COVID-19: stato di emergenza e nuove proroghe in materia di sicurezza
Roma, 4 Ago – Come ricordato nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio sarebbe stato “incongruo”, con riferimento ai dati che ancora permangono riguardo alla persistenza del virus SARS-CoV-2, non prorogare lo stato di emergenza e sospendere l’efficacia delle misure adottate per la gestione e contenimento del virus in un’emergenza che, nella realtà epidemiologica, ancora persiste.
Ricordiamo che per le emergenze di rilievo nazionale che devono essere, con immediatezza d'intervento, fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, in Italia il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, su proposta del Presidente del Consiglio. E lo stato di emergenza – come ricordato sul sito della Protezione Civile - “può essere dichiarato al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all'attività dell'uomo in Italia”. In particolare il Codice della Protezione Civile (Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018), “ridefinisce la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale, portandola a un massimo di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi”.
Ed è dunque con riferimento a questa normativa che nei giorni scorsi, come ricordato, dal nostro giornale, il Consiglio dei Ministri ha, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, ‘prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili’.
E successivamente a questo atto il Governo, con decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020 ha prorogato alla data del 15 ottobre 2020 l'efficacia di una serie di disposizioni e di misure già adottate per gestire l’emergenza COVID-19 e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2.
Vediamo oggi di fare un breve approfondimento, non esaustivo, sulle conseguenze, anche in materia di salute e sicurezza, della proroga dello stato di emergenza deliberato il 21 gennaio 2020.
Ci soffermiamo in particolare sui seguenti argomenti:
- Le indicazioni del decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020
- Cosa cambia con le recenti proroghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro?
- Il dettaglio delle proroghe e le indicazioni per lo smart working
Le indicazioni del decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020
Come ricordato nell’articolo “ Coronavirus - fase 3: proroga delle misure urgenti” il nuovo decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, proroga - dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 – alcune disposizioni di cui a vari decreti legge – ad esempio i decreti legge n. 19 e n.33 del 2020 - che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.
Riprendiamo a questo proposito i primi 3 comma dell’articolo 1 del DL:
Art. 1 - Proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»; b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020» sono soppresse. 2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2020». 3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. (…) |
Cosa cambia con le recenti proroghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro?
Per capire cosa cambia con la proroga dello stato di emergenza e il decreto-legge n.83, possiamo fare riferimento innanzitutto a quanto indicato nello stesso Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri (Comunicato Stampa n.59 del 30 luglio 2020).
Il Comunicato indica che il decreto, al di là di quanto già indicato sopra, “interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi, per l’abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; per la disciplina delle aree sanitarie temporanee; per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale”.
Inoltre con le proroghe rimangono attive alcune disposizioni:
- le disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
- in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica;
- misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività; sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;
- per il potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà; semplificazioni in materia di organi collegiali;
- misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
- per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- in tema di lavoro agile;
- per l’edilizia scolastica.
Mentre si prevede la cessazione al 31 luglio di altri “termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto”. Restano poi in vigore le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020 (DL 83 art.1, comma 5, … e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176).
In materia di salute e sicurezza, in relazione a queste ultime disposizioni di proroga si segnala la possibilità da parte del Governo di adottare ancora nuovi DPCM di modifica delle attuali misure vigenti in materia COVID-19.
Ad esempio con riferimento a quelle previste dal DPCM 11 giugno 2020, la cui efficacia era stata prorogata al 31 luglio 2020 dal DPCM 14 luglio 2020 e che ora viene ulteriormente prorogata, in attesa dell'emanazione di un futuro DPCM. E tra queste misure sono chiaramente comprese quelle che riguardano l'obbligo, tuttora vigente, per le attività produttive industriali e commerciali di rispettare i contenuti dei vari protocolli condivisi.
Ricordiamo poi nel dettaglio la proroga al 15 ottobre riguardo all’assimilazione delle mascherine chirurgiche a dispositivi di protezione individuale, con la possibilità di continuare ad utilizzare le stesse in ambito lavorativo per contenere il diffondersi del contagio.
Si fa riferimento in questo caso all’articolo 16 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza … per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale DPI … le mascherine chirurgiche reperibili in commercio …).
La proroga vale poi anche per la possibilità di continuare a produrre, importare ed immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni con validazione delle stesse da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Inail (Art. 15 DL 18/2020 - Art. 15 - Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale).
Tra le altre proroghe che riguardano il mondo della salute e sicurezza e dell’organizzazione del lavoro ci soffermiamo, infine, sul cosiddetto lavoro agile (o smart working).
Il dettaglio delle proroghe e le indicazioni per lo smart working
Al di là delle proroghe indicate sopra il decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020 contiene poi un allegato. I termini previsti dalle disposizioni legislative indicate in questo allegato sono prorogati al 15 ottobre 2020 (a parte quanto indicato al punto n. 32 dell'allegato stesso).
Riprendiamo integralmente il contenuto dell’allegato:
Come preannunciato ci soffermiamo in particolare su alcune proroghe in materia di smart working.
È ad esempio prorogato l’articolo 39 del DL 17 marzo 2020, n.18, convertito con la legge n. 27 del 24 aprile 2020, che riguarda l’utilizzo del lavoro agile per i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, i lavoratori del settore privato con ridotta capacità lavorativa e i lavoratori immunodepressi e i familiari conviventi di persone immunodepresse
Inoltre una proroga riguarda, infine, anche il Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di 14 anni, hanno diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, nei casi di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o che non vi sia un genitore non lavoratore.
Inoltre (comma 4 art. 90 DL 34/2020) “fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)”.
Rimandiamo, infine, a eventuali approfondimenti per le ulteriori proroghe correlate ai nuovi provvedimenti e ai decreti attesi.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: Guido - likes: 0 | 04/08/2020 (09:06:35) |
non mi è sembrato di leggere alcuna novità in relazione agli aggiornamenti dei c.d. "patentini" scaduti (Carrelli, PLE, ecc.) nè per quanto riguarda Primo Soccorso e/o antincendio: quindi valgono ancora per 90 gg. dalla "vecchia" proroga al 15/07/2020? Grazie |
Rispondi Autore: vincenzo montanello - likes: 0 | 26/08/2020 (10:59:48) |
non mi e' sembrato di leggere alcuna novita' riguardo la proroga lavoratori fragili codice v07 scaduta il 31/ luglio 2020. io sono dal 01/08/ al 31/ 08/ a casa con certificato v07. |