COVID-19: proroga dell’emergenza, DL 7 ottobre e D.Lgs. 81/2008
Roma, 9 Ott – In relazione al continuo incremento dei nuovi positivi al nuovo coronavirus (4.558 nelle ultime 24 ore), che ci riporta, per alcuni dati, ai mesi del lockdown, era scontato che il Governo sarebbe ricorso a misure più restrittive e specialmente ad un ulteriore estensione dello stato di emergenza.
Infatti nella seduta del 7 ottobre il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della Salute, il nuovo decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020". Un decreto-legge che in relazione alla ‘straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione’ del virus, aumenta le precauzioni necessarie per il contenimento dell’emergenza e, come vedremo, porta anche a qualche modifica del D.Lgs. 81/2008.
Questi gli argomenti trattati nell’articolo:
- La delibera per la proroga dello stato di emergenza
- Il decreto-legge di ottobre e l’uso della mascherina
- Il decreto-legge di ottobre e le modifiche al D.Lgs. 81/2008
La delibera per la proroga dello stato di emergenza
Nella Delibera del Consiglio dei ministri 07 ottobre 2020 recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre, si ricorda che la dichiarazione dello stato di emergenza (delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020) è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari.
Si considera poi che il Comitato tecnico-scientifico con parere del 5 ottobre 2020 ha ritenuto ‘che esistano oggettive condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale, la quale, altresì', può fornire strumenti agili e rapidamente attivabili per affrontare adeguatamente incipienti condizioni di criticità’ legate al contesto emergenziale relativo al virus SARS-CoV-2. E si indica che “sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa”.
In considerazione di tutto ciò “è prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Il decreto-legge di ottobre e l’uso della mascherina
Veniamo ora al decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 che, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nella serata del 7 ottobre, è entrato in vigore l’8 ottobre (art.7: “il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge”).
Riportiamo il comma 1 dell’articolo 1 del decreto:
Articolo 1 - Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID 19 1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: “15 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2021”; b) al comma 2, dopo la lettera hh) è aggiunta la seguente: “hh-bis) obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.”. (…) |
Dunque, al di là dell’indicazione del 31 gennaio 2021 necessaria per adeguare i decreti all’ordinanza di proroga dello stato di emergenza, con il comma 1 si viene ad estendere l’uso obbligatorio delle mascherine “nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”. Rimangono salve, tuttavia, le indicazioni e le regole contenute nei protocolli condivisi e nelle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Per cui nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole, anche per quanto riguarda l’uso delle mascherine.
Il decreto interviene poi (comma2, articolo 1) sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure in deroga rispetto a quelle previste a livello nazionale. Le Regioni ora possono introdurre solo misure maggiormente restrittive, ‘ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative’.
Il decreto-legge di ottobre e le modifiche al D.Lgs. 81/2008
Veniamo, infine, ad un articolo (articolo 4) che modifica l’allegato XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati) del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( decreto legislativo 81/2008).
La modifica è in attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l’inserimento del SARS-CoV-2 “nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo”.
In particolare all’allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “nella sezione VIRUS, dopo la voce: ‘Coronaviridae – 2’ è inserita la seguente: ‘Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (0a) – 3’; la nota 0a) è così formulata: ‘0a) In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica’”.
Riprendiamo dal decreto-legge, in conclusione, altre due indicazioni:
- proroga del DPCM 7 settembre 2020: fino a che non sarà adottato uno specifico DPCM si indica che viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020;
- Applicazione Immuni: per il contenimento del contagio è prevista l’interoperabilità dell’ App Immuni con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea. Inoltre viene esteso il periodo di utilizzo dell’applicazione.
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: Sergio Morando - likes: 0 | 12/10/2020 (18:56:17) |
Covid19 ottobre 2020..Ma ci sono ancora in Italia migliaia di lavoratori che lavorano pur di lavorare ..nelle piscine comunali in nero !!! Dai bagnini agli istruttori ,allenatori nuoto e similari sono in migliaia senza contratto Nazionale che vuol dire lavorare senza VISITE MEDICHE periodiche obbligatorie !!!! Senza corsi sicurezza sul lavoro e tantomeno sul coronavirus ! Senza i DPI ! Senza Inail e Inps che comporta a il non avere cassa integrazione né indennità di disoccupazione !!! E chi frequenta le piscine comunali italiane sono bambini,atleti ,turisti ( vedi il caso piscine Mondovì seguito dalla CGIL NIDIL Cuneo e nazionale CGIL NIDIL Roma ) impianti areazione fuori uso e mancanza di manutenzione peggiorano la situazione delle piscine pubbliche italiane dove non sono pochi i Comuni lava mani sporche con gestioni dai Comuni stessi affidate non oneste ! Se i lavoratori sportivi fantasma delle piscine comunali si dovessero ammalare di coronavirus o di altre malattie possono contagiare i clienti delle piscine senza che nessuno ne sappia nulla !!! Per chi trovasse a dover lavorare in codesti rischi e non in regolari contratti in regola ( vale anche per i clienti se sanno..) possono anzi devono denunciare a Procura Carabinieri , CGIL NIDIL Cuneo o propria zona, ispettori Asl e Inail INPS , ispettori del lavoro G.F. è un dovere farlo i rischi covid19 sono altissimi ! |
Rispondi Autore: Alfredo Campi - likes: 0 | 02/11/2020 (15:26:59) |
Io devo ammettere che non capisco un accidente, di questi scritti burocratici. In qualità di delegato rappresentante della Rimini Rescue associazione di volontariato iscritta al coordinamento provinciale e regionale E.R, della protezione civile quali norme, per svolgere lezioni di nuoto ai nostri iscritti, dobbiamo seguire per la sicurezza in senso generale? |