COVID-19 e sanificazione: la tutela della salute degli operatori
Roma, 2 Lug – È il Decreto n. 274 del 7 luglio 1997 del Ministero dell’Industria e del commercio a fornire una definizione delle attività di “sanificazione”, indicandole come ‘quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore’.
Dunque la sanificazione rappresenta, come ricordato più volte dal nostro giornale, un ‘complesso di procedimenti e di operazioni’ che “comprende attività di pulizia e/o attività di disinfezione che vanno intese ‘come un insieme di attività interconnesse tra di loro’ quali la pulizia e la disinfezione”.
Si ricorda che in alcuni casi “con la sola pulizia (es. trattamenti con il calore) o con la sola disinfezione è possibile ottenere la stessa efficacia nei confronti dei virus”.
La sanitizzazione è invece “un termine importato dalla traduzione dall’inglese del termine sanitisation che, nella forma originale, viene utilizzato come sinonimo di ‘disinfezione’. E una nota del Ministero della Salute specifica che ‘anche i prodotti che riportano in etichetta ‘sanitizzante/sanificante’ si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidi’. Il termine è riferito “a prodotti contenenti principi attivi in revisione come biocidi disinfettanti che, tuttavia, non avendo completato l’iter di valutazione, non possono vantarne l’efficacia disinfettante”.
A ricordare in questi termini cosa sia la sanificazione e a fornire indicazioni aggiornate sulle attività di disinfezione in relazione al virus SARS-CoV-2 è il Rapporto ISS “ Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” (Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021).
Riguardo alla sanificazione e all’emergenza COVID-19 ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
Sanificazione: la regolamentazione, la normativa e i prodotti
Riguardo agli aspetti regolatori il Rapporto ISS n. 12/2021 indica che il riferimento normativo in tale ambito è rappresentato, come abbiamo visto, dal Decreto Ministeriale n. 274 del 7 luglio 1997 (DM 274/1997) e dalla Legge 82/1994 “che disciplinano le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, stabilendo i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese che intendono intraprendere le suddette attività”.
Il documento, che ricorda anche le indicazioni del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7 sulle liberalizzazioni delle attività, segnala poi che la Circolare del Ministero dell’Industria n. 3420/C del 22 settembre 1997 precisa che laddove le attività di sanificazione “non siano svolte per conto terzi come attività imprenditoriale, ma al contrario siano svolte in aree di pertinenza dell’impresa e da parte del proprio personale, non sono applicabili le qualifiche richieste dal DM 274/1997”. E in merito all’uso dei prodotti, “quando l’attività di sanificazione (pulizia e/o disinfezione) è effettuata in proprio (ovvero non usufruendo di una ditta specializzata), il datore di lavoro deve garantire che nell’utilizzo dei prodotti siano rispettati gli obblighi previsti dal DL.vo 81/2008. In particolare, i lavoratori individuati per le attività di pulizia e/o disinfezione devono essere adeguatamente informati e formati in merito ai pericoli dei prodotti da utilizzare e alle corrette procedure per il loro impiego”.
Si segnala poi che i prodotti da utilizzare per le attività di sanificazione possono essere:
- prodotti a uso non professionale “e, in tal caso, il datore di lavoro e il personale incaricato per le attività (di pulizia, disinfezione e sanificazione) devono agire dopo aver letto attentamente le etichette e i fogli illustrativi che accompagnano i prodotti e seguire le indicazioni riportate in etichetta; o
- prodotti a uso professionale e in questo caso la dicitura ‘Solo per uso professionale’ è espressamente indicata in etichetta. Per questi prodotti valgono le stesse disposizioni relative ai prodotti a uso non professionale e quindi occorre leggere attentamente l’etichetta, la scheda tecnica e la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS). In aggiunta, il datore di lavoro deve applicare le disposizioni del DL.vo 81/2008”.
Sanificazione: la tutela della salute degli utilizzatori dei prodotti e del personale
Riguardo poi alla tutela della salute si sottolinea che “i prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute sia degli utilizzatori stessi che dei lavoratori addetti e di qualsiasi astante che accederà alle aree sanificate”.
