La nuova versione del protocollo condiviso per l’emergenza COVID-19
Roma, 8 Apr – Come ricordato in una recente intervista a Cinzia Frascheri (“ COVID-19: le criticità della vaccinazione e i problemi nelle aziende”) il protocollo condiviso nella versione del 24 aprile era ancora uno strumento di regolazione cardine per le misure anticovid in ambiente di lavoro, ma era anche uno strumento che cominciava, trascorso più di un anno dalla sua prima stesura, a non essere più in linea con le nuove norme e con le nuove fasi della pandemia. Era necessaria, dunque, una revisione che ne aggiornasse i contenuti e facilitasse l’applicazione del protocollo negli ambienti di lavoro.
La revisione è finalmente avvenuta il 6 aprile 2021, dopo un approfondito confronto (in videoconferenza) che ha portato, nello stesso giorno, alla sottoscrizione non solo della nuova versione del protocollo condiviso, ma anche del “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, che presentiamo in un articolo a parte,
In questo articolo ci soffermiamo invece sul nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”. Un documento che “aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali”, in attuazione della misura (art. 1, comma 1, numero 9) del DPCM 11 marzo 2020, che raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Con questa nuova versione il protocollo viene modificato anche nel titolo (in precedenza era “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”) correggendo finalmente un’inesattezza formale: il nome corretto del nuovo coronavirus è SARS-CoV-2 e non COVID-19, che è invece il nome della malattia infettiva respiratoria causata dal virus denominato SARS-CoV-2.
Rimandando a futuri articoli un approfondimento più dettagliato, ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:
- L’obiettivo del nuovo protocollo condiviso per gli ambienti di lavoro
- Protocollo condiviso: l’aggiornamento delle indicazioni normative
- Protocollo condiviso: dispositivi di protezione, trasferte e riammissione
L’obiettivo del nuovo protocollo condiviso per gli ambienti di lavoro
Il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, come abbiamo ricordato in premessa, tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti il 14 marzo e il 24 aprile 2020 e le aggiorna “tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del DPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute”. E “a tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
Il Protocollo ha l’obiettivo di “fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19”.
E conferma, come già indicato nelle precedenti versioni del protocollo, che il virus SARS-CoV-2 “rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione”. Il protocollo contiene, quindi, misure che “seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria”.
Protocollo condiviso: l’aggiornamento delle indicazioni normative
Come nelle precedenti versioni si ricordano le principali indicazioni normative, finalmente aggiornate.
In particolare si indica, con riferimento al DPCM 2 marzo 2021, che le misure restrittive per le attività di produzione raccomandano:
- “il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 (Lavoro agile) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato dPCM 2 marzo 2021;
- che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettino i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020”.
Protocollo condiviso: dispositivi di protezione, trasferte e riammissione
Il protocollo ritiene inoltre che è “altresì, opportuno:
- garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese;
- raccomandare, in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale;
- favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali”.
Si conferma poi che “la mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
Rispetto alle precedenti versioni l’attuale protocollo condiviso riporta diverse novità, anche se per lo più in relazione alla nuova normativa di riferimento e alla riscrittura di alcune misure e indicazioni (ad esempio non si parla più di “ smart working”, ma di “lavoro agile”).
Ad esempio riguardo all’uso dei dispositivi di protezione individuale nel punto 6 del Protocollo condiviso si indica che “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021”.
Altre novità riguardano poi, a titolo esemplificativo, il punto 8 e le trasferte.
Scompare il riferimento alla sospensione/annullamento e si indica che “è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”.
Un’altra novità è nel punto 2 ed è relativa alla riammissione al lavoro dopo il contagio: “i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico”.
Torneremo nei prossimi giorni sulle novità e sulle conferme del nuovo Protocollo condiviso approfondendone nel dettaglio i vari punti e ribadendo gli obblighi in materia di contenimento del virus SARS-CoV-2 e di gestione dell’emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro.
Tiziano Menduto
Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:
“ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, protocollo condiviso sottoscritto il 6 aprile 2021 (formato PDF, 275 kB).
Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: Andrea T - likes: 1 | 08/04/2021 (08:32:45) |
Mi pare notevole che diventi praticamente sempre obbligatorio l’uso della mascherina al chiuso. Il punto 6 (d.p.i.) è stato modificato come segue --> - Vecchia versione: Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine… - Nuova versione: Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 08/04/2021 (09:01:58) |
Questo passaggio, che conferma quanto già previsto del Protocollo dell'aprile 2020, è dedicato a tutti (pochi) sostenitori dell'aggiornamento del DVR "a tappeto" a prescindere se il rischio da contagio sia professionale o meno. - Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. |
Rispondi Autore: Luca Casale - likes: 0 | 08/04/2021 (10:01:30) |
Altro aspetto di rilievo sul quale vi invito a fare un'approfondimento riguarda l'eliminazione del punto che prevedeva l'automatica validità dei corsi di aggiornamento in materia di sicurezza anche dopo la scadenza. Sarebbe interessante un parere su quali sono gli impatti per i piani formativi, anche in relazione ai disposti di legge che di fatto prorogano ad alcuni mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza la validità degli attestati. |
Autore: Nardini Massimiliano | 13/04/2021 (15:24:12) |
il nuovo protocollo afferma: In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il presente Protocollo condiviso ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. quindi non abroga il precedente ma lo integra. Che ne pensa? |
Rispondi Autore: Raffaele Giovanni - likes: 0 | 08/04/2021 (12:36:00) |
Concordo con i 2 commenti sopra di Catanoso ed Andrea, ma in effetti non vedo tutta questa enfasi di miglioramento, ve ne sono ma molto poche e scarsamente incisive. Nella riunione cara D.ssa si era discusso di tante altre migliorie certamente più meritevoli di quelle enfatizzate, ma come sempre i politici proseguono il loro fare con riunioni per sentire le parti sociali solo perché atto dovuto, non per prendere nota di quanto ognuno apporta in termini di migliorie sicuramente più meritevoli di quelle risultate nel testo definitivo. Cosa vuole che le dica personalmente non mi ritengo soddisfatto per le 4 cosucce modificate quando ci sono tante problematiche lasciate al loro destino e libera interpretazione. Mi spiace ma ho la convinzione che il documento fosse già preconfezionato e stilato dai soliti santoni che non sto a dirle chi siano perché anche Lei li conosce. Buona giornata e spero che nel prossimo incontro (se ci sarà) si tenga conto degli apporti di chi partecipa e si prodiga per migliorare soprattutto la parte pratica/operativa. |
Rispondi Autore: Massimo Pelizzon - likes: 0 | 08/04/2021 (16:10:21) |
Relativamente alla "riammissione al lavoro dopo il contagio", chi paga il tampone di controllo ? E poi, se è ancora positivo, il lavoratore torna dal proprio medico che estende la malattia ... dopo che è stato giudicato guarito dall'ASL ? E in questo caso, dopo quanto tempo dopo fa un altro test ? Le farmacie sono considerate “accreditate o autorizzate dal SSN” ? |
Rispondi Autore: Valentina - likes: 0 | 08/04/2021 (18:34:33) |
Buonasera, Mi inserisco di seguito al commento di Massimo sopra trovandomi in quella precisa situazione : positiva da oltre 50 giorni non posso essere riammessa sul luogo di lavoro, il mio medico curante non mi prescrive più tamponi - che pago quindi di tasca mia- e ovviamente non sono più in malattia da quando ho ricevuto il provvedimento di fine isolamento dalla ASL di competenza. Mancano del tutto indicazioni in tal senso. |
Rispondi Autore: Cesare - likes: 0 | 09/04/2021 (08:22:07) |
Buongiorno a tutti, posso chiedervi come interpretate il fatto che sia stato specificato che è consentita la formazione "esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa"? Grazie |
Autore: Christian Alberti | 09/04/2021 (12:01:35) |
..Non sono ammessi corsi multiaziendali oppure in ospitalità. |
Rispondi Autore: mm - likes: 0 | 10/04/2021 (16:25:58) |
Per quanto riguarda l'uso delle mascherine, per spazio condiviso e condizione di isolamento cosa si intende? esempio: in un reparto produttivo di un'azienda formato da un un capannone o un intero piano (qundi non una singola stanza) dove gli operatori sono ad una distanza anche rilevante (es: 10 metri) sono quindi obbligati a tenere la mascherina? |
Rispondi Autore: Paolo - likes: 0 | 15/04/2021 (19:12:39) |
Buongiorno, ma il Protocollo non ha forza di legge. C'è un buco legislativo in questo momento dato che il DPCM di Marzo parla di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE , e non da l'obbligo di utilizzo delle mascherine chirurgiche. Me lo confermate? Saluti |
Rispondi Autore: MASSIMO ZUCCHIATTI - likes: 0 | 16/04/2021 (18:13:01) |
Quale è la differenza tra CORSI AZIENDALI e CORSI SICUREZZA ? diverse az. sanitarie dicono che i CORSI SICUREZZA si possono fare anche MULTIAZIENDALI seguendo il documento per le precauzioni...(altrimenti perchè verrebbe citato ? |