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COVID-19 e stato di emergenza: cosa cambierà dal primo aprile?

COVID-19 e stato di emergenza: cosa cambierà dal primo aprile?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

16/03/2022

Da ormai diverse settimane si parla di un possibile fine dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19. Cosa potrebbe cambiare dopo il 31 marzo 2022? Quali sono gli obblighi che non saranno più validi?

Brescia, 16 Mar – Il prossimo 31 marzo 2022 – secondo le dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio già a fine febbraio – dovrebbe finire lo stato di emergenza, più volte prorogato, relativo alla pandemia da COVID-19. Stato di emergenza che è iniziato il 30 gennaio 2020 e che ha permesso a governo e protezione civile di avere poteri straordinari e meglio contenere ed affrontare, nei luoghi di vita e nei luoghi di lavoro, il rischio biologico connesso al virus SARS-CoV-2.

 

Se questo passaggio verso un allentamento degli strumenti di contenimento del virus sembra in linea con la riduzione dei contagi rispetto all’ultima ondata di SARS-CoV-2 e alle scelte di vari Paesi europei (ad esempio in Francia diversi obblighi in materia Covid-19 sono cessati il 14 marzo), è anche vero che recentemente la pandemia sembra mostrare un’inversione di tendenza. Secondo alcuni recenti report dell’Istituto Superiore di Sanità nel nostro Paese stanno aumentando la trasmissibilità, l’incidenza del virus e, in diverse Regioni, il rischio epidemico.

 

 

Non sarà più prorogato lo stato di emergenza? E cosa potrebbe cambiare dopo il 31 marzo 2022? Quali obblighi non varranno più se cesserà lo stato di emergenza?

 

Questi gli argomenti trattati nell’articolo:


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Le dichiarazioni sullo stato di emergenza e sulle prossime novità

Al di là delle tante date, scadenze, calendari, indicazioni diffuse dai media non è in realtà semplice comprendere precisamente cosa avverrà per i tanti obblighi, ad esempio quelli relativi al green pass, su cui il dibattito politico rimane acceso e su cui non si escludono ulteriori interventi normativi.

 

Quello che possiamo fare innanzitutto è partire da alcune dichiarazioni che accennano ai possibili sviluppi dal 1° aprile 2022.

 

Ad esempio il Presidente del Consiglio a Firenze il 23 febbraio ha indicato che la situazione epidemiologica “ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese”. Ed è “intenzione del Governo non prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo. Da allora, dal 31 marzo in poi, non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. Le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto. Cesserà ovunque l’obbligo delle mascherine all’aperto, e quello delle mascherine FFP2 in classe”.

 

Inoltre, continua il Presidente del Consiglio, si metterà “gradualmente fine all’obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all’aperto – tra cui fiere, sport, feste e spettacoli”.

 

Benché si continui a monitorare con attenzione la situazione pandemica – “pronti a intervenire in caso di recrudescenze” – l’obiettivo “è quello di riaprire tutto e al più presto”.

 

COVID-19: cosa potrebbe cambiare dal 31 marzo 2022?

Partendo dunque da queste dichiarazioni e dalle tante norme e strutture che dovrebbero cessare con la fine di marzo – ad esempio termineranno le attività del Commissario straordinario e del Comitato Tecnico Scientifico - vediamo di presentare alcune possibili conseguenze della cessazione dello stato di emergenza.

 

Come indicato dal Presidente del Consiglio finirà il sistema delle zone colorate (zona gialla, arancione o rossa) e, ovunque, l'obbligo delle mascherine all'aperto, ma resterà probabilmente l’obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi diversi dall’abitazione privata. Sembra che il ministro della Salute, tenendo conto della risalita dei casi in tutta Europa, farà a breve un’ordinanza su questo tema.

 

Dovrebbe poi cadere l’obbligo del green pass rafforzato all’aperto per bar, ristoranti, piscine e palestre. Anche negli aerei, treni e navi non sarà più necessario presentare la certificazione verde COVID-19 e si stanno discutendo altre opportunità per garantire la sicurezza nei trasporti.

L’obbligo del green pass, sia base che rafforzato, dovrebbe cadere anche per hotel e strutture ricettive, servizi alla persona, sport all’aperto, musei, mostre, luoghi della cultura (anche al chiuso). E il certificato verde non sarà più richiesto per negozi e attività commerciali, uffici pubblici, poste, banche, sagre e fiere, impianti di risalita all’aperto, spettacoli e feste all’aperto, cerimonie pubbliche.

Rimane in vigore, invece, l’obbligo vaccinale per gli over 50 il cui termine era già fissato al 15 giugno.

