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Una guida per la ripresa delle attività lavorative nella fase 2

Una guida per la ripresa delle attività lavorative nella fase 2
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

13/05/2020

Pubblicata dall’ATS Brianza una guida alla ripresa del lavoro nelle aziende post emergenza COVID-19. Gli obiettivi della guida, la normativa e le azioni preparatorie per la ripresa delle attività. Focus sulle misure per la pubblica amministrazione.


Monza, 13 Mag – Se con il DPCM 26 aprile 2020 è stata ampliata la tipologia di aziende che dal 4 maggio 2020 hanno potuto riprendere le attività, molte Aziende sanitarie regionali hanno deciso di supportare questa “fase due” in cui le imprese si trovano a lavorare in una situazione di “convivenza” con l’emergenza COVID-19 e le tante problematiche del contenimento della diffusione negli ambienti di lavoro del virus Sars-CoV-2.

 

Ci soffermiamo oggi su un documento prodotto dall’ ATS Brianza della Regione Lombardia, un documento – dal titolo “Guida alla ripresa del lavoro nelle aziende post emergenza COVID-19” - che “nasce nell’ambito delle attività di assistenza alle aziende ed ai lavoratori proprie dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ATS”.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

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La guida dell’ATS Brianza per la ripresa lavorativa nella fase 2

La guida regionale, aggiornata al 9 maggio 2020, si propone tre obiettivi:

  • Fornire un quadro aggiornato tempestivamente sulle indicazioni delle Autorità Sanitarie, che verosimilmente si susseguiranno molto velocemente e con modifiche anche sostanziali di prescrizioni;
  • Rispondere ai quesiti più comuni, evitando comunque di introdurre elementi di ulteriore confusione laddove vi siano aspetti di ambiguità e/o eccessiva discrezionalità nell’interpretazione della norma, limitandosi ad illustrare con la maggiore semplicità di linguaggio possibile quanto indicato dal legislatore;
  • Fornire recapiti e informazioni sulle modalità organizzative proprie di ATS Brianza per i servizi posti a disposizione dei cittadini, dei lavoratori e delle aziende relativamente alla gestione della “emergenza Covid-19”.

 

 

Si sottolinea che le indicazioni fornite dall’ATS nel documento riguardano “esclusivamente aspetti organizzativi per l’applicazione delle direttive nazionali e regionali nel territorio di ATS-Brianza”

 

Il documento fa poi anche un utile riepilogo della normativa nazionale, di quella regionale (con riferimento all’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020) e dei vari protocolli generali – a partire dal “ Protocollo condiviso” aggiornato il 24 aprile – e protocolli specifici di settore. Rimandiamo alla lettura della tabella di riepilogo normativo contenuta nella guida.

 

 

Le azioni preparatorie nelle aziende per la ripresa delle attività

Il documento riporta un ampio ventaglio di azioni preparatorie all’interno dell’azienda per la ripresa delle attività.

 

Ne riprendiamo alcune:

  • Analisi dell’organizzazione del lavoro attuale e sua rispondenza alle misure previste dai DPCM e dal Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 e integrazione del 24 aprile 2020: il protocollo condiviso “contiene un elenco di misure che possono impattare in maniera assai rilevante sulla usuale organizzazione dell’attività aziendale, richiedendo ad esempio una riorganizzazione del lay-out con distanziamento delle postazioni di lavoro, l’articolazione dell’attività su turni anziché su lavoro a giornata, solo per citare alcuni esempi. L’art. 2, comma 9 del DPCM 26 aprile 2020 stabilisce che le imprese che riprendono la loro attività a partire del 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020”.
  • Analisi delle eventuali situazioni di collaborazione e interferenza tra imprese differenti ed elaborazione delle strategie di coordinamento tra le stesse: “per le attività consentite, nel caso di presenza di più imprese differenti, nella valutazione dei rischi interferenziali già previsti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e nella conseguente cooperazione e coordinamento tra imprese nella predisposizione degli interventi di prevenzione e protezione, occorre tenere in considerazione anche i contenuti del protocollo condiviso e adattare ad ogni situazione le misure per contenere la diffusione del virus, ad esempio organizzando laddove possibile l’attività per fasi eseguite dalle diverse imprese in tempi successivi, al fine di evitarne la contemporanea presenza sul luogo di lavoro. L’azienda committente è inoltre tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni”.
  • Verifica dell’eventuale necessità di integrare la dotazione degli strumenti e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva ai fini del contenimento del contagio: “premesso che la principale misura di contenimento prevista dai protocolli di sicurezza anti-contagio è il rispetto della distanza interpersonale di un metro e pertanto il datore di lavoro deve individuare ed attuare soluzioni organizzative che ne consentano l’applicazione, laddove non fosse possibile, in relazione alle lavorazioni da eseguire, rispettare la distanza interpersonale devono essere adottati strumenti di protezione individuale (vedi punto 6 del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020). A tale proposito, mentre nelle attività sanitarie e socio-sanitarie le caratteristiche dei DPI da utilizzare nei diversi contesti di lavoro sono indicate nel Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020, per quanto riguarda i lavoratori in genere, fatto salvo l’obbligo di fornitura ed utilizzo dei DPI individuati a seguito della valutazione dei rischi per i rischi specifici dell’azienda compreso l’eventuale rischio biologico, si deve fare riferimento al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, che all’art. 16 comma 1 stabilisce che ‘… per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) … omissis … le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9’. Il comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 stabilisce altresì, sempre fino al termine del periodo emergenziale, che gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive di marchio CE e prodotte in deroga alla norma sull’immissione in commercio”.
  • Valutazione dei controlli e delle verifiche necessarie per la ripresa in sicurezza dell’attività relativamente ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro: “la necessità di assicurare adeguate misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 non fa venir meno gli obblighi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori previsti dal D.Lgs 81/2008, che non possono in alcun modo essere derogati; è pertanto necessario assicurarsi, prima della ripresa dell’attività, che la stessa avvenga in condizioni di rispetto della norma, ad esempio accertandosi che le attrezzature soggette a verifica periodica siano state sottoposte ai controlli necessari, verificando la corretta funzionalità dei dispositivi di protezione antinfortunistica sulle attrezzature di lavoro, verificando l’efficienza dei dispositivi di protezione collettiva, effettuando gli interventi di manutenzione programmata in scadenza nel periodo di fermo e non ancora effettuati, accertandosi della disponibilità in quantità adeguata dei DPI richiesti a seguito della valutazione dei rischi ecc.”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale delle indicazioni per le altre azioni preparatorie che riepiloghiamo:

