamente diffuso. È ben vero che l’attenzione che egli attirò su stesso, da parte degli organi della sicurezza nazionale britannica, fece sì che, dopo un anno di ricerca, egli venne identificato ed ucciso da un attacco con droni nel novembre 2015.
Il problema che si trova davanti chiunque voglia affrontare il problema della diffusione di contenuti illegali o terroristici via Internet è legato alla individuazione di un punto di equilibrio fra il diritto all’informazione ed il diritto alla protezione della società civile. D’altro canto, il fatto che dei malviventi possano liberamente utilizzare Internet per diffondere messaggi, che possono avere riflessi estremamente gravi sulla sicurezza della società civile, impone che vengano posti dei limiti, che tutte le nazioni del mondo, non solo quelle europee, dovrebbero rispettare. Il coinvolgimento non solo dei grandi operatori nel mondo dei social media, ma anche dei piccoli e medi operatori, rappresenta un aspetto fondamentale per bloccare fin dall’origine l’inserimento in rete di contenuti impropri. Se poi questi contenuti hanno riflessi terroristici, l’attenzione da porre è evidentemente ancora più elevata.
L’adozione di sistemi automatizzati di individuazione di questi messaggi porta grandi benefici, perché il numero dei messaggi è talmente elevato che una esplorazione con tecniche tradizionali non potrebbe essere sufficientemente efficace e tempestiva. D’altro canto, è anche necessario che i sistemi automatizzati operino in un contesto regolamentato. Ecco il motivo per cui questo regolamento si dirige ai prestatori di servizi di hosting, che offrono i loro servizi all’interno dell’unione europea, indipendentemente dal fatto che questi prestatori abbiano sede all’esterno dell’unione europea.
Innanzitutto viene definito il significato di “ contenuto terroristico”. Questo argomento è stato già trattato nella direttiva (UE) 2017/541.
Il regolamento introduce un ordine di rimozione, che può essere emesso sia con procedure amministrative, sia giudiziarie. Viene stabilito un tempo massimo di un’ora per rimuovere contenuti o disabilitare l’accesso, da parte del prestatore di servizi. Per tutelare i diritti di soggetti, che potrebbero vedere rimosse senza motivo le informazioni messe in rete, deve essere attivata un’adeguata procedura, da attuare con estrema sollecitudine, per consentire agli utilizzatori di impugnare la rimozione dei contenuti. Viene affidata ad Europol la funzione di coordinamento delle azioni dei vari Stati dell’unione europea, per garantire un’armonica attivazione delle misure di interdizione dei messaggi.
Anche le modalità di rimozione devono poi essere attuate secondo un modello ben definito, per evitare che una rimozione non corretta possa impedire agli organi di indagine di acquisire preziose informazioni sulla origine e le responsabilità, connesse al messaggio stesso.
Invito i lettori a scorrere il documento allegato, perché rappresenta un approccio oltremodo costruttivo, efficiente ed efficace, che ci auguriamo venga rapidamente approvato e reso obbligatorio per tutti i paesi europei.
Vedi allegato (pdf)
Adalberto Biasiotti
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