 

Riguardo alla scuola, come indicato dallo stesso Draghi, non ci sarà più l’obbligo di osservare la quarantena precauzionale se si viene a contatto con una persona contagiata, anche se non si è vaccinati. Al di là delle cautele dei ministeri della Salute e dell’Istruzione si potrebbero ridurre/annullare le differenze tra immunizzati e non, anche se i positivi al COVID-19 continueranno comunque a stare a casa fino a guarigione.

Ci dovrebbero essere cambiamenti anche per la capienza degli impianti sportivi che torneranno al 100% dei posti disponibili sia all’aperto che al chiuso (in questo caso con la mascherina).

 

Purtroppo riguardo agli obblighi che resteranno validi dal primo aprile è necessario essere cauti: è probabile che l’allentamento sarà graduale e verranno emanate nuove norme e regolamenti specifici, ad esempio in materia di green pass. Come, ad esempio, dovrebbe avvenire anche in relazione agli attuali obblighi nel mondo del lavoro.

 

COVID-19 e fine dello stato di emergenza: come attivare lo smart working?

Terminiamo questa breve panoramica su cosa accadrà con la cessazione dello stato d’emergenza da COVID-19 parlando di lavoro da remoto, di smart working.

 

Con il 31 marzo - al di là delle possibili proroghe di successivi decreti - decadranno buona parte delle norme disposte dal legislatore per semplificare le procedure e permettere ad aziende e lavoratori di continuare l’attività a distanza e in sicurezza. Non sarà più possibile la procedura semplificata per l’attivazione dello smart working senza un accordo individuale tra le parti e come indicato dall’articolo 90 (commi 3 e 4) del DL 34/2020.

 

Dunque, in definitiva e in attesa di possibili ulteriori provvedimenti di semplificazione dell’iter dal primo aprile, il datore di lavoro per lo smart working dei propri dipendenti dovrà predisporre degli accordi individuali per definire le modalità di effettuazione della prestazione in modalità di lavoro agile. Accordi che, ad esempio, andranno a identificare i requisiti minimi di idoneità dei locali privati adibiti ad attività lavorativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

 

Tiziano Menduto

NB: Per un aggiornamento delle indicazioni sulle novità successive alla cessazione dello stato di emergenza, anche in materia di smart working,  si rimanda agli articoli connessi al nuovo decreto-legge recante “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

 



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Rispondi Autore: Sandro - likes: 0
18/03/2022 (12:29:22)
Scusate, ma la Legge 81/07 (che da la definizione di lavoro agile) dice espressamente che non ci sono vincoli di luogo e che all'esterno dell'azienda non c'è postazione fissa.
E' quindi difficile sottoporre ad un lavoratore un documento dove per accettazione firma qualcosa in cui attesta che "i locali privati" abbiano i requisiti minimi di sicurezza, visto che oggi potrebbe lavorare da casa, domani da un parco all'ombra di un albero, e il giorno dopo ancora da un bello stabilimento balneare al mare, e il tutto senza infrangere alcuna regola della L. 81/07. E poi cosa fa il giorno che va a lavorare al mare? Chiede al proprietario dello stabilimento documentazione per comprovare che è tutto in sicurezza? Vi inviterei a fare un giro per stabilimenti a provare a domandare una cosa simile: sono sicuro che anche nell'ospitale riviera romagnola il proprietario medio ti mandi quanto meno al diavolo.
Mi pare quindi poco realistico quanto scritto.
Sarebbe più opportuno formare il lavoratore agile sui requisiti minimi di sicurezza dei luoghi di lavoro, in modo tale che poi possa liberamente scegliere da dove operare, assumendosi però anche la dovuta responsabilità in termini di sicurezza (onori e oneri).
Rispondi Autore: DONATO ERAMO - likes: 0
19/03/2022 (16:12:50)
Caro Sandro (metterei anche il cognome per educazione, rispetto a chi scrive l'articolo che ci mette la faccia) quando ho letto "Mi pare quindi poco realistico quanto scritto", mi è sembrato altrettanto realistico scriverti che di questa materia ti atteggi a capirne qualcosa quando invece fai fatica a comprenderla: insomma non offenderei un giornalista esperto come Tiziano Menduto. Saluti Donato Eramo
Rispondi Autore: Stefano Vergani - likes: 0
20/03/2022 (10:49:56)
Una domanda. Ma un over 50...che ha avuto 2 somministrazioni ma che per motivi di terapie non ha potuto fare la terza dose ( e con i cambiamenti previsti dal DPCM ) potrà entrare in azienda ? senza booster e senza tamponi ?

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