  • Costituzione di un gruppo di gestione per l’individuazione, applicazione e verifica delle misure di contenimento
  • Comportamenti da adottare in caso di difficoltà di approvvigionamento dei DPI e loro conseguente carenza/assenza
  • Analisi degli eventuali adempimenti in scadenza (per es. formazione obbligatoria, sorveglianza sanitaria periodica, riunione periodica, ecc) e relativo piano d’azione
  • Intervento di pulizia e/o sanificazione preliminare degli ambienti di lavoro
  • Check list di autoverifica

 

Le misure previste per la pubblica amministrazione

Riprendiamo, in conclusione, alcune delle misure previste per specifici settori di attività e ci soffermiamo su quanto indicato nella guida riguardo alla pubblica amministrazione.

 

Si indica che le misure di per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 nel settore pubblico “sono state tra le prime ad essere emanate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione con le direttive n. 1 del 25 febbraio 2020 e n. 2 del 12 marzo 2020 e con le circolari n.1. del 4 marzo 2020 e n. 2 del 1° aprile 2020; in tal senso il Protocollo di accordo del 3 aprile 2020 sottoscritto tra il Ministro e le organizzazioni sindacali ribadisce quanto già previsto ed in linea con il protocollo condiviso del 14 marzo 2020, tra cui come misure peculiari si possono evidenziare:

  • l’ordinario svolgimento dell’attività in modalità agile;
  • la rimodulazione dell’organizzazione del lavoro e degli uffici riducendo la presenza di personale e utenza con piani di turnazione/rotazione e scaglionamento degli orari di ingresso e uscita per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio;
  • lo svolgimento delle attività e servizi indifferibili attraverso servizi informatici o telefonici oppure, laddove non possibile, con appuntamenti cadenzati in sede previa la dotazione al personale di adeguati DPI;
  • il collocamento di parte del personale in attività di formazione in remoto;
  • l’esenzione di parte del personale quale extrema ratio nel caso in cui sia verificata la non praticabilità di soluzioni alternative quali lavoro agile, congedi, ferie pregresse ecc.”.

 

Segnaliamo che il documento regionale oltre a riportare in generale le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 in ambiente di lavoro e le indicazioni operative per il territorio dell’ATS, si sofferma anche sulle misure previste per le strutture sanitarie e sociosanitarie, per i trasporti, per l’edilizia e per gli esercizi commerciali.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

ATS Brianza, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, “ Guida alla ripresa del lavoro nelle aziende post emergenza COVID-19”, versione 1.3 del 9 maggio 2020 (formato PDF, 1.08 MB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

Regione Lombardia - Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 - Ulteriori   misure   per   la   prevenzione   e   gestione   dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

 

 

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Rispondi Autore: Gianfranco Mutti - likes: 0
13/05/2020 (11:39:37)
DPCM - Decreti Ministeriali - Ordinanze Regionali - Protocolli INAIL - Protocolli Regionali - Guide ATS Territoriali - Guide settoriali - Pareri e interpretazioni legali
Non è che si sta esagerando?

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