In questo senso, dopo aver verificato la necessaria efficacia virucida del prodotto per la disinfezione, è necessario “individuare le corrette modalità di impiego al fine di garantire sia l’efficacia del prodotto (detersione preliminare delle superfici, concentrazione d’impiego, tempo di contatto, detersione finale, ecc.) che le misure di prevenzione e protezione per gli astanti, gli utilizzatori e per il personale che rientrerà nelle aree sanificate. A tal fine è necessario fare riferimento al contenuto e alle indicazioni previste nell’etichetta del prodotto, nella scheda tecnica e nella Scheda di Dati di Sicurezza (SDS)”.
In particolare gli utilizzatori dei prodotti “dovranno garantire che i propri lavoratori addetti abbiano ricevuto un’adeguata informazione/formazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale” di terza categoria (con riferimento al Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008 e al Decreto Interministeriale 2 maggio 2001).
Inoltre per quanto riguarda “le misure di prevenzione e protezione da applicare nell’impiego delle attrezzature utilizzate per l’erogazione dei prodotti, o per l’eventuale generazione in situ degli stessi, si dovrà fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione delle suddette attrezzature nel rispetto dei pertinenti obblighi”.
Sanificazione e microclima: le indicazioni per il ricambio d’aria
Misure per il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione
In relazione alla definizione di “sanificazione”, che fa esplicito riferimento alle condizioni del microclima e a temperatura, umidità e ventilazione, il documento rimanda alle tante indicazioni presenti nei Rapporti ISS COVID-19.
Ad esempio, come raccomandato nella prima versione del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020, “deve essere assicurato il ricambio frequente dell’aria all’interno degli ambienti, che può essere realizzato anche attraverso l’apertura regolare e ottimizzata delle finestre e di altri accessi, escludendo quelle più vicine alle strade trafficate ed evitando di effettuare tale operazione nelle ore di punta del traffico. Si precisa che tale operazione non consente di quantificare l’efficienza del ricambio completo dell’aria che può essere comunque monitorato con l’utilizzo di sensori di CO2”. Inoltre un ricambio quantitativo “può essere ottenuto con l’utilizzo di sistemi idonei alla purificazione/sanificazione dell’aria degli ambienti interni” (se ne parla nel paragrafo dedicato al trattamento mediante purificatori/ionizzatori)
L’Istituto Superiore di Sanità si è soffermato più volte sull’importanza della ventilazione come “intervento efficace per limitare la trasmissione di patogeni a livello domestico e in scuole e uffici”. Indicazioni sul ricambio d’aria, in relazione a differenti situazioni, sono presenti sia in uno studio del 2016 sia in documenti dell’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) “che riportano un intervallo di volumi di aria da cambiare ogni ora (ACH) che variano da 3 a 5”. E l’OMS “fornisce un’indicazione di massima riguardante il ricambio di aria pari a 10 L/s/persona (cioè litri d’aria per secondo per persona)”.
Tuttavia i valori relativi al “volume di aria che sarebbe necessario rinnovare per diminuire la probabilità di trasmissione di agenti patogeni da un soggetto infetto dipendono da un elevato numero di fattori quantificabili (es. qualità dell’aria utilizzata per il ricambio, numero di persone presenti, tipo di attività che causa l’espulsione di secrezioni respiratorie, volumetria dell’ambiente e ventilazione, ecc.)”, fattori che attraverso appropriati modelli “consentono di fornire indicazioni per i diversi scenari”.
Concludiamo segnalando che il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, che vi invitiamo a leggere integralmente, riguardo alla sanificazione (paragrafo 4) riporta anche diverse indicazioni per la gestione dei rifiuti che derivano dall’esecuzione delle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione.
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Draisci R, Attias L, Baldassarri L, Catone T, Cresti R, Fidente RM, Marcello I, Buonanno G, Bertinato L., “ Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”, Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2021 - Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021 (formato PDF, 1.96 MB).
Scarica la normativa di riferimento